Le indicazioni operative per la progettazione e l’esecuzione in sicurezza dei lavori in ambienti confinati o a rischio inquinamento, dalla valutazione dei rischi alla gestione delle emergenze
Il tema dei lavori in ambienti confinati è delicatissimo sia per la carenza di approfondimenti in normativa (dlgs n. 81/2008), sia per i numerosi infortuni che accadono durante le attività lavorative.
Anche l’emanazione del dpr n. 177/2011 : “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti”, non ha fatto altro che generare problemi applicativi ed interpretativi.
Le linee di indirizzo del CNI
Preso atto del quadro normativo e giurisprudenziale attuale, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha ritenuto opportuno redigere un documento di indirizzo: “Linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento” (Settembre 2019).
Il documento ha lo scopo di offrire orientamenti e strumenti operativi efficaci per la progettazione e l’esecuzione in sicurezza delle attività all’interno degli ambienti confinati, nonché di individuare le figure coinvolte ed i relativi compiti.
In particolare si rivolge:
- al Datore Di Lavoro committente (DDL);
- al Rappresentante del Datore di Lavoro Committente (RDLC);
- al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
- all’Addetto del servizio di prevenzione e protezione (ASPP):
- al Coordinatore della sicurezza nei cantieri (CSP/CSE).
Definizione
La definizione di ambiente confinato riportata nella pubblicazione è la seguente (tratta da “Indicazioni operative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro per lavori in ambienti confinati della Regione Emilia Romagna):
per ambiente confinato si intende uno spazio circoscritto, caratterizzato da accessi e uscite difficoltosi o limitati, da una ventilazione naturale sfavorevole, nel quale, in presenza di agenti pericolosi (ad. es. gas, vapori, polveri, atmosfere esplosive, agenti biologici, rischio elettrico, ecc.) o in carenza di ossigeno o per difficoltà di evacuazione o di comunicazione con l’esterno, può verificarsi un infortunio grave o mortale. I luoghi di lavoro interessati sono quelli richiamati dagli artt. 63, 66 (punto 3 dell’All. IV) e dall’art. 121 (cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/08 ovvero pozzi, pozzi neri, fogne, camini, fosse in genere, gallerie, condutture, caldaie e simili, vasche canalizzazioni, serbatoi e simili, tubazioni, recipienti, silos, cunicoli.
Il dpr n. 177/11 ha aggiunto, poi, a questa definizione quella di “ambiente sospetto di inquinamento”, estendendo anche a questi luoghi le attenzioni riservate agli ambienti confinati.
Fra gli ambienti confinati facilmente identificabili si possono citare alcuni:
- cisterne interrate, seminterrate o fuori terra contenenti prodotti o sottoprodotti di tipo organico, alimentare, zootecnico che possono dare luogo a fermentazioni derivanti sia dal ciclo produttivo (ad es. silos per foraggi, vini) che di origine accidentale o comunque indesiderata (ad es. infiltrazioni d’acqua in silos per sfarinati);
- serbatoi pensili (ad esempio quelli degli acquedotti) o vasche interrate (ad esempio quelli delle reti di bonifica o degli acquedotti);
- cunicoli di fogne e di impianti di smaltimento di liquami sia di origine civile che zootecnica (fosse settiche, biologiche ed altro);
- silos, cisterne o altri contenitori per sostanze o prodotti chimici organici e inorganici;
- recipienti di reazione e serbatoi di stoccaggio;
- pozzi e tubazioni;
- cisterne su autocarri.
Classificazione
Per tener conto dei rischi connessi in particolare all’atmosfera presente nei luoghi confinati (livello di ossigeno, esplodibilità, tossicità) è utile introdurre la classificazione applicata dalla normative National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 80-106 del 1979, che classifica gli ambienti in 3 categorie A, B, C con livello di rischio decrescente.
Tabella di classificazione degli spazi confinati:
Riconoscimento di un ambiente confinato
Le linee guida, partendo dalla definizione quanto più condivisa di ambiente confinato, indica le metodologie e gli strumenti (ad es. check list, algoritmi/SW, App, altro) attualmente a disposizione degli RSPP/consulenti per il riconoscimento di un ambiente confinato e per la relativa valutazione del rischio, individuando anche nuovi possibili sviluppi utili.
Valutazione dei rischi
Nel documento la valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, classificabili ambienti confinati o a rischio di inquinamento, non viene trattata in maniera approfondita in quanto le modalità di gestione della valutazione variano in funzione dell’attività svolta, della tipologia del luogo interessato e della sua classificazione in relazione ai casi previsti dalla normativa.
Tuttavia, è presente una parte che evidenzia gli aspetti ed i contenuti della valutazione che sono a carico di:
- datori di lavoro committenti;
- datori di lavoro delle imprese appaltatrici/esecutrici.
Informazione, formazione ed addestramento
Non avendo la normativa vigente indicazioni operative in materia di tipologia, durata, contenuti, nonché modalità di erogazione e qualificazione dei docenti dei corsi di formazione ed addestramento di tutti i soggetti operanti in ambiente confinato, il CNI propone i requisiti minimi per la progettazione e l’erogazione dei percorsi di informazione – formazione e addestramento di tutti i soggetti operanti in ambienti confinati.
Gestione delle emergenze
Un’adeguata importanza è data alla gestione delle emergenze. Sebbene sia impossibile individuare una procedura standard, si sottolinea la necessità di tener presente i seguenti elementi:
- tempestività di intervento da parte di personale in grado di agire, in pochi minuti ed in maniera appropriata;
- l’efficacia e la presenza di personale adeguatamente formato.
I potenziali scenari di emergenza dipendono, infatti, da molteplici variabili:
- caratteristiche dell’ambiente circostante, che potrebbero interferire con l’accessibilità al luogo da parte dei soccorritori;
- caratteristiche morfologiche degli spazi (dimensioni interne, dimensioni aperture, caratteristiche strutturali, ecc.);
- tipologia di lavorazioni da effettuare, che in alcuni casi possono comportare un aumento del rischio in corso d’opera;
- presenza di sostanze tossiche o di potenziali miscele esplosive;
- presenza di personale qualificato ed opportunamente addestrato allo svolgimento di quella specifica attività lavorativa;
- presenza di addetti alle emergenze addestrati sugli specifici scenari d’emergenza;
- il fattore umano che caratterizzano i comportamenti degli addetti in situazione di pericolo.
Vengono indicate dettagliatamente le procedura di emergenza e la formazione degli addetti alle emergenze.
La gestione delle emergenze deve considerare e coordinare tre fasi:
- Fase di allarme, che viene attivata dal momento in cui il lavoratore avverte un malore, in seguito al quale può perdere i sensi, oppure subire un trauma. La persona preposta a sorvegliare le attività, avrà il compito di lanciare l’allarme chiamando i soccorsi interni e di valutare, se necessaria, la chiamata ai soccorsi esterni.
- Fase di recupero/salvataggio. Le categorie di salvataggio in un ambiente confinato possono suddividersi in autosoccorso, salvataggio senza ingresso e salvataggio con ingresso.
- Fase di soccorso medico specializzato, è la fase successiva all’uscita dall’ambiente dove i soccorritori esterni dovranno intervenire con le manovre per la rianimazione cardio – polmonare, se necessario, o trasportare con mezzi idonei l’infortunato presso il presidio di primo soccorso più vicino.
Chiude il documento una breve trattazione in merito alla figura del medico competente; in particolare, quali sono i suoi obblighi di sopralluogo, protocollo sanitario/idoneità sanitaria, idoneità all’utilizzo dei DPI respiratori filtranti, redazione delle procedure operative, procedure di assistenza al pericolante.
Fonti: CNI, BibLus-net