Il Testo Unico richiedere l’obbligo di una corretta gestione e manutenzione delle attrezzature di lavoro e l’utilizzo di personale qualificato per l’attività manutentiva. Le tipologie di manutenzione e il modello di competenze applicabile.
Sappiamo quanto la manutenzione delle attrezzature di lavoro, – intesa come combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, previste durante il ciclo di vita di un‘attrezzatura, destinate a mantenerla o riportarla in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta – sia un’attività fondamentale per la sicurezza e salute dei lavoratori, ma a sua volta anche quanto sia un’attività ricca di pericoli per chi la svolge. Come ricordato da una precedente campagna dell’Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro dedicata interamente alla manutenzione sicura.
Ed è lo stesso D.Lgs. 81/2008 a richiedere l’obbligo di una corretta gestione delle attrezzature di lavoro (art. 71): ogni datore di lavoro deve “non solo mettere a disposizione dei suoi lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza conformemente alle disposizioni legislative nazionali o di recepimento delle direttive comunitarie e adeguate al lavoro da svolgere ma deve anche provvedere affinché tali attrezzature siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza alle caratteristiche tecniche e di funzionamento originali”.
A parlare di manutenzione, con particolare riferimento alle competenze necessarie per farla, è un intervento presentato al convegno Inail “Macchine e attrezzature di lavoro: i controlli del datore di lavoro sugli apparecchi di sollevamento materiali”, convegno che si è tenuto il 17 ottobre 2013 ad Ambiente Lavoro di Bologna.
Nell’intervento – dal titolo “L’individuazione delle Persone Competenti all’interno dell’organizzazione aziendale” e a cura dell’Ing. Abdul Ghani Ahmad (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Div. VI) – si sottolinea che gli interventi di manutenzione possono essere classificati nel “seguente modo:
– manutenzione ordinaria: esecuzione delle procedure specificate nel libretto d’uso dell’attrezzatura e che possono essere eseguite anche dall’operatore al fine di assicurare il corretto uso dell’attrezzatura stessa;
– manutenzione straordinaria: interventi eseguiti in seguito al verificarsi di inconvenienti non prevedibili (ad esempio guasti, anomalie, …) e che normalmente sono realizzati da tecnici specializzati”.
E gli scopi fondamentali della manutenzione sono:
– “ mantenere le macchine e le attrezzature in grado di funzionare nelle condizioni stabilite dal costruttore;
– garantire la sicurezza degli operatori e la tutela ambientale;
– prolungare la vita utile delle attrezzature;
– prevenire i guasti al fine di evitare di intervenire successivamente”.
Dopo essersi soffermato sul registro delle manutenzioni e sui suoi contenuti, il relatore affronta due aspetti che riguardano le interfacce del sistema manutenuto e si riferiscono all’ambiente esterno al sistema:
– “la prima interfaccia riguarda il sistema e l’uomo (utilizzatore o manutentore che sia) ed attiene alla sicurezza dell’ambiente circostante al sistema, genericamente detta ‘luogo di lavoro’;
– la seconda interfaccia riguarda il sistema e l’ambiente in quanto tale ed attiene al mantenimento di una ‘ecologia’ compatibile con la tutela del patrimonio ambientale e con la salvaguarda dell’ambiente naturale”.
Tali interfacce – “tenute sotto controllo solo in società dove la sicurezza delle persone e la tutela dell’ambiente sono valori consolidati” – hanno un formidabile impatto economico. “Vedansi a tal proposito le statistiche sulla sicurezza del lavoro (infortuni), le quali evidenziano i costi generati e per contro le economie che si potrebbero conseguire se in qualche modo migliorassero queste statistiche”.
E ricordando, che è lo stesso Testo Unico a chiedere che in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, “i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti”, l’intervento continua sottolineando che affinché la manutenzione migliori il conto economico delle imprese, “è necessario rafforzare i suoi principali elementi costitutivi che sono:
– le competenze di base degli addetti;
– la formazione continua per adeguare le competenze nel tempo;
– la diagnostica tecnica precoce;
– il sistema informativo”.
Se è necessario affidare un’attività importante come l’attività di manutenzione a personale competente e qualificato, dobbiamo interrogarci sul concetto di competenza.
Generalmente – continua il relatore – fa venire in mente il significato di “saper fare bene una cosa”, essere “preparati”ed “esperti” in un determinato settore o attività. È un concetto complesso che può essere definito anche in termini giuridici e che, tuttavia, può essere un comportamento osservabile e misurabile.
In particolare i possibili orientamenti fondamentali dell’approccio per competenze, ad un livello “macro” sono:
– “l’approccio individuale che enfatizza l’importanza di alcune caratteristiche personali legate alla motivazione e alla realizzazione per la riuscita professionale;
– l’approccio razionale per ‘razionale’, ‘strategico’ o ‘sistemico’, (definito cioè sulle competenze essenziali che l’impresa, come soggetto collettivo, deve possedere per essere competitiva);
– l’approccio cognitivista. La competenza come il ‘sistema di risposta’ di una persona in un determinato contesto”.
Il relatore nel suo intervento – che vi invitiamo a visionare integralmente – si sofferma ampiamente sulle applicazioni del modello delle competenze in azienda, con specifico riferimento a vari aspetti:
– selezione;
– pianificazione e sviluppo;
– formazione;
– valutazione delle prestazioni;
– valutazione delle posizioni;
– sistemi retributivi ed incentivanti.
Riassumendo si può dire che la competenza “non è direttamente proporzionale alla quantità di conoscenze e di abilità che possediamo (né tantomeno ai titoli che ognuno di noi può ascrivere nel suo curriculum), quanto piuttosto alla capacità di saperli applicare e adattare alle varie situazioni e contesti”. Saremo “tanto più competenti … quanto più saremo capaci di adattare i nostri comportamenti e il nostro stile … alla varie situazioni in cui ci troviamo. In definitiva, le competenze si formano dall’integrazione tra molteplici risorse interne della persona, costituite in modo particolare da nozioni (sapere), da abilità (saper fare) ed anche da attitudini e caratteristiche personali (saper essere)”.
A questo proposito la relazione mostra come inserire il concetto di competenza in relazione agli obblighi previsti dalla normativa di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ad esempio con riferimento ai datori di lavoro) e si sofferma sulle attività di controllo di cui all’art. 71 (comma 8) dove è richiesto che il datore di lavoro si rivolga a persona competente.
In questo caso “le norme tecniche ad oggi disponibili” definiscono ad esempio “i requisiti che le diverse figure chiamate a svolgere controlli sulle attrezzature di sollevamento devono possedere”.
Riprendiamo brevemente alcuni profili del personale coinvolto nelle attività di controllo:
– conduttore di gru (identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.): persona che fa funzionare la gru al fine di posizionare dei carichi. È responsabile della manovra corretta dell’attrezzatura. Deve essere adeguatamente addestrato per la specifica tipologia di gru ed avere una sufficiente conoscenza della gru, dei suoi comandi e dei suoi dispositivi di sicurezza. [EN 12480-1];
– imbracatore (identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.): responsabile dell’attacco e dello sgancio del carico al e dall’organo di presa della gru, così pure dell’utilizzo della corretta attrezzatura di sollevamento in conformità con la pianificazione della manovra per il buon posizionamento dei carichi. [EN 12480-1];
– personale di manutenzione [identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. se specificatamente qualificato secondo quanto previsto all’art. 71 comma 7 lett. b)]: personale responsabile della manutenzione della gru e del suo sicuro e soddisfacente funzionamento. E’ tenuto ad effettuare ogni manutenzione necessaria. Deve avere piena familiarità con l’attrezzatura ed i rischi che essa presenta e con le procedure di intervento previste. [EN 12480-1];
– tecnico esperto [identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. se in possesso delle competenze necessarie come previsto all’art. 71 comma 8 lett. c)]: persona che, per la sua preparazione ed esperienza, possiede capacità e conoscenze nel campo delle gru e sufficiente familiarità con le principali regolamentazioni per poter determinare eventuali scostamenti dalle condizioni previste.[ISO 9927].
L’intervento si conclude riportando poi indicazioni sulle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori e si ribadisce la necessità di usare personale di manutenzione qualificato e competente.
Qui potrete trovare le slide dell’intervento
Fonti:Puntosicuro, INAIL