In arrivo i nuovi criteri per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, previsti controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature
Da alcuni giorni sono in circolazione le bozze dei nuovi decreti antincendio che sostituiranno le vigenti disposizioni in materia di cui al dm 10 marzo 1998.
In attuazione a quanto disposto dall’art. 46, comma 3, del dlgs n. 81/2008, il Ministro dell’Interno ha predisposto le bozze dei due decreti concernenti:
- la sicurezza antincendio e la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro;
- i controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio.
Bozza del decreto gestione sicurezza antincendio luoghi di lavoro
Il provvedimento stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio e si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro.
Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili, le disposizioni del presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.
Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II del decreto.
Inoltre, il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza, nei seguenti luoghi di lavoro:
- in cui sono presenti almeno 10 lavoratori;
- aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- che rientrano nell’allegato I al dpr n. 151/2011.
È obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio, secondo le indicazioni riportate nel presente allegato I.
Laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ossia gli “addetti al servizio antincendio”. I lavoratori designati devono frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento previsti dal presente decreto.
Formazione ed idoneità tecnica degli addetti
Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti i cui contenuti minimi sono riportati nell’allegato III del presente decreto.
Nell’allegato IV si riporta, infine, l’elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali è previsto che i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l’attestato di idoneità tecnica.
Requisiti dei docenti
I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio devono possedere i requisiti indicati nell’allegato V del provvedimento, distinguendo tra docenti della parte teorica e della parte pratica. Essi devono, inoltre, frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale.
In allegato alla bozza del decreto i seguenti allegati:
- Gestione della sicurezza antincendio in esercizio
- Gestione della sicurezza antincendio in emergenza
- Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio
- Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio
- Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio
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Bozza decreto controlli manutenzione antincendio
Questa bozza indica i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
Il provvedimento stabilisce anche che gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio siano eseguiti da tecnici manutentori qualificati.
Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II al presente decreto.
Parte integrante del provvedimento i due allegati:
- Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio
- Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio
Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei due decreti.
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Fonti: Gazzetta ufficiale, BibLus-net