In relazione al ruolo di RLS e RLST nel sistema della prevenzione alcune indicazioni relative al rapporto tra Servizi di Prevenzione delle ASL e RLS. La normativa sul ruolo degli RLS, le esperienze, le criticità e le prospettive future.
Abbiamo presentato più volte il ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, gli RLS, figure strategiche nel sistema di prevenzione ma che evidenziano spesso criticità e difficoltà nell’esercitare il proprio ruolo di soggetti “informati e coinvolti” nei processi della gestione della sicurezza in azienda.
Per tornare a parlare di questa “figura strategica” nel mondo della sicurezza ci soffermiamo oggi sugli atti di un seminario, svolto il 22 giugno 2018 a Firenze, e dal titolo “Gli RLS/RLST a 10 anni dall’approvazione del Testo Unico: punti di forza e di debolezza di una figura centrale nel sistema della prevenzione”.
Nella presentazione del seminario, promosso dal Dipartimento della Prevenzione dell’ AUSL Toscana Centro assieme ad alcune associazioni sindacali, si è ricordato che il D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico) ha “ripreso e sviluppato la filosofia di approccio alla sicurezza introdotta con il D. Lgs. 626/94 che prevede un ruolo attivo e centrale dei lavoratori ed una importante funzione degli RLS che devono essere consultati e partecipare a tutto il percorso dalla valutazione dei rischi alla formazione” e dunque avere “concreta agibilità” nell’accedere alla documentazione in materia di salute e sicurezza. Occorre dunque approfondire, avanzare idee e proposte su quali strumenti introdurre e adottare “per rafforzare il ruolo ed i compiti degli RLS, tali da poter permettere di svolgere al meglio le proprie funzioni previste in maniera molto chiara e dettagliata dall’articolo 50 del D. Lgs. 81/2008”.
E per farlo può essere utile anche analizzare le criticità del rapporto tra gli RLS e le altre figure e strutture impegnate in materia di salute e sicurezza.
Normativa e rapporto tra servizi di prevenzione e RLS
Nell’intervento “Il rapporto tra Servizi di Prevenzione delle ASL e RLS: esperienze, criticità e prospettive”, a cura di Antonia Maria Guglielmin e Anna Maria Di Giammarco, si è discusso, ad esempio, del rapporto tra RLS e Servizi di Prevenzione delle ASL.
In questo senso si ricorda che l’articolo 50 del D.Lgs. 81/2008 prevede che:
comma f): “Il Rls riceve le informazioni dall’organo di vigilanza;
comma i): Il Rls formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali è di norma sentito”.
Insomma l’Rls è inteso “come interlocutore abituale delle azioni di verifica e vigilanza”.
Ma nell’articolo 50 c’è anche il comma o): “il Rls può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”.
Dunque l’Rls può apparire come «primo organo di controllo sulla applicazione delle norme».
L’intervento segnala poi che nel Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 si fa riferimento anche al “sostegno a programmi di formazione al ruolo di RLS ed RLST”.
Ed infatti “una grande attenzione è stata prestata in tutti questi anni dai Servizi nella attivazione di iniziative di informazione/formazione dei RLS su:
Norme
Fattori di rischio
Possibili soluzioni”.
Con un informazione/formazione “centrata quindi più sullo sviluppo di competenze di tipo tecnico”. E si è arrivati alla creazione di “Servizi informativi ‘dedicati’, di sportelli, pubblicazioni, indagini volte ad indentificare i bisogni informativi/formativi”…
A questo proposito l’intervento si sofferma su realtà come il Servizio documentazione e Informazione per Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (SIRS), sulla Casa degli RLS del Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita e su alcune riviste e ricerche in materia di RLS.
Criticità e prospettive del rapporto tra servizi di prevenzione e RLS
Veniamo ora ad alcune criticità rilevate nell’intervento:
«Il Rls riceve le informazioni dall’organo di vigilanza»: “non è presente alcun bilancio delle attività di restituzione delle informazioni agli RLS a seguito delle attività ispettive svolte dagli PSAL, restituzione che in alcune realtà è il solo invio degli atti al termine delle ispezioni”;
«Il Rls formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali è di norma sentito»: non è pensabile “che si possano costruire relazioni, condividere percorsi, che originino solo dagli accessi ispettivi PSAL”. Si rischiano così “solo risposte di tipo burocratico”;
attività di informazione/formazione effettuata agli RLS: “grande disomogeneità a livello nazionale. Quasi esclusivo investimento nel far acquisire competenze tecniche”…ma il RLS “non può (né deve) essere un ‘super tecnico’!”;
«il Rls può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate…non siano idonee»: si rileva “ il malinteso ruolo del RLS quale ‘controllore interno, ovvero primo organo di controllo sulla applicazione delle norme’. Ci si attende che i Servizi si attivino immediatamente facendo proprie le richieste degli RLS, attivando processi sanzionatori”.
Tuttavia in questa situazione si ha uno “scivolamento progressivo verso un ruolo sempre più di ‘ispettore’ e meno di ‘tecnico’ da parte degli operatori PSAL, con un’attenzione orientata alla verifica del rispetto del dettato normativo e non anche alla ricerca condivisa di soluzioni ai problemi di salute e sicurezza individuati”.
In definitiva nell’intervento, che si sofferma anche su come gli RLS vedono i servizi, si indica che c’è ancora “molta strada da fare”:
“per ripensare il ruolo dei RLS, in un percorso condiviso
per condividere strumenti che consentano di capire cosa sta succedendo nel mondo del lavoro, per elaborare risposte e soluzioni
per diventare (reciprocamente) importante figura di riferimento (e quindi non solo formazione dei Rls, ma anche degli operatori dei servizi)”.
Queste alcune prospettive:
“costruzione di occasioni di formazione comuni (workshop, forum), di momenti di confronto tra operatori AUSL, MC, RLS, RSPP
centralità del ruolo degli RLS nei “nuovi” rischi (stress, movimentazione manuale dei carichi, rischi derivanti dall’organizzazione del lavoro)
istituzione di tavoli di lavoro congiunti”.
E, in conclusione, si segnala l’importanza di “riattivare/consolidare il rapporto con i lavoratori”.
Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:
“ Il rapporto tra Servizi di Prevenzione delle ASL e RLS: esperienze, criticità e prospettive”, a cura di Antonia Maria Guglielmin e Anna Maria Di Giammarco, intervento al seminario “Gli RLS/RLST a 10 anni dall’approvazione del Testo Unico: punti di forza e di debolezza di una figura centrale nel sistema della prevenzione”.
Fonti: Puntosicuro.it, ASL