Due decreti sulle emissioni acustiche di macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto e sui nuovi criteri generali per l’esercizio della professione di tecnico competente in acustica.
In attuazione di diverse normative europee, sono state modificate le principali norme riguardanti la valutazione e la mitigazione dell’ impatto acustico nell’ambiente esterno.
In particolare:
– il primo decreto è intervenuto sulle disposizioni riguardanti le emissioni acustiche ambientali di macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto;
– il secondo decreto, in attuazione della legge europea 2013- bis è intervenuto sulla norma riguardante le determinazione e la gestione del rumore ambientale. In particolare viene modificata la Legge Quadro sull’inquinamento acustico e vengono definiti nuovi criteri generali per l’esercizio della professione di tecnico competente in acustica.
Emissioni acustiche di macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto
Con il D.Lgs.41/2017 sono state apportate diverse modifiche al D.Lgs.262/2002:
Viene stabilito che qualora il fabbricante non sia stabilito nell’Unione Europea e non abbia individuato un mandatario, gli obblighi previsti dal decreto sono a carico di chi, persona fisica o giuridica, immette in commercio o mette in servizio le macchine e le attrezzature nel territorio italiano;
Sono apportate diverse modifiche alle disposizioni riguardanti gli organismi di certificazione, comprese le modalità per il loro accreditamento e le caratteristiche minime che devono possedere per ottenere tale accreditamento. In particolare viene previsto tra i requisiti, alternativi tra loro, del personale incaricato dei controlli anche la frequentazione di un corso i cui contenuti dovranno essere definiti con un apposito D.M. entro il 17/8/2017;
Viene prevista una nuova sanzione amministrativa da 1.000 a 50.000 euro a carico dei soggetti che immettono sul mercato o mettono in servizio macchine ed attrezzature per le quali è riscontrato il superamento del livello di potenza sonora garantito.
Tecnico competente in acustica
Tra le diverse modifiche introdotte dal D.Lgs.42/2017, segnaliamo in particolare che sono stati rivisti i criteri generali per l’esercizio della professione di tecnico competente in acustica.
In particolare:
Viene istituito presso il Ministero dell’Ambiente un unico elenco nominativo nazionale, sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome. Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione ai sensi del D.P.C.M. 31/03/1998 dovranno presentare, alla regione, la richiesta d’inserimento in questo elenco entro il 19/04/2018. Nell’allegato 1 al D.Lgs.42/2017 sono riportate le procedure per l’iscrizione e la cancellazione da questo elenco;
Per ottenere l’iscrizione è necessario aver conseguito la laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato nella parte A dell’allegato 2, e possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
Aver superato con profitto l’esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica;
Aver superato con profitto l’esame finale di un corso di acustica per tecnici competenti;
Aver ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica;
Aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.
Per un periodo transitorio di 5 anni, pertanto sino al 19/04/2022, l’iscrizione all’elenco sarà possibile anche con il possesso di un diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica se però si è svolta attività professionale in materia di acustica applicata per almeno 4 anni e si è superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti.
Segnaliamo infine che nella parte B dell’allegato 2 è riportato lo schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica.
Fonti :Interpret@, Puntosicuro.it
Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n.41
Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n.42