La Cassazione si esprime sul principio della “manifestazione del danno” da cui decorre il termine di prescrizione del risarcimento del danno per malattia professionale.
La Suprema Corte, a partire dalla sentenza 08/05/2007 nr. 10441, ha enunciato il principio secondo cui, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale dipendente da malattia professionale, trova applicazione il medesimo criterio relativo alla azione diretta a conseguire la rendita per inabilità permanente nei confronti dell’INAIL, per la quale si è affermato che la prescrizione decorre dal momento in cui uno o più fatti concorrenti forniscano certezza della conoscibilità da parte dell’assicurato: dello stato morboso, della sua eziologia professionale e del raggiungimento della misura minima indennizzabile.
Successivamente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 11 gennaio 2008), nel pronunziarsi sull’esordio della prescrizione del diritto al risarcimento del danno in caso di patologie contratte per fatto doloso o colposo di un terzo, hanno parimenti riferito all’azione risarcitoria i principi elaborati dalla sezione lavoro per il conseguimento della prestazioni assicurative per malattia professionale.
Viene condiviso il principio secondo cui la “manifestazione del danno” da cui decorre il termine di prescrizione è comprensiva anche della conoscenza della causa professionale della lesione.
In coerenza con tali principi, Cass. civ. sez. lav. 31/05/2010 nr. 13284 ha affermato anche in relazione alla responsabilità ex contractu del datore di lavoro, che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno conseguente a malattia causata al dipendente nell’espletamento del lavoro dal comportamento colposo del datore di lavoro decorre dal momento in cui l’origine professionale della malattia può ritenersi oggettivamente conoscibile dal danneggiato, indipendentemente dalla valutazioni soggettive dello stesso.
In parole più semplici, può sostenersi che la prescrizione decorra dal momento in cui i sanitari abbiano certificato al paziente la probabile o certa origine professionale della patologia da cui è affetto e non invece dal manifestarsi dei primi sintomi della patologia in difetto di approfondimento medico legale.