I dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0» sono tra i beni funzionali che possono beneficiare dell’iperammortamento previsto dalla legge di bilancio.

Pubblichiamo un estratto della nota di approfondimento dell’ AISEM circa la circolare n. 4/E redatta congiuntamente da Agenzia delle Entrate e Ministero dello Sviluppo Economico, con i chiarimenti fiscali e tecnici per la corretta applicazione di Super e Iper Ammortamento, che chiarisce quando il carrello industriale può beneficiare dell’iperammortamento: il caso dei dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0».

IL CARRELLO INDUSTRIALE 4.0 – NOTA DI APPROFONDIMENTO AISEM

Con la pubblicazione della CIRCOLARE N.4/E del 30/03/2017, il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agenzia delle Entrate hanno meglio chiarito l’elenco dei beni funzionali che possono beneficiare dell’iperammortamento, descritto nell’allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). Tale legge di bilancio e la circolare sopra-citata devono essere considerati come gli unici documenti di riferimento per valutare il diritto o meno di beneficiare dell’iperammortamento.

Partendo dal paragrafo “10 Premessa” della parte Terza della citata circolare, di seguito, andiamo ad estrapolare le parti che chiaramente coinvolgono il settore dei carrelli industriali aggiungendo alcuni commenti atti a chiarire la posizione di AISEM in merito:

“10. Premessa La presente sezione della circolare fornisce chiarimenti relativi alla natura tecnica delle caratteristiche elencate negli allegati A e B della legge di bilancio 2017. La lista dei beni che possono beneficiare dell’iperammortamento è descritta nell’allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e si articola su 3 linee di azione:

1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;

2. Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;

3. Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0».”

[…]

Relativamente al terzo punto citato in premessa della terza parte, troviamo quanto specificato al paragrafo 13:

13. Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»

Si precisa che, purché soggiacenti a una logica 4.0, sono agevolabili i dispositivi per l’interazione uomo macchina finalizzati al miglioramento dell’ergonomia e i dispositivi per l’interazione uomo macchina finalizzati al miglioramento della sicurezza del posto di lavoro.

– dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality. Un esempio è costituito da dispositivi intelligenti in grado di fornire istruzioni sul lavoro e di visualizzare in real time i dati sul funzionamento delle macchine e sulle attività che gli operatori dovranno svolgere;

Sistemi di gestione dei flussi dei carichi movimentati con terminali a bordo macchina in grado ad esempio di ricevere e visualizzare ordini di trasporto\percorso e registrare on-line i prelievi e i depositi effettuati sia tramite scansione di codici a barre che tramite sistemi di rilevamento automatico.

Sistemi di ausilio alla navigazione tramite geolocalizzazione.

– interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che supportano l’operatore in termini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

Sistemi di ausilio alla navigazione nelle corsie strette.

Sistemi di ausilio alla navigazione tramite geolocalizzazione.

Sistemi intelligenti di rilevamento e prevenzione degli infortuni.

Scarica la nota di AISEM (pdf)

Scarica la Circolare 4/E del Ministero dello Sviluppo Economico (pdf, 1.3 Mb)

 

Fonti: AISEM, Puntosicuro.it