Una pubblicazione dell’Inail fornisce informazioni sull’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze nella Pubblica Amministrazione. Centrale di committenza, istituti scolastici, DUVRI ricognitivo e DUVRI integrato.
Dopo aver affrontato a livello normativo – con riferimento anche alle novità relative al “ Decreto del Fare” – i vari dettagli del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), interveniamo oggi sulla sua applicazione procedurale in precisi ambiti lavorativi con riferimento specifico alla pubblica amministrazione.
E per farlo riprendiamo la presentazione del documento Inail “ L’elaborazione del DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze”, curato da Raffaele Sabatino INAIL (Dipartimento Processi Organizzativi, SPP Ricerca) con la collaborazione di Andrea Cordisco INAIL (Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici).
Riguardo all’elaborazione del DUVRI nella Pubblica Amministrazione (P.A.) il documento ricorda che per i contratti redatti dalla P.A., laddove trova applicazione il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”, l’ art. 26 del D.Lgs. 81/2008 offre – ai comma 3 e 3 ter – alcuni spunti di riflessione:
– il comma 3 fa riferimento all’obbligo di elaborazione del DUVRI in capo al soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto: “nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti il DUVRI è redatto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto figura, definibile come Committente Appaltante, che frequentemente nelle grandi P.A. e, ad esempio, nel contesto della gestione degli edifici scolastici, difficilmente coincide con il Datore di Lavoro attuatore”;
– il comma 3 ter indica che “nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui al comma 34 dell’art. 3 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.” (si fa riferimento alla “centrale di committenza”, un’amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori o, per i medesimi soggetti, aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi loro destinati), o in tutti i casi in cui il Datore di Lavoro non coincide con il Committente, “il soggetto che affida il contratto redige, prima dell’affidamento, il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Successivamente, prima dell’esecuzione del contratto, il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, integra il DUVRI riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui sarà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali”.
Il documento ricorda che l’adesione a una convenzione con la centrale di committenza, da parte delle Amministrazioni contraenti, “può essere facoltativa o, in molti casi, obbligatoria; obiettivi della centrale di committenza sono la razionalizzazione della spesa pubblica e l’ottimizzazione delle procedure di scelta del contraente”.
La previsione di “una valutazione ricognitiva dei rischi standard (definibile come DUVRI rev. 0) relativi quindi, non alla specifica prestazione oggetto dell’appalto ma alla tipologia standard della medesima, sottintende che la centrale di committenza, di default, ignori le Amministrazioni contraenti. Osservato che, in linea generale, la centrale di committenza non ha neanche la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolgerà l’affidamento, conseguenza rilevante della previsione normativa è che la centrale di committenza dovrà individuare, esclusivamente sulla base dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto, l’importo dei costi della sicurezza da indicare nel bando di gara, avvalendosi di prezziari della sicurezza tipo. Costituirà quindi onere dell’Amministrazione contraente, prima dell’esecuzione del contratto, dover procedere all’elaborazione del DUVRI integrato (DUVRI rev. 1) e al computo analitico dei costi relativi alla sicurezza, e per singole voci dei costi relativi alla sicurezza (utilizzando il prezziario della sicurezza tipo precedentemente indicato nel DUVRI ricognitivo rev. 0)”.
Dunque la responsabilità della quantificazione di tali costi, “come dell’individuazione dei rischi da interferenza e dell’individuazione delle relative misure preventive e protettive, approntate per eliminare o ridurre i suddetti rischi, ricadrà sull’Amministrazione contraente e non sulla centrale di committenza”.
Rimandiamo ad una lettura integrale del documento Inail che riporta non solo alcune utili rappresentazioni grafiche del rapporto tra centrale di committenza, affidatario e amministrazioni contraenti, ma anche varie casistiche specifiche.
Ad esempio potrebbe verificarsi “l’ipotesi nella quale un’Amministrazione contraente, ipotizzato che la centrale di committenza abbia indicato nel bando di gara un importo unico per i costi della sicurezza, non assoggettabile a ribasso, non riesca ad aderire in quanto non vi sia più disponibilità sull’importo di tali costi, in quanto interamente utilizzato, in precedenza, da altre Amministrazioni contraenti. Tale criticità non appare risolta dalla Norma e richiede una revisione contrattuale, non sempre agevole”.
Viene poi ripreso l’esempio del Dirigente degli Istituti scolastici.
Il Datore di Lavoro, che nel caso delle scuole coincide con il Dirigente Scolastico, “spesso non è il Committente dell’appalto, che potrebbe essere invece il Comune piuttosto che l’Ente proprietario dell’edificio. Le disposizioni dettate dal Legislatore, nei casi in cui le figure del Committente e del Datore di Lavoro non coincidono, intendono impegnare solidalmente ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro, sia il Committente che il gestore dell’Azienda che riceve l’Appaltatore, al fine di consentirgli di svolgere le attività oggetto dell’appalto nei luoghi di lavoro di propria competenza”. E secondo la normativa “l’obbligo primario di elaborare il DUVRI rimane in realtà a carico del Committente il quale però, in questi casi, generalmente non potrà che operare sulla base dell’individuazione di rischi standard, relativi alla tipologia delle prestazioni che sono a sua conoscenza e che potrebbero potenzialmente derivare dalla esecuzione del contratto di appalto. Il Dirigente Scolastico, Datore di Lavoro ricevente, dovrà invece, prima dell’intervento dell’Appaltatore, prendere visione del DUVRI elaborato dal Committente, condividerne il contenuto e dovrà soprattutto, ove necessario, integrarlo con le indicazioni relative ad ulteriori rischi interferenziali (specifici se relativi alle attività aziendali, indotti se introdotti dall’Appaltatore) non presi in esame dal Committente, nonché con l’individuazione delle conseguenti misure aggiuntive da adottare per eliminarli o, ove ciò non sia possibile, per ridurli al minimo”.
Concludiamo riportando un iter procedurale tipo, da seguire per l’elaborazione del DUVRI, che fa riferimento ad esempio all’appalto del servizio pulizie all’interno della scuola.
In questo caso parliamo di un appalto per il servizio pulizie gestito dall’Ente Provincia, “il quale è anche proprietario dell’edificio scolastico; il DUVRI sarà elaborato a seguito della collaborazione con il locale Dirigente Scolastico, che dovrà fornire tutte le informazioni utili alla redazione (integrazione del DUVRI ricognitivo rev. 0). L’Impresa di pulizie (esterna), aggiudicataria dell’appalto, avrà il compito di svolgere le attività di pulizia degli ambienti all’interno dell’edificio scolastico, secondo le previsioni dell’apposito Capitolato d’appalto. Occorre considerare che, nel caso di bandi pubblici, il DUVRI deve essere allegato al bando di gara, e viene pertanto elaborato in una fase in cui l’Impresa di pulizie affidataria non è ancora stata individuata”.
Questo dunque un esempio di iter procedurale:
– “l’Ente Provincia (Committente) elabora una valutazione ricognitiva dei rischi standard DUVRI (rev. 0) come richiesto dal comma 3 ter dell’art. 26, con riferimento agli ambienti oggetto dell’appalto (aule, corridoi, spazi comuni, zone di passaggio, magazzini, sala mensa, ecc.);
– in questa valutazione ricognitiva sono evidenziati una serie di rischi intrinsecamente presenti nei luoghi di lavoro in relazione alle attività ivi eseguite, rischi specifici, (es.: elettrocuzione, incendio, cadute, urti per la presenza di arredi, ecc.) e le relative misure di prevenzione e protezione adottate per ridurli (es.: impianti elettrici a norma, presenza di adeguate uscite di sicurezza e presidi antincendio, ecc.). La valutazione dei rischi di interferenza non riguarderà esclusivamente il personale interno alla scuola e i lavoratori delle Imprese esecutrici dell’appalto, ma anche gli studenti ed i visitatori;
– poiché l’Impresa di pulizie affidataria in questa fase non è ancora stata individuata, l’Ente Provincia ipotizza i principali rischi indotti dall’attività dell’Impresa di pulizie nella scuola (es.: inciampo, scivolamenti e cadute a livello, investimento durante il carico e scarico merci, ecc.) e propone soluzioni organizzative da adottate per ridurre i rischi dovuti alle interferenze (es.: segnalazione dei pavimenti bagnati dopo il lavaggio, delimitazione con transenne e segnaletica delle aree di carico e scarico, divieto di deposito del materiale sulle vie di fuga e in prossimità delle uscite, ecc.);
– tutte queste indicazioni sono trasmesse al Dirigente Scolastico presso il quale deve essere eseguito il contratto, in qualità di Datore di Lavoro ricevente, ed inserite nella prima stesura del DUVRI (rev. 0), in modo da poter informarne le Imprese di pulizie partecipanti alla gara d’appalto;
– l’Ente Provincia richiede quindi al Dirigente Scolastico della scuola di fornirgli le ulteriori informazioni utili all’ elaborazione del DUVRI (es.: organigramma della sicurezza dell’Istituto, planimetrie di evacuazione, procedure di emergenza e di primo soccorso, norme comportamentali generali, procedure di accesso del personale esterno, orari delle attività scolastiche, eventuali attività particolari svolte da personale della scuola, ecc.). Anche queste indicazioni sono inserite nella prima stesura del DUVRI;
– sono infine quantificati i costi necessari per la gestione delle interferenze tra le varie attività individuate (es.: cavalletto per segnalazione di pavimento bagnato, transenne per delimitare le aree di carico e scarico, tempo per le riunioni di coordinamento tra i soggetti responsabili, ecc.);
– il DUVRI è condiviso dall’Ente Provincia con il Dirigente Scolastico, mediante riunione di coordinamento nella quale si discutono le integrazioni proposte le eventuali osservazioni, ed infine è approvato con la firma di entrambi i soggetti responsabili;
– il DUVRI approvato a questo punto è inserito nel percorso della gara d’appalto;
– una volta individuata l’Impresa di pulizie vincitrice dell’appalto, il DUVRI è completato includendo i dati anagrafici e prevenzionistici dell’Impresa appaltatrice, l’elenco del personale impiegato per lo svolgimento delle attività, ecc.; sono inoltre rivalutati i rischi indotti reali dall’attività lavorativa oggetto dell’appalto alla scuola, tenendo stavolta conto della tecnologia e delle specifiche modalità organizzative, temporali ed esecutive proprie dall’Impresa esecutrice;
– il DUVRI così integrato e completato (rev. 1), è condiviso da tutti e tre i soggetti responsabili, mediante riunione di coordinamento tra Ente Provincia, Dirigente scolastico e Datore di Lavoro dell’Impresa di pulizie esecutrice”.
INAIL – Settore Ricerca – Dipartimento Processi Organizzativi, “l’elaborazione del DUVRI-Valutazione dei rischi da interferenze”, documento curato da Raffaele Sabatino INAIL (Dipartimento Processi Organizzativi, SPP Ricerca) con la collaborazione di Andrea Cordisco INAIL (Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici), settembre 2013, pubblicazione febbraio 2014.
Fonti: Inail, Puntosicuro.it