Un intervento riporta le esperienze dei fabbricanti di accessori di sollevamento. Le definizioni, la normativa, le indicazioni della Direttiva Macchine, gli obblighi e responsabilità dei fabbricanti, le tipologie e gli esempi dei controlli.
Gli infortuni lavorativi non sono quasi mai una fatalità e se – secondo i dati e le statistiche fornite dall’Inail – un terzo degli “infortuni da utilizzo degli apparecchi di sollevamento, avvengono in occasione della scelta degli accessori ed attrezzature per la movimentazione dei carichi”, è importante aumentare l’attenzione sulla scelta, uso e controllo degli accessori di sollevamento.
A fornire questi dati e a riportare indicazioni ed esperienze dal comparto dei fabbricanti di accessori di sollevamento è un intervento al convegno “ L’8° Rapporto Inail sulla Sorveglianza del mercato per la direttiva macchine” che, organizzato da Inail e Assolombarda, si è tenuto a Milano poco più di un anno fa (1-2 dicembre 2015).
L’intervento “ Le esperienze dei fabbricanti di accessori di sollevamento”, a cura di Marco Ghisleni (delegato AISEM – Associazione italiana sistemi di sollevamento, elevazione e movimentazione) ricorda innanzitutto l’utilità delle schede Inail per la definizione di piani per i controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso e relativi accessori di sollevamento” e riporta alcune semplici definizioni.
Infatti secondo la Direttiva macchine 2006/42/CE un accessorio di sollevamento si può definire come un “componente o attrezzatura non collegato stabilmente all’apparecchio di sollevamento che consente la presa del carico:
– disposto tra la macchina e il carico,
– oppure sul carico stesso,
– oppure destinati a divenire parte integrante del carico
– oppure immessi sul mercato separatamente”.
In questo senso catene, tiranti in fune metallica, fasce e brache (Accessori), grilli golfari e tenditori (Componenti), bilancini, ganci a ‘C’, pinze, ventose e magneti (Attrezzature) sono da considerarsi prodotti inseriti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine”.
Si ricorda poi che con il Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010 l’Italia ha recepito la Nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) con diverse novità, “fra queste quella di equiparare gli accessori di sollevamento e relativi componenti alle ‘macchine’ e quindi, come tali, devono, al momento dell’acquisto, ricevere la Dichiarazione di Conformità CE unitamente al Manuale d’uso e manutenzione ed essere sottoposti alle verifiche periodiche (la periodicità è indicata dal costruttore/fabbricante) e deve essere compilato il relativo Registro di Controllo che il costruttore fornisce assieme all’accessorio”.
Alcune indicazioni su obblighi e responsabilità dei fabbricanti di accessori del sollevamento:
– “per fabbricante s’intende qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della progettazione e della fabbricazione di un prodotto al fine di immetterlo nel mercato nella Comunità a suo nome;
– le stesse responsabilità del fabbricante si applicano anche a qualsiasi persona fisica o giuridica che assembla, imballa, lavora o etichetta prodotti già pronti al fine di immetterli sul mercato comunitario con il proprio nome;
– chiunque modifichi la destinazione d’uso di un prodotto in modo tale che siano applicabili requisiti essenziali diversi o che il prodotto venga sostanzialmente modificato o ricostruito, creando pertanto un prodotto nuovo, al fine di immetterlo nel mercato nella Comunità, ha le stesse responsabilità del fabbricante;
– il fabbricante è il solo e unico responsabile della conformità del proprio prodotto personalmente sia che l’abbia immesso nel mercato a suo nome;
– il fabbricante ha la responsabilità di: progettare e fabbricare il prodotto nel rispetto dei requisiti essenziali fissati nella o nelle direttive; eseguire la valutazione della conformità secondo le procedure fissate nella o nelle direttive”.
Con riferimento alla prevenzione degli infortuni sono poi forniti alcuni criteri di valutazione per l’utilizzo corretto degli accessori per il sollevamento:
– peso dei carichi da movimentare;
– dei punti di presa;
– del tipo di aggancio;
– della geometria del carico (baricentro);
– delle condizioni atmosferiche”.
Si indica poi che gli accessori di sollevamento “devono essere marcati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un utilizzo in sicurezza. Non sono considerati idonei gli accessori sprovvisti di targhetta”.
E riguardo agli accessori multipli è importante sapere che “le combinazioni di più accessori di sollevamento devono essere marcate in modo chiaro onde consentire all’utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l’uso”.
Inoltre gli accessori di sollevamento “devono essere depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati”.
L’intervento che vi invitiamo a visionare integralmente riporta poi ulteriori dettagli (ad esempio alcune semplici regole di base per l’utilizzo degli accessori) e molte immagini esplicative.
Il relatore si sofferma poi sulle tipologie di controllo (con riferimento a ISO 9927:2013 e ISO 12482-1):
– ispezione giornaliera: “ispezione condotta giornalmente dal conduttore di gru o dall’imbracatore prima di iniziare le operazioni di sollevamento; consiste in un’ispezione visiva o in test funzionali;
– ispezione frequente: ispezione condotta sulla base della frequenza e della severità di utilizzo dell’attrezzatura e dell’ambiente di lavoro, entro intervalli di tempo non superiori a tre mesi (a meno di periodi di inattività);
– ispezione periodica: ispezione condotta sulla base dell’ambiente di lavoro, della frequenza e della severità di utilizzo dell’attrezzatura, entro intervalli di tempo non superiori a 12 mesi (a meno di periodi di inattività)”.
Il documento riporta poi il profilo del personale coinvolto nelle attività di controllo (imbracatore, personale di manutenzione, tecnico esperto, …) e ricorda che i controlli condotti sull’attrezzatura “devono essere riportati su apposito registro”.
Segnaliamo, infine, che l’intervento presenta utili indicazioni dei controlli da effettuare per molte tipologie di accessori.
Riportiamo alcuni esempi per due elementi di sospensione:
– per le funi: “controllare lo stato di conservazione per valutarne l’eventuale degrado e risalire alle cause dello stesso, osservando con attenzione le parti della fune che si avvolgono sulle carrucole/pulegge e quelle in prossimità dei punti di fissaggio alle estremità. A tal fine un utile riferimento può essere rappresentato dalla norma UNI ISO 4309:2011, che offre i criteri di valutazione (per es.: conteggio dei fili rotti, aspetto e/o misurazioni, la gravità del deterioramento) per stabilire se una fune può rimanere in servizio in sicurezza oppure è necessario sostituirla”;
– per le catene: “evidenziare usura, pieghe, deformazioni, intagli, riduzione di sezione, allungamenti, con particolare attenzione alle zone di contatto tra le maglie, alle zone di contatto con le noci e con i rocchetti, nonché ai punti di fissaggio ai capo catena realizzati con spine. Un utile riferimento per i controlli delle catene è rappresentato dalla norma UNI EN 818-7:2008”.
In conclusione l’intervento si sofferma anche sulla manutenzione.
Riguardo alla manutenzione periodica, si indica che, con riferimento al D.lgs. 81/2008, è previsto che (“almeno con cadenza trimestrale”) siano eseguite delle “verifiche dell’efficienza e della buona manutenzione degli accessori ed attrezzature di sollevamento, salvo diverse indicazioni riportate sul manuale d’uso e manutenzione del costruttore”.
“ Le esperienze dei fabbricanti di accessori di sollevamento”, a cura di Marco Ghisleni (delegato AISEM), intervento al convegno “L’8° Rapporto Inail sulla Sorveglianza del mercato per la direttiva macchine”.
Fonti: Puntosicuro.it, INAIL