Alcune Regioni e aziende sanitarie regionali richiedono per diverse aziende ancora in attività un aggiornamento della valutazione dei rischi. Le indicazioni per le Province di Piacenza, Rimini, Frosinone e Rieti.
Stanno ormai moltiplicandosi in queste settimane le ordinanze, le circolari, le note prodotte da Regioni e aziende sanitarie locali in materia di contenimento e prevenzione dei rischi biologici correlati al nuovo coronavirus.
E, come era ipotizzabile, a livello locale le indicazioni fornite, anche in relazione alla continua evoluzione del contagio epidemico, non sono sempre le stesse; ad esempio in relazione alla necessità, o meno, per le aziende ancora attive, di operare un aggiornamento della valutazione dei rischi.
Ricordiamo le indicazioni della Regione Emilia-Romagna, presentate nei giorni scorsi dal nostro giornale e relative al territorio della provincia di Rimini e della provincia di Piacenza. Indicazioni che sono state raccolte in una nuova ordinanza:
Nell’ordinanza si indica che “in ragione delle motivazioni di emergenza sanitaria espresse in premessa, è disposta la sospensione di tutte le attività produttive di beni e servizi da parte di persone fisiche e aziende sul territorio delle Province di Piacenza e di Rimini ad esclusione di:
a) (…);
b) attività produttive di beni con accertate esigenze di produzione finale e di spedizione di prodotti giacenti in magazzino, a condizione che operino esclusivamente attraverso l’attuazione di idonei protocolli organizzativi e operativi aziendali, previa redazione di specifici documenti di valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 che prevedano misure di prevenzione del contagio” (nell’ordinanza si riportano alcune possibili misure di contagio).
Ricordiamo che la Regione Emilia-Romagna ha anche pubblicato le risposte alle “ domande frequenti sulle disposizioni per i territori delle province di Rimini e Piacenza”, con riferimento al Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 48 del 24 marzo 2020.
Riportiamo, a proposito di DVR, che in risposta alla quinta domanda, che chiede come dimostrare “l’adozione del protocollo operativo e organizzativo previa redazione di uno specifico documento di valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs, n.81/2008”, si indica che la dimostrazione “è tutta di natura documentale. L’azienda deve, dunque, essere in grado di dimostrare di avere aggiornato il proprio documento di valutazione del rischio prevedendo le misure di prevenzione del contagio con i requisiti minimi contenuti ai punti 1,2 e 3 dell’ordinanza n. 48 /2020”.
Un’altra recente presa di posizione in questo senso è dell’ ASL Frosinone nella Regione Lazio che ha pubblicato il documento “Prime indicazioni per le Aziende non sanitarie attive sul territorio della ASL del SSR”. Segnaliamo, inoltre, che è stato pubblicato un documento equivalente anche dall’ ASL Rieti.
L’articolo affronta i seguenti argomenti:
- Le indicazioni per il datore di lavoro
- Le indicazioni per lavoratori e preposti
- Le indicazioni per il medico competente
Le indicazioni per il datore di lavoro
L’ASL di Frosinone ricorda che l’epidemia di COVID-19 è “un’emergenza di sanità pubblica verso la quale anche il mondo del lavoro deve adottare le misure di prevenzione e protezione dettate dalle Autorità sanitarie locali sulla base dei decreti del Ministero della Salute, della Regione Lazio e Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
E attraverso il documento “si ritiene utile e necessario assicurare il puntuale rispetto delle le indicazioni del DPCM 11/03/2020 ART. 7 lettera a), b, c)” e del “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo.
Partiamo dalle indicazioni per il datore di lavoro.
Si indica che come prima misura “il datore di lavoro deve:
- ridurre la presenza dei lavoratori sul luogo di lavoro limitandola alle attività indispensabili alla produzione, assicurando un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.
- aggiornare, in collaborazione con il Medico Competente aziendale, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il documento di valutazione dei rischi (DVR) per quanto riguarda la protezione dall’infezione da COVID.19 dei lavoratori che proseguono l’attività e solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale
- provvedere a mettere in campo misure tese ad assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro e alla fornitura al personale di DPI idonei secondo anche quanto riportato all’art. 7, lettera d) del DPCM 11/03/2020, e per quanto previsto dal titolo X-Esposizione ad agenti biologici- del D.Lgs 81/08, in seguito all’aggiornamento della valutazione del rischio
- portare adeguatamente ed efficacemente a conoscenza dei lavoratori interessati dettagliate informazioni sui rischi specifici da coronavirus esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- portare adeguatamente ed efficacemente a conoscenza dei lavoratori interessati dettagliate informazioni sulle misure di prevenzione e protezione previste per effettuare l’intervento lavorativo adottate in relazione alla propria attività.
- verificare e monitorare la completa attuazione delle misure previste ed adottate, aggiornandole ulteriormente e tempestivamente nei casi previsti dalle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonchè in seguito all’emanazione di ulteriori disposizioni da parte degli organi nazionali e regionali in merito alla gestione del rischio da esposizione a coronavirus
- laddove necessario, aggiornare la formazione e l’informazione rispetto al rischio biologico e alle misure di prevenzione adottate utilizzando modalità a distanza.
- nelle situazioni lavorative in cui non si ravvisa un pericolo di contagio aggiuntivo e differente rispetto alla popolazione generale risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute e dai DPCM, in particolare dal DPCM del 11/03/2020 (art. 1 commi 7 e 8) e dal protocollo condiviso del 14/03/2020, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative e in particolare qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza impersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l’utilizzo di DPI conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
- deve prevedere in tutte le realtà lavorative il contingentamento dell’accesso agli spazi comuni quali mense, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e la gestione degli accessi dall’esterno secondo le indicazioni del protocollo di intesa del 14 marzo 2020.
- deve assicurare la pulizia e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
- per le attività di formazione, informazione ed addestramento periodico deve provvedere a che sia effettuata con modalità a distanza o rinviata. Andrà valutata nei singoli casi la formazione, l’informazione e l’addestramento dei neo assunti o dei soggetti sottoposti a cambio di mansione utilizzando le modalità a distanza
- per quanto riguarda i datori di lavoro ed i dirigenti, gli stessi sono tenuti all’osservanza degli obblighi generali, applicati alla situazione in atto, previsti dall’art.18 del D.Lgs 81/08 e di quanto previsto nei Titoli successivi al I”.
Le indicazioni per lavoratori e preposti
Il documento poi riporta indicazioni per i lavoratori e preposti segnalando che valgono, per la specificità della funzione, le indicazioni richiamate nel “ Protocollo condiviso” del 14 marzo 2020 “oltre che le raccomandazioni della popolazione generale di seguire le buone prassi igieniche per la prevenzione delle malattie a trasmissione respiratoria affisse nei luoghi di lavoro”.
I lavoratori – continua il documento dell’ASL Frosinone – sono poi “tenuti all’osservanza degli obblighi generali, applicati alla situazione in atto, previsti dagli artt. 19 e 20 del D.Lgs 81/08”.
Le indicazioni per il medico competente
Concludiamo riportando le indicazioni per il medico competente.
Si segnala che la sorveglianza sanitaria effettuata dai Medici Competenti “deve essere svolta adottando tutte le misure per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, nel rispetto delle indicazioni fornite dal protocollo condiviso del 14/03/2020, dall’ordinanza n.Z00003 del 06/03/2020 del Presidente della Regione Lazio e dalla Nota Regionale prot. 0223253.del 13-03-2020”.
In particolare l’attività da parte del medico competente (M.C.):
- “deve proseguire e le visite andranno effettuate in idonei ambulatori adottando modalità che evitino situazioni di esposizione a rischio di contagio (ad esemplificazione affollamento in sala d’attesa, sanificazione degli ambienti sanitari e non sanitari, così come delle strumentazioni, distanze di sicurezza con il paziente, DPI) secondo quanto indicato dalle circolari del Ministero della Salute per i professionisti medici.
- deve assicurare le visite a carattere di urgenza previste dall’art. 41, a titolo esemplificativo:
- visite preassuntive/preventive
- per cambio mansione
- al rientro dopo 60 gg di malattia
- visite straordinarie su richiesta del lavoratore (particolare attenzione ai soggetti ipersuscettibili)
- alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti,
- per le visite periodiche di casi specifici, a giudizio del M.C., secondo il principio che …” la situazione sanitaria del lavoratore risulta conosciuta dal Medico Competente” (cfr nell’Interpello n. 8/2013 del 24/10/2013):
- vale quanto previsto dalla nota regionale prot. 0223253.del 13-03
- laddove il Medico Competente, previa adeguata valutazione degli accertamenti ritenuti necessari (tenendo conto di specifiche situazioni cliniche del lavoratore) decida di effettuare tali visite, le stesse andranno effettuate in idonei ambulatori adottando modalità che evitino situazioni di esposizione a rischio di contagio (ad esemplificazione affollamento in sala d’attesa, sanificazione degli ambienti sanitari e non sanitari, così come delle strumentazioni, distanze di sicurezza con il paziente, DPI) secondo quanto indicato dalle circolari del Ministero della Salute per i professionisti medici.
- Qualora il M.C. ravvisi la necessità di differire l’esecuzione di tali visite periodiche (comprensive degli accertamenti clinici e strumentali da effettuare) rispetto alle scadenze già previste, tenuto sempre conto della necessità di contenimento di diffusione del contagio dell’epidemia in atto, può concordare con il Datore di Lavoro tale differimento per un tempo congruo a quello indicato dal DPCM 9 marzo 2020 (3 aprile 2020)”.
Si sottolinea poi che i medici competenti sono tenuti all’osservanza degli obblighi generali, applicati alla situazione in atto, previsti dal D.Lgs 81/2008.
Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del documento dell’ASL di Frosinone che riporta i principali riferimenti normativi in materia COVID-19.
Scarica i documenti da cui è tratto l’articolo:
ASL Frosinone, Regione Lazio “ Prime indicazioni per le Aziende non sanitarie attive sul territorio della ASL del SSR”.
ASL Rieti, Regione Lazio “ Prime indicazioni per le Aziende non sanitarie attive sul territorio della ASL del SSR”.
Scarica la normativa di riferimento:
Fonti: Gazzatta ufficiale, Puntosicuro.it, Regione Emilia Romagna, ASL Rieti, Asl Frosinone