Informazioni sulla gestione del deposito temporaneo di rifiuti. Le condizioni da rispettare, le indicazioni per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti, le targhe di identificazione. A cura di A. Arosio.
Il concetto di deposito temporaneo di rifiuti, già da tempo presente nell’ordinamento giuridico italiano grazie al D.Lgs. 22/97 (cosiddetto “Decreto Ronchi”), presenta dal punto di vista ambientale, una non trascurabile rilevanza, in quanto esso si colloca nella fase che precede la gestione dei rifiuti vera e propria e, se non correttamente gestito, può essere fonte di impatti ambientali significativi.La sua gestione, al fine che possa essere anzitutto garantita la tutela ambientale e che, aspetto comunque non trascurabile, possa effettivamente essere ricondotta a quella di liceità e temporaneità, deve rispettare specifiche condizioni, espressamente indicate all’interno del vigente D.Lgs.152/06 (Testo Unico Ambientale), in particolare all’art. 183, c. 1, lett. bb), lettera recentemente modificata dall’art.11 comma 16-bis della Legge n°125/2015, e che si riportano di seguito:
– Condizione temporale: Affinché un raggruppamento/deposito di rifiuti possa essere considerato come “deposito temporaneo” questo deve avere luogo prima della raccolta finalizzata al successivo trasporto di detti rifiuti ad impianti di trattamento (da intendersi sia come smaltimento sia come recupero),
– Condizione spaziale: Il raggruppamento/deposito deve essere localizzato nel luogo [1] in cui gli stessi sono prodotti.
Queste due condizioni, sebbene apparentemente banali, rivestono invece un’importanza non trascurabile, in quanto avendo luogo prima della raccolta finalizzata al successivo trasporto, l’attività di Deposito temporaneo non si configura come operazione di recupero (compresa ad esempio la messa in riserva prima di una successiva operazione di trattamento) né come operazione di smaltimento e non è pertanto soggetta ad alcuna autorizzazione o abilitazione specifica.
Il rispetto della condizione spaziale, anche alla luce delle recenti modifiche normative, può dare adito ad alcune interpretazioni legate alla non definizione dell’area (…l’intera area in cui si svolge l’attività) la cui estensione può essere facilmente interpretata.
Oltre alle condizioni sopra esposte ve ne è una terza, anch’essa non prettamente “tecnica”, che deve essere rigorosamente rispettata, e qualora ciò non dovesse avvenire, dovrà essere richiesta una specifica autorizzazione secondo quanto previsto dall’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
– I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative [2], a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale (Criterio temporale), indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi (Criterio volumetrico). In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
Il Criterio temporale è adottato solitamente da produttori di grandi quantità di rifiuti, i quali, prevedendo la produzione di un quantitativo non definito di rifiuti provvede alla raccolta, trasporto e avvio alle operazioni di recupero o smaltimento entro il termine massimo di tre mesi, indipendentemente dalle quantità in deposito.
Il criterio volumetrico viene invece adottato da quei produttori le cui attività generano quantitativi ridotti di rifiuti e potendo quindi limitare il proprio deposito temporaneo ad un volume massimo di 30 mc di rifiuti dei quali al massimo 10 mc potranno essere costituiti da rifiuti pericolosi. In questo caso si provvederà alla raccolta, trasporto e avvio alle operazioni di recupero o smaltimento una volta raggiunto il quantitativo massimo concesso (quindi 30 mc) anche superando il termine dei tre mesi.
Il deposito temporaneo non potrà comunque superare il termine di un anno (per la determinazione esatta del termine ai fini del calcolo del rispetto del limite temporale, fa fede la data di primo carico utile nel registro di carico/scarico dei rifiuti, successivo all’ultimo scarico).
Si riporta di seguito una schematizzazione del criterio volumetrico:
Rifiuti pericolosi (mc in deposito)
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Rifiuti non pericolosi
(mc in deposito)
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Volume complessivo (mc)
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Conformità
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0
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< 30 mc
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< 30
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Conforme
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< 10 mc
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0
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< 10
|
Conforme
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< 10 mc
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< 20 mc
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< 30
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Conforme
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0
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> 30 mc
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> 30
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Non conforme
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> 10 mc
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0
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> 10
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Non conforme
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> 10 mc
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> 20 mc
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> 30
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Non conforme
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> 10 mc
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< 20 mc
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> 10 (pericolosi)
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Non conforme
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Altre condizioni, prettamente tecniche, che devono essere soddisfatte perché un deposito di rifiuti possa essere definito come “Deposito temporaneo”, sono le seguenti:
– I rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 [3], e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
– Il deposito deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
– Devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose;
Oltre a tali specifiche condizioni, tra le altre di natura tecnica, deve essere ricordata quella relativa al divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art.187 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) che vieta appunto, ad esclusione di specifici casi preventivamente autorizzati nell’ambito di attività di recupero/smaltimento di rifiuti) la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
Attualmente le “Norme tecniche” relative al deposito temporaneo dei rifiuti possono essere riconducibili a quelle contenute nella Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84 e s.m.i. che, al capitolo 4, con riferimento allo “Stoccaggio provvisorio” dei rifiuti, definisce puntuali criteri gestionali dei medesimi rifiuti.
I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti tossici e nocivi (in generale possiamo estendere tale requisito a tutti i rifiuti pericolosi) devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili tra loro (a causa delle sostanze/miscele in essi contenute) e suscettibili perciò di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro. Tale accorgimento è il medesimo che viene adottato in sede di stoccaggio di sostanze chimiche e miscele.
Se lo stoccaggio di rifiuti liquidi ha luogo in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all’intero volume del serbatoio e, nel caso di parchi serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità pari al valore maggiore tra un terzo del volume complessivo di tutti i serbatoi e il volume del serbatoio maggiore. I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi anti-traboccamento e, qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l’ambiente (es. vasca di raccolta).
Se lo stoccaggio di rifiuti ha luogo in cumuli, questi devono essere posti su basamenti resistenti all’azione dei rifiuti e i cumuli devono essere protetti dall’azione degli agenti atmosferici (acque meteoriche al fine di evitare la formazione di percolato e vento, nel caso soprattutto di rifiuti allo stato fisico solido polverulento).
Se il deposito temporaneo ha luogo all’esterno, è opportuno (ma non obbligatorio) proteggere i contenitori con idonee tettoie al fine di evitare l’irraggiamento diretto dei contenitori (con conseguente rischio di surriscaldamento e formazione di prodotti gassosi), nonché l’accumulo di acqua piovana nei bacini di contenimento e/o nelle vasche di raccolta.
Se invece il deposito è effettuato in un locale chiuso, sarà necessario garantire un’areazione adeguata, soprattutto in relazione alle tipologie di rifiuti in deposito (es. solventi esausti volatili).
In caso di deposito di rifiuti liquidi, dovrà essere presente, nelle immediate vicinanze, un apposito kit di emergenza anti-spandimento, costituito da materiale assorbente idoneo a raccogliere gli eventuali rifiuti sversati.
Se il deposito di rifiuti si trova in prossimità di tombini di raccolta delle acque meteoriche, sarà opportuno prevedere la presenza di copri tombini da utilizzare in caso di sversamento accidentale.
I recipienti mobili (fusti, cisternette, scatole ecc) devono essere provvisti di:
– Idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
– Accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
– Mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
I recipienti, sia fissi sia mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio (ad esempio nel caso di rifiuti depositati in cassoni scarrabili che vengono periodicamente sostituiti all’atto dell’avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti). La Delibera non fornisce indicazioni specifiche circa il contenuto delle targhe di identificazione ma quelle utili potrebbero essere quelle riportate nelle Figure 1 e 2.
Analogamente ai recipienti dovranno essere identificate anche le aree adibite a deposito temporaneo, mediante opportuna cartellonistica; tali aree dovranno inoltre essere opportunamente delimitate.
Facendo di nuovo riferimento alla “Condizione spaziale” sopra citata ossia il “luogo di produzione dei rifiuti da intendersi come l’intera area in cui si svolge l’attività che genera i rifiuti”, all’interno di una stabilimento (da intendersi, nella fattispecie, come singolo insediamento produttivo o diversi insediamenti con presenza di un collegamento funzionale tra loro) potranno essere presenti diverse aree adibite a deposito temporaneo dei rifiuti.
Ovviamente ciascuna di esse dovrà rispettare i dettami delle norma tecniche sopra descritte, con particolare riferimento alla identificazione, presenza di coperture ove necessario ecc).
Le modalità gestionali invece saranno relative all’intero stabilimento e pertanto, qualora venga ad esempio adottato il criterio volumetrico, il rispetto del limite terrò conto dei volumi in deposito presso tutte le aree identificate e gestite.
Il non rispetto delle precedenti condizioni potrebbe potenzialmente far incorrere nel reato di “Attività di gestione rifiuti non autorizzata”, sanzionabile ai sensi dell’art.256 commi 1 e 2 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. con sanzione penale (arresto da 3 mesi a 2 anni) ed amministrativa da 2.600 a 26.000 euro a seconda delle difformità contestata e delle tipologie di rifiuti coinvolte.
Dott. A. Arosio
Consulente Ambientale
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[1] Luogo di produzione da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci
[2] La scelta della modalità di gestione deve essere applicata a tutte le tipologie di rifiuti prodotte e gestite in regime di deposito temporaneo.
[3] Regolamento (CE) n° 850/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE. I rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al Regolamento citato, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al Regolamento medesimo (tale disposizione ha sostituito quella originaria che invece vietava il deposito di rifiuti contenenti policlorodibenzodiossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF), policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm o policlorobifenili (PCB) e policlorotrifenili (PCT) in quantità superiore a 25 ppm). Inquinanti organici persistenti sono: Aldrin, Clordano, Dieldrin, Endrin, Eptacloro, Esaclorobenzene, Mirex, Toxafene, PCB, DDT, Clordecone, PCDD/PCDF, HCH compreso il lindano, Esabromobifenile.
Fonti: Puntosicuro.it