Un documento approvato nel 2012 dalla Regione Piemonte offre un modello per un’idonea gestione della sicurezza negli Istituti scolastici. Focus sulla valutazione dei rischi: le fasi per identificare i rischi, le risorse e le proposte metodologiche.
Siamo spesso sollecitati dai nostri lettori a tornare ad occuparci del delicato tema della sicurezza nella scuola, specialmente in relazione alle varie posizioni di garanzia nella sicurezza degli edifici scolastici.
In realtà la sicurezza a scuola, malgrado lo stato di degrado di molti edifici, non si esaurisce nelle situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità degli edifici scolastici o alle questioni inerenti la sicurezza strutturale, igienica e impiantistica. In realtà per migliorare la sicurezza a scuola è necessario agire anche sui comportamenti messi in atto nelle attività d’aula e di laboratorio, negli spostamenti nei corridoi e sulle scale, nelle attività fisica in palestra e all’aperto, nelle attività ludiche e ricreative, … E molti dei rischi presenti nell’ambiente scolastico possono essere eliminati o ridotti attraverso “l’organizzazione di un efficace sistema di gestione della sicurezza, l’erogazione di specifici percorsi formativi a tutte le componenti scolastiche, compresi gli studenti, e la programmazione di specifiche attività di promozione della sicurezza. Per incidere sui comportamenti degli studenti, così come dei docenti, si deve, quindi, lavorare anche sulla gestione della sicurezza a scuola, raccordando, per quanto possibile, gli interventi strutturali, la cui competenza ricade sugli enti proprietari, a quelli organizzativi e gestionali, che rientrano nelle responsabilità dei Dirigenti scolastici”.
A parlare in questi termini, offrendo uno sguardo a 360 gradi sulla sicurezza nella scuola, è il “Documento di indirizzo per la sicurezza negli Istituti scolastici del Piemonte” elaborato da INAIL Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e Regione Piemonte – Assessorato alla Tutela della salute e Sanità.
Non è un documento nuovo: è stato approvato con Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte del 18 giugno 2012, n. 411 ed è già stato sommariamente presentato dal nostro giornale in un articolo del 16 ottobre 2012. Tuttavia è ancora un documento ricco di spunti utili al miglioramento della prevenzione nel mondo della scuola.
Per questo motivo torniamo a presentare il documento regionale soffermandoci brevemente sul tema della valutazione dei rischi.
Se l’obiettivo finale è quello dell’eliminazione o di una sostanziale riduzione e/o controllo dei fattori di rischio presenti nell’attività lavorativa, il punto di partenza della valutazione non può che essere “un’approfondita conoscenza di tali fattori di rischio attraverso un’attenta e partecipata analisi della situazione”.
Riguardo alla scuola il Dirigente Scolastico, quale datore di lavoro, “è tenuto ad eseguire un’accurata valutazione di tutti i rischi presenti nella sua scuola: la valutazione deve essere dettagliata e puntuale, intervenendo ‘reparto per reparto’, mansione per mansione, macchina per macchina, locale per locale. Vanno considerati e previsti non solo i rischi più evidenti, ma anche quelli potenziali, e quelli derivanti da comportamenti ‘non corretti ma ragionevolmente possibili o prevedibili’”.
Il documento ricorda che il D.lgs. 81/2008 sottolinea il concetto che “vanno valutati tutti i rischi”, con specifica attenzione anche a quelli riguardanti “gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. In conseguenza di ciò, nello specifico della realtà scolastica, bisognerà ad esempio porre particolare attenzione alla presenza degli studenti che in funzione dell’età e/o della provenienza geografica, possono assumere comportamenti diversi con diverse ricadute in termini di salute e sicurezza per se stessi e per il resto del personale scolastico”.
Il documento fa poi riferimento agli “innumerevoli riferimenti in grado di supportare il datore di lavoro e i suoi collaboratori nell’espletamento di questo delicato adempimento”, ad esempio in relazione alle linee guida emanate dall’Inail/ex Ispesl o i documenti prodotti in passato dal Coordinamento Tecnico per la Prevenzione degli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
Riprendiamo alcune proposte metodologiche presentate nel documento.
Si ricorda che in ambito scolastico utili indicazioni circa la valutazione dei rischi e la redazione del conseguente documento sono ancora fornite dal DM 382/98 e dalla Circolare 119/99.
In particolare “l’articolo 3, comma 2 del DM stabilisce che nelle scuole statali il datore di lavoro, al fine di redigere il documento relativo alla valutazione dei rischi, può avvalersi della collaborazione degli esperti degli enti locali (Comuni e Province) tenuti alla fornitura degli immobili, nonché degli enti istituzionalmente preposti alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori. La circolare chiarisce poi che tale collaborazione resta subordinata alla disponibilità degli enti ed associazioni, non costituendo per essi un obbligo di legge. Il dirigente scolastico, avvalendosi della collaborazione del responsabile ed addetti al servizio prevenzione e protezione, del medico competente e di altri eventuali esperti tecnici interni o esterni all’uopo incaricati, effettuerà una ricognizione dei rischi utilizzando, ove lo ritenga un modello-guida fornito in allegato alla sopra richiamata circolare. Tale modello, appositamente predisposto come ‘ausilio minimo’, potrà ove necessario essere integrato in relazione alle eventuali ulteriori esigenze che ciascun estensore dovesse ritenere presenti nella propria realtà scolastica”.
A questo proposito il documento regionale riporta una scheda di rilevazione, predisposta sulla base delle linee guida emanate dall’Inail/ex Ispesl per le pubbliche amministrazioni.
Si segnala poi che il modello proposto dalla circolare contiene gli “elementi minimi da prendere in considerazione ai fini della valutazione dei rischi e può essere utile per un esame preliminare della situazione ai fini dell’identificazione delle priorità di intervento, rimandando a momenti successivi i necessari approfondimenti. Da rilevare alcune carenze nella griglia dei fattori di rischio come ad esempio tra gli agenti fisici la mancanza di una voce dedicata alle radiazioni ionizzanti, rischio non escludibile in ambito scolastico ad esempio in certi laboratori di esercitazione; vanno inoltre aggiunti tra i rischi da valutare quelli normati successivamente alla data di emissione di tale Circolare. Va poi rilevato che la valutazione di determinati fattori di rischio (come ad esempio il rumore) va condotta nel rispetto delle specifiche norme che prevedono approcci, misure e procedure ben definite”.
Un altro importante riferimento per la valutazione dei rischi nella scuola è inoltre contenuto nel “progetto formazione dirigenti scolastici” – approfondimenti normativi sulla sicurezza – prodotto dal Ministero (MIUR, 2003). Si indica che tra “il materiale proposto in questo lavoro, alla voce ‘documentazione’ viene fornito un modello di documento di valutazione dei rischi in ambito scolastico completo ed articolato. In esso viene ribadito che:l’intervento operativo di valutazione dei rischi deve portare a:
– suddividere le attività in relazione agli ambienti specifici in cui vengono svolte;
– identificare i fattori di rischio (potenziali fonti di pericolo);
– identificare i lavoratori esposti;
– quantificare i rischi (stima dell’entità dell’esposizione e della gravità degli effetti);
– definire le priorità degli interventi necessari;
– individuare, programmare e mettere in atto le misure di prevenzione necessarie”.
Riguardo all’identificazione dei fattori di rischio, “si afferma, tra l’altro, che tale fase deve essere eseguita attraverso una breve ma dettagliata descrizione di tutte le attività che vengono svolte in ciascuna tipologia di ambiente di lavoro. La valutazione deve riguardare i rischi che risultino ragionevolmente prevedibili. È opportuno fare una prima valutazione complessiva per separare i rischi in due categorie: quelli ben noti per i quali si identificano prontamente le misure di controllo, e i rischi per i quali è necessario un esame più attento e dettagliato. L’identificazione dei fattori di rischio potrà essere guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge e standard tecnici, dai dati desunti dall’esperienza e dalle informazioni raccolte, dai contributi apportati da quanti, a diverso titolo, concorrono all’effettuazione della stessa valutazione. Particolare attenzione dovrà essere prestata nell’individuazione e nella valutazione dei rischi specifici connessi all’eventuale presenza di laboratori per la didattica, quali ad esempio il laboratorio di chimica. Si avrà cura di controllare l’influenza che su tale identificazione può esercitare la percezione soggettiva del rischio, che talvolta può portare a sottostimare o sovrastimare, sulla base dell’abitudine al rischio o dell’eccessiva fiducia concessa alle impressioni sensoriali”.
E riguardo all’identificazione dei lavoratori esposti “dovrà essere evidenziato il numero dei lavoratori che è potenzialmente esposto ai fattori di rischio, individualmente o come gruppo omogeneo. È opportuno che i lavoratori esposti siano identificati nominalmente o come gruppi omogenei per la programmazione dei successivi interventi di informazione/formazione. Tale fase non potrà prescindere da una modalità partecipativa dei lavoratori nella raccolta delle informazioni necessarie”.
In definitiva il processo di valutazione dei rischi in ambito scolastico va quindi condotto secondo due principali importanti direttrici:
– “la prima riguarda l’analisi dei rischi derivanti dalle attività, dall’impiego di macchine, attrezzature, sostanze e quant’altro afferisce alle scelte didattiche dell’istituzione scolastica;
– la seconda è relativa all’individuazione delle situazioni di rischio connesse ad inadeguatezze degli immobili, delle strutture e degli impianti”.
E per tale motivo è opportuno che detta seconda disanima “sia condotta in collaborazione o con il coinvolgimento dei soggetti che, nell’ambito dell’Ente Locale proprietario delle strutture, sono destinatari, ai sensi di legge, degli adempimenti di sicurezza. Ciò con particolare riferimento a quelle situazioni in cui le caratteristiche strutturali di sicurezza di un locale o di un impianto dipendono dalla natura dell’attività o dell’esercitazione didattica che vi si svolgono per scelta della scuola”.
Se quindi “l’adozione di tutte le iniziative tecniche, organizzative e procedurali necessarie all’eliminazione o riduzione dei rischi derivanti dalle attività sono in capo al dirigente scolastico, gli adeguamenti strutturali e la manutenzione degli immobili spettano all’Ente Locale proprietario”. E al riguardo il decreto 81/2008 (articolo 18, comma 3) “precisa che gli obblighi del dirigente scolastico relativamente agli interventi strutturali si intendono assolti con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente quale soggetto che ne ha l’obbligo giuridico, fatto salvo l’obbligo, da parte del Capo d’Istituto di adottare ogni misura idonea e contingente in caso di grave ed immediato pregiudizio per l’incolumità dell’utenza”.
E questa precisazione trova conferma, ad esempio, nella sentenza della Corte di Cassazione – sezione penale – del 7 giugno 2001, n. 23012 “con la quale vengono attribuite responsabilità al Preside di un Liceo Scientifico per non aver inibito l’uso di un laboratorio di informatica agli studenti ed ai docenti fintanto che lo stesso non fosse stato adeguato alle norme di sicurezza sul lavoro, essendo dotato di prese elettriche prive di collegamento con l’impianto di messa a terra”.
Si ricorda, in conclusione, che gli esiti della valutazione dei rischi devono poi essere riportati sul “Documento di valutazione dei rischi”, che deve “fotografare” la realtà della scuola “in termini di attività svolte, rischi presenti, misure prevenzionali adottate per l’eliminazione o, ove non è possibile l’eliminazione, la riduzione al minimo dei rischi, misure di protezione collettiva ed individuale, eventuali criticità rilevate, programma temporale degli interventi di miglioramento e di messa in sicurezza previsti, ecc”.
E valutazione e documento devono essere immediatamente ripetuti e rielaborati ‘in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità’ (come richiesto dall’articolo 29, comma 3 del D.lgs. 81/2008).
qui il link delle slides del documento in oggetto
Fonti: INAIL Piemonte, Regione Piemonte, Puntosicuro.it