Indicazioni per la sanificazione di cabine di guida di automezzi aziendali per la prevenzione del contagio COVID-19. Focus sui prodotti di disinfezione, sulla sanificazione straordinaria e sull’impiego di automezzi condivisi.

L’attività di “sanificazione” si può definire come “il complesso dei procedimenti atti ad igienizzare (rendere sani) determinati ambienti e mezzi mediante attività successive di pulizia e disinfezione”.

In particolare l’attività di “pulizia” è il “complesso dei procedimenti atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza. È quindi l’operazione che consente di eliminare lo sporco dalle superfici, in modo da renderle visibilmente pulite”. Mentre l’attività di “disinfezione” è il “complesso dei procedimenti atti a sanificare determinati ambienti confinati ed aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di agenti patogeni”. E si precisa che la sola pulizia (detersione), “anche se correttamente eseguita, non è sufficiente a garantire la totale eliminazione degli agenti patogeni, i quali aderiscono tenacemente alle superfici, anche quelle apparentemente più lisce. La fase di disinfezione è, quindi, sempre indispensabile per consentire l’efficace abbattimento della carica patogena negli ambienti e sulle attrezzature”.

Si ricorda inoltre che le Linee Guida “ Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” stabiliscono che: “la sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente”.

A fornire queste informazioni per la sanificazione degli automezzi aziendali è un documento dal titolo “Istruzioni di sanificazione speditiva di cabine di guida di automezzi aziendali a fini di prevenzione del contagio COVID-19”. Un documento, curato dall’Ing. Davide Levo, che abbiamo già presentato nell’articolo “ COVID-19: come sanificare gli automezzi aziendali?”, ma su cui ora torniamo in relazione alla nuova versione (Vers. 02 del 04/05/2020).

Ricordiamo che il documento riguarda “la sanificazione periodica e straordinaria degli abitacoli e delle cabine di guida degli automezzi impiegati per esigenze aziendali che non siano assegnati in via permanente ad un unico conducente”.

Segnaliamo poi che le operazioni descritte nel documento “devono essere eseguite da personale debitamente informato e formato nonché dotato dei dispositivi di protezione individuale previsti dal documento aziendale di valutazione dei rischi ex DLgs 81/2008 e/o prescritti dalle vigenti disposizioni anticontagio”.

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

I prodotti e gli strumenti di sanificazione

Riguardo agli strumenti e prodotti di pulizia il documento ricorda che la fase preliminare di pulizia “deve essere eseguita normalmente mediante acqua e detergenti tensioattivi a pH neutro, questi da impiegarsi secondo le istruzioni d’uso dei produttori”.

Inoltre le parti e le superfici da sanificare, “una volta rimossa la sporcizia più grossolana, devono essere pulite mediante spugne o panni in microfibra monouso oppure carta usa e getta imbevuta di detergente”.

Veniamo agli strumenti e prodotti di disinfezione.

Si indica che “per la disinfezione di ambienti contagiati o potenzialmente contagiati da coronavirus COVID-19, la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 raccomanda l’uso di:

  • alcol etilico (etanolo) almeno al 70% v/v;
  • ipoclorito di sodio 0,1% per le superfici che non ne vengono danneggiate”.

E nel caso particolare della “sanificazione e disinfezione delle cabine di guida degli automezzi, la Circolare dell’Istituto Superiore di Sanita AOO-ISS 12/03/2020 8293 (poi Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 del 31 marzo 2020) “raccomanda espressamente l’impiego di disinfettanti a base di alcol etilico almeno al 75% v/v”.

Per quanto riguarda poi le modalità di applicazione del prodotto disinfettante nell’automezzo, “la medesima Circolare ISS raccomanda l’erogazione ‘spray’, che può avvenire mediante l’impiego di:

  1. un generatore di aerosol disinfettante monouso precaricato a pressione del produttore (bombola spray propriamente detta)
  2. un classico spruzzatore manuale di tipo riutilizzabile, riempito di volta in volta con il liquido disinfettante
  3. una pompa manuale di nebulizzazione del disinfettante, a medio-alta capacità”.

Si segnala che, tuttavia, lo stesso Istituto Superiore di Sanita “in un successivo foglio informativo del 3 aprile 2020, indica la possibilità di sanificare le superfici interne dell’automezzo anche mediante panni in microfibra monouso imbevuti di disinfettante a base alcolica”.

Rimandiamo alla lettura del documento che riporta un approfondimento sui disinfettanti alternativi all’alcol etilico.

La procedura di sanificazione straordinaria degli automezzi

Dopo aver parlato, nella presentazione della prima versione del documento, della procedura semplificata di sanificazione anticontagio, veniamo ora alla procedura di sanificazione straordinaria degli automezzi.

Si indica che se l’automezzo aziendale “è stato impiegato da:

  • soggetti positivi al tampone per la diagnosi del coronavirus COVID-19;
  • soggetti positivi ad eventuali test rapidi autorizzati per la diagnosi del coronavirus COVID-19;
  • soggetti classificabili come ‘persone sintomatiche in azienda’ di cui al punto 11 del Protocollo Condiviso 14 marzo 2020;
  • altri eventuali soggetti non meglio specificati, cautelativamente individuati dai responsabili aziendali come possibili portatori di un pericolo di contagio COVID-19;

allora occorre procedere, come previsto dal punto 4 del Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, alla sanificazione straordinaria dell’automezzo, che avverrà preferibilmente mediante l’intervento in sito di un’impresa specializzata e che, in ogni caso, dovrà essere eseguita nel rispetto delle disposizioni della Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020”.

Si indica poi che “una sanificazione approfondita dell’automezzo, da affidarsi a soggetti professionali (officine specializzate, ditte di sanificazione, centri di lavaggio, ecc…), è altresì necessaria alla prima consegna del veicolo all’assegnatario aziendale da parte, ad esempio, della concessionaria o del centro di autonoleggio. Analoga procedura deve essere seguita in caso di riconsegna dell’automezzo all’azienda dopo la permanenza presso un’officina di manutenzione o, comunque, presso terzi”.

In tutti questi casi – continua il documento – “è opportuno che gli interventi di sanificazione contemplino sempre, come da indicazioni ISS del 3 aprile 2020, la sostituzione o la bonifica antivirale dei filtri dell’impianto di condizionamento di bordo, unitamente alla disinfezione delle rispettive tubazioni interne e bocchette di diffusione dell’aria dell’abitacolo. Al termine di tali interventi, inoltre, è opportuno farsi rilasciare dal soggetto bonificatore un certificato di sanificazione COVID-19 del veicolo che attesti l’utilizzo di procedure e disinfettanti efficaci contro il coronavirus SARS-CoV-2”.

Le raccomandazioni per l’impiego di automezzi condivisi

Concludiamo riportando alcune raccomandazioni in caso di utilizzo condiviso di automezzi aziendali da parte di lavoratori o turni/gruppi di lavoro altrimenti segregati, utili a “prevenire la diffusione all’interno dell’abitacolo o della cabina di guida dell’agente patogeno SARS-CoV-2 e, quindi, il contagio infettivo:

  1. interdire l‘uso di un automezzo condiviso:
    1. a coloro che hanno avuto notizia della propria positività all’infezione COVID-19;
    2. a coloro che manifestano sintomi COVID-19, ivi inclusa una temperatura corporea ≥ 37,5°C;
    3. a coloro che hanno avuto contatti da meno di 14 giorni con persone positive all’infezione COVID-19 oppure con persone che hanno manifestato sintomi correlati all’infezione COVID-19;
  2. utilizzare l’automezzo ad uso condiviso solo nei casi strettamente necessari ed inevitabili;
  3. sconsigliarne l’utilizzo ai soggetti particolarmente vulnerabili in caso di infezione COVID-19;
  4. prima di entrare nell’automezzo procedere alla sua sanificazione speditiva” (come descritto nel documento);
  5. “nel caso in cui sia indispensabile ospitare a bordo di un’autovettura un passeggero (fattispecie fortemente sconsigliata), questi deve obbligatoriamente prendere posto sul sedile posteriore destro; non è consentito ospitare due o più passeggeri;
  6. viaggiare ogni qualvolta possibile con i finestrini dell’automezzo ad uso condiviso aperti;
  7. non utilizzare mai gli impianti di ventilazione e condizionamento dell’automezzo ad uso condiviso;
  8. durante l’impiego dell’automezzo ad uso condiviso il conducente alla guida e l’eventuale passeggero devono indossare costantemente una mascherina chirurgica oppure una maschera filtrante UNI EN 149 FFP2 o FFP3 senza valvola respiratoria oppure una maschera filtrante UNI EN 149 FFP2 o FFP3 con valvola respiratoria e sovrapposta mascherina chirurgica;
  9. non toccarsi mai naso, bocca e occhi quando ci si trova all’interno dell’automezzo ad uso condiviso;
  10. lavarsi e igienizzarsi le mani con apposita soluzione idroalcolica prima di entrare nell’automezzo ad uso condiviso e subito dopo usciti; a tale scopo un erogatore di soluzione idroalcolica deve essere sempre disponibile nel veicolo;
  11. usare i guanti usa e getta della stazione di servizio durante le operazioni di rifornimento carburante;
  12.  prima dell’utilizzo dell’automezzo ad uso condiviso accertarsi preliminarmente di eventuali ulteriori limitazioni imposte a livello locale dalle disposizioni di bioemergenza regionali e/o comunali”.

Ricordiamo, in conclusione, che la nuova versione del documento riporta, tra le altre cose, anche un focus sull’ozono.

Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:

 Istruzioni di sanificazione speditiva di cabine di guida di automezzi aziendali a fini di prevenzione del contagio COVID-19 – versione 02”, documento curato dall’Ing. Davide Levo, Versione 02 del 04/05/2020 (formato PDF, 2.93 MB).

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020 – Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 – Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Fonti: Puntosicuro.it, Gazzetta ufficiale