Verifiche periodiche, aggiornamento formazione professionale ed iscrizione alle casse professionali durante l’emergenza Covid-19: ecco i chiarimenti
Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono disponibili le nuove FAQ in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sempre in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che stiamo vivendo, sono stati avanzati alcuni quesiti circa:
- le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
- l’aggiornamento della formazione professionale
- l’iscrizione alle casse professionali ai fini dell’accesso all’indennità di cui all’art. 44 del dl n. 18/2020.
Ricordiamo che sono state già pubblicate delle FAQ per rispondere alle domande più frequenti in merito alla circolare n. 8 dell’8 aprile 2020 per chiarire alcuni aspetti relativi a:
- cassa integrazione in deroga
- sospensione dei tirocini e assenza dal lavoro a causa dei divieti di allontanamento
- lavoratori disabili
- assenza dal lavoro
- accesso allo smart working
- certificazione della condizione di immunodepressione.
Nuove FAQ
Le nuove FAQ del Ministero riguardano le verifiche periodiche, gli obblighi per l’aggiornamento della formazione e l’iscrizione alle casse professionali, sempre in considerazione delle misure di contenimento adottate in questo periodo di emergenza da Covid-19.
Verifiche periodiche
In considerazione delle misure di contenimento adottate per la gestione dell’emergenza sanitaria, è possibile differire l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020?
No. Il principio contenuto all’articolo 103, comma 2, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 non può essere esteso alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Infatti, la disposizione introdotta in via eccezionale dal predetto articolo 103, comma 2, non contempla anche gli atti relativi ad attività di verifica rilasciati da soggetti privati. E ciò anche al fine di scongiurare che la mancata effettuazione delle verifiche delle attrezzature di lavoro possa comportare la messa in pericolo di beni e di interessi di primaria importanza, come la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro.
Formazione in materia di salute e sicurezza
In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, in caso di impossibilità a effettuare l’aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è possibile proseguire lo svolgimento dell’attività lavorativa? Inoltre, al fine di poter ugualmente svolgere la formazione prevista, è possibile utilizzare modalità di formazione a distanza invece che in aula?
In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall’articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020 si ritiene che la mancata effettuazione dell’aggiornamento non preclude lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Fermo restando, naturalmente, l’obbligo di completare l’aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale.
Inoltre, al fine di contemperare l’esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisone del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.).
Giovani iscritti alle casse professionali
Ai fini dell’accesso all’indennità di cui all’art. 44 del d.l. n. 18/2020, il riferimento al reddito percepito nell’anno di imposta 2018 – introdotto con Decreto Interministeriale 28 marzo 2020 – esclude i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria nel 2019 o nel 2020?
No. Il Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020 (art. 1, comma 2) riconosce l’indennità di 600 Euro a coloro che: a) abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, la cui attività sia stata limitata a causa dei provvedimenti restrittivi adottati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica; b) abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo tra 35.000 euro e 50.000 euro, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, e abbiano ridotto, cessato o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (ai sensi dell’art. 2 dello stesso decreto).
Il parametro reddituale in base al quale verificare la sussistenza del diritto alla richiamata indennità è rappresentato, dunque, dal “reddito complessivo” percepito per l’anno di imposta 2018; tale reddito può non coincidere, pertanto, con il solo reddito derivante dall’esercizio della professione. Ne consegue che l’indennità potrà essere riconosciuta anche in favore di quei lavoratori autonomi e professionisti che, in quanto iscritti agli enti previdenziali di appartenenza durante l’anno 2019 o nei primi mesi del 2020, non possano vantare per l’anno di imposta 2018 un reddito derivante dall’esercizio della professione; ciò a condizione che gli stessi abbiano percepito, in quello stesso anno, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, ovvero compreso tra i 35.000 e i 50.000 euro (in presenza, chiaramente, degli altri requisiti prescritti dalla legge).
Pertanto nulla osta alla concessione del beneficio anche ai neo iscritti che non abbiano maturato reddito professionale nel 2018, purché abbiano un reddito da lavoro complessivo entro i limiti indicati dal DI del 28 marzo 2020.
Clicca qui per scaricare le nuove FAQ (maggio 2020)
Fonti: BibLus-net, Ministero del lavoro e delle politiche sociali