Non si può in un documento di valutazione dei rischi imporre un divieto in relazione alla presenza di un pericolo senza fornire indicazioni sulle misure da adottare onde eliminare o ridurre al minimo il rischio che porti a un infortunio. Di G.Porreca.
E’ stata messa sostanzialmente in evidenza dalla Corte di Cassazione in questa sentenza una carenza nella elaborazione di un documento di valutazione dei rischi (DVR) riguardante un pericolo per la sicurezza dei lavoratori presente in azienda per l cui eliminazione o riduzione al minimo il datore di lavoro non ha provveduto a fornire nel documento delle indicazioni, pericolo che nella circostanza presa in esame dalla suprema Corte ha portato all’infortunio di un dipendente mentre era impegnato nel sistemare in un tornio un grosso cilindro sospeso ad un apparecchio di sollevamento. Non si può, viene precisato infatti nella sentenza, imporre in un documento di valutazione dei rischi un divieto in relazione alla presenza di un pericolo tra l’altro in termini dei tutto generali come l’indicazione di “non guidare con le mani il carico sospeso” e di “non sostare sotto i carichi”, senza fornire indicazioni e istruzioni alternative circa le misure da adottare onde eliminare o ridurre al minimo il rischio che conduca ad un infortunio. Così facendo, infatti, viene sostanzialmente devoluto ai lavoratori di scegliere la maniera con cui ovviare alle problematiche connesse al lavoro da svolgere anche perché, non essendo stati messi a disposizione degli stessi strumenti alternativi, questi decidono semplicemente di contravvenire al divieto medesimo.
L’evento infortunistico e l’iter giudiziario
La Corte di Appello ha confermata la sentenza emessa dal Tribunale disponendo la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di primo grado. Il Tribunale aveva dichiarato il datore di lavoro di una società in quanto direttore tecnico di uno stabilimento esercente la produzione e commercializzazione di cilindri per uso siderurgico, con delega specifica in materia di igiene e sicurezza sul lavoro nonché il responsabile dei settore sicurezza ed ecologia presso il medesimo stabilimento per avere cagionato per colpa ad un lavoratore dipendente con mansioni di tornitore, lesioni personali gravi consistite nello schiacciamento del primo dito della mano sinistra con frattura e ferita lacero contusa con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni pari a giorni 154 e con grado di invalidità riconosciuta dall’Inail pari al 4%. In particolare il lavoratore, assunto con la mansione di tornitore addetto al carico e scarico dei cilindri in lavorazione sulle macchine senza aver mai partecipato a corsi di formazione specifici, durante l’operazione di caricamento di un rullo di notevoli dimensioni su di un tornio, cercando di orientare il carico con una mano all’interno del mandrino del tornio stesso (come da prassi in uso tra gli operatori), si schiacciava il pollice fra il cilindro e una ganascia del mandrino, in contrasto con le prescrizioni di sicurezza del reparto torneria, con colpa consistita in negligenza imprudenza imperizia ed inosservanza delle norme per la prevenzione sugli infortuni del lavoro.
La colpa specifica a carico del direttore tecnico dello stabilimento è consistita, in particolare, nella violazione dei seguenti articoli di legge: art. 28 comma 2 lettera b) e d) del D. Lgs n. 81 del 2008, in quanto il documento di valutazione dei rischi non conteneva l’indicazione delle misure e procedure di prevenzione e di protezione concrete ed efficaci per le attività di carico e scarico dei cilindri di grosse dimensioni dalle macchine utensili (se non, in termini dei tutto generali con l’indicazione di “non guidare con le mani il carico sospeso” e di “non sostare sotto i carichi”) e non conteneva altresì l’indicazione delle misure idonee a ridurre al minimo i possibili rischi di investimento dei pesanti carichi sospesi, trattandosi di attività pericolosa comportante gravi rischi di investimento per gli operatori, fatto aggravato per aver cagionato al lavoratore le lesioni personali gravi sopra indicate. Il datore di lavoro è stato condannato, alla pena di mesi 3 di reclusione, anche se, per un errore materiale nel dispositivo della sentenza impugnata, è stata indicata quella di mesi 6.
Il ricorso in Cassazione e le motivazioni
Avverso il provvedimento della Corte di Appello l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, adducendo varie motivazioni e chiedendo l’annullamento della sentenza. L’imputato ha fatto osservare in particolare che la sentenza impugnata avrebbe posto a fondamento della condanna il dato della conoscenza da parte sua della carenza determinante la condotta del lavoratore e l’evento lesivo. Tale presunta conoscenza è stata individuata nonostante il soggetto titolare di apposita delega, inizialmente coimputato nello stesso giudizio, non avesse mai effettuato la necessaria segnalazione. La sentenza di condanna avrebbe individuata la sussistenza della sua responsabilità sulla base di due elementi di fatto e cioè quello di non imposto il divieto agli operai di guidare il carico con le mani, senza dare istruzioni alternative e quindi di aver devoluto sostanzialmente agli stessi di scegliere la maniera come ovviare alle problematiche connesse allo svolgimento del lavoro e quello inoltre di essere a conoscenza in ogni caso del problema per cui la presenza di un delegato responsabile, sempre presente e referente dei lavoratori, non avrebbe inciso sul percorso logico che ha portato all’affermazione della sua responsabilità.
Il ricorrente ha fatto presente altresì che l’infortunato aveva detto di aver inserito le mani nell’intercapedine tra il corpo del cilindro imbracato e le ganasce del tornio, non limitandosi a toccare il pezzo imbragato, che non era a conoscenza della problematica e che con la sua saltuaria presenza nello stabilimento non avrebbe mai potuto sperimentare personalmente l’esistenza di impercettibili oscillazioni del carico sospeso. Ha sostenuto, altresì, che nel momento in cui vi è nello stabilimento un delegato effettivamente presente e referente diretto dei lavoratori, l’osservazione diretta delle eventuali criticità operative non spetta al datore di lavoro, originario garante, ma al delegato che deve pertanto essere chiamato a rispondere dell’omessa sorveglianza sulla procedura specifica di sicurezza.
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte suprema, con riferimento alle violazioni contestate all’imputato ha fatto notare che i giudici del gravame di merito avevano dato conto con motivazione specifica, coerente e logica della insufficienza e della “singolarità” del divieto imposto dal datore di lavoro ai dipendenti nel documento di valutazione dei rischi di guidare con le mani i carichi sospesi non accompagnato da alcuna indicazione in positivo sul come agire in quella situazione. Ciò era equivalso in sostanza a segnalare il pericolo senza però spiegare come ci si dovesse comportare per evitarlo nell’eseguire la lavorazione in argomento.
L’imputato, ha quindi sostenuto la Sez. IV, “non poteva non avvedersi ab initio, nell’imporre quel divieto senza fornire istruzioni alternative, del fatto che veniva in sostanza devoluto agli stessi lavoratori (come infatti era avvenuto, secondo le deposizioni rese da quelli sentiti come testi) scegliere la maniera con cui ovviare alle problematiche connesse al lavoro da svolgere (e i lavoratori, anche perché non erano stati messi loro a disposizione strumenti alternativi, avevano semplicemente deciso di contravvenire a quel divieto)”. Il cambiamento nelle modalità di esecuzione di quella lavorazione del resto avvenuto anni prima che si verificasse l’infortunio (precedentemente la movimentazione avveniva ad opera di un gruista che adoperava la pulsantiera, mentre un altro operaio si occupava di guidare il cilindro nella giusta direzione), per quanto da mettersi in relazione all’introduzione del telecomando radio, non aveva certo reso più sicura la lavorazione, posto che spesso (come nel caso di specie) la stessa veniva posta in essere da un unico operaio, il quale doveva con una mano azionare il telecomando e con l’altra indirizzare il cilindro verso il mandrino (e nel contempo occorreva guardare anche in altre direzioni).
Con riferimento poi alla responsabilità del RSPP, entrambi i giudici di merito, secondo la suprema Corte, avevano fatto buon governo dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza della Corte medesima secondo cui il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è un mero ausiliario del datore di lavoro privo di autonomi poteri decisionali e non è dunque destinatario degli obblighi dettati dalla legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle sanzioni, penali e amministrative, previste per la loro violazione. Ciò non esclude peraltro la sua responsabilità penale per l’infortunio conseguito alla mancata adozione di una misura prevenzionale, qualora si accerti che lo stesso abbia indotto il datore di lavoro all’emissione, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale (per il caso in esame lo stesso ha riportato condanna per quanto accaduto). Corretta in tal senso è stata ritenuta, altresì, dalla Sez. IV l’affermazione fatta dai giudici dei primi gradi di giudizio secondo la quale il datore di lavoro è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica e che non si vede per quale ragione chi ricopre una tale posizione, nell’effettuare la valutazione dei rischi, non debba prendere conoscenza di tutte le fasi operative inerenti all’attività dell’azienda.
L’imputato nel suo ricorso, ha fatto osservare la suprema Corte, ha chiesta in pratica una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione della Corte di Appello e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione ma un siffatto modo di procedere non è ritenuto ammissibile perché trasformerebbe la Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto. Essendo quindi il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte di Cassazione ha in definitiva condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Gerardo Porreca
Fonti: Puntosicuro.it, Olympus.uniurb.it