Un intervento si sofferma sulla manutenzione e il controllo degli impianti. Focus sui controlli e verifiche degli impianti elettrici, sui pericoli di esplosione, sul Testo Unico e sull’ambito di applicazione del DPR 462/01.

Riguardo al tema della manutenzione in diversi Titoli del D.Lgs. 81/2008 (TU) sono indicati gli specifici obblighi, “in particolare:

  • per i luoghi di lavoro all’articolo 64 c. 1 lettera c)
  • per le attrezzature all’articolo 71 comma 4
  • per gli impianti elettrici in modo specifico all’art. 80 c. 3 e 3bis”.

E ai fini dell’applicazione del Titolo III (Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale) del TU, si ricorda che “la definizione di attrezzatura comprende solo gli impianti, intesi come ‘il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo’ e destinati ad essere usati durante il lavoro”.

A ricordare alcuni obblighi e indicazioni relative alla manutenzione e controllo degli impianti, ad esempio gli impianti elettrici, è un intervento che si è tenuto al seminario Inail “ Il 10° Rapporto Inail sulla sorveglianza del mercato per la direttiva macchine” (Milano, 11 dicembre 2019). Un intervento che fornisce informazioni sulle linee di indirizzo regionali sulla sorveglianza delle attrezzature (sono attualmente in attesa di approvazione da parte del Coordinamento tecnico delle Regioni) e che si sofferma su vari temi (macchine non marcate CE, trattori agricoli o forestali, insiemi di macchine, attrezzature impiegate in manifestazioni di spettacolo, vendita, noleggio o concessione in uso o locazione di macchine, …).

In particolare oggi affrontiamo i seguenti argomenti:

La normativa e la manutenzione e controllo degli impianti

Nell’intervento “Le nuove linee di indirizzo delle regioni sulla sorveglianza delle attrezzature”, a cura di Nicola Delussu (Gruppo Macchine e Impianti – Coordinamento tecnico delle Regioni), si ricorda, ad esempio, che gli impianti considerati dotazione infrastrutturale dell’ambiente di lavoro “devono assicurare una adeguata fruibilità del luogo di lavoro, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza”.

E laddove vi sia un obbligo specifico, questo “prevale su un obbligo di portata più generale (principio di specialità) e ciò riguarda in particolare gli impianti elettrici. Tuttavia, alcuni componenti di impianto possono essere considerati attrezzature, quando risultano necessari all’attuazione di un processo produttivo e sono destinati ad essere usati durante il lavoro (es. cavo di prolunga dell’alimentazione di un martello demolitore portatile)”.

Dalle slide riprendiamo un utile schema riepilogativo dei vari riferimenti presenti nel Testo Unico:

Le indicazioni e gli obblighi per il controllo e la verifica degli impianti elettrici

Riportiamo poi alcune indicazioni specifiche sui controlli e verifiche degli impianti elettrici.

Si segnala che la validità del Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 in materia di verifiche degli impianti elettrici di terra, di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e di installazioni elettriche in luogo con pericolo di esplosione, “è confermata dagli articoli 86, comma 1 e 296” del D.Lgs. 81/2008”.

In particolare l’articolo 86 si riferisce “alle attività di verifica e di controllo da mettere in campo sugli impianti elettrici, ambito di applicazione confermato anche dalle previsioni del suo secondo comma”.

Si conferma quindi “l’obbligo in capo al datore di lavoro di assoggettare gli impianti elettrici e di protezione contro le scariche atmosferiche a verifiche periodiche”. E per i controlli manutentivi “lo stesso comma prevede inoltre uno specifico obbligo di controllo in capo al Datore di Lavoro, secondo le norme di buona tecnica (Norme CEI, UNI) e la normativa vigente (D.M. 37/08)”.

L’intervento indica che, fatte queste premesse, ne consegue pertanto per gli impianti elettrici di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche:

  • “la mancata comunicazione di messa in servizio dell’impianto all’INAIL, prevista dall’art. 2 comma 2 D.P.R. 462/01, necessaria all’attivazione del regime di verifiche a campione, non è sanzionata in modo specifico e deve pertanto essere oggetto di disposizione ex D.P.R. 520/55 da parte dell’Ufficiale di polizia giudiziaria che accerta tale fattispecie.
  • la mancata verifica periodica dell’impianto, secondo la periodicità derivante dal tipo di azienda e delle lavorazioni effettuate, effettuata dall’Ente pubblico o dai soggetti privati abilitati, costituisce violazione dell’art. 86, comma 1, per non aver rispettato l’art. 4, comma 1, del D.P.R. 462/01.
  • la mancata conservazione o esibizione dei verbali di verifica all’organo di vigilanza da parte del datore di lavoro costituisce violazione dell’art. 86, comma 1, per non aver rispettato l’art. 4, comma 3, del D.P.R. 462/01.
  • il mancato controllo manutentivo dell’impianto, secondo la periodicità derivante dal tipo di azienda e delle lavorazioni effettuate, effettuata dal datore di lavoro, anche attraverso personale specializzato, secondo le indicazioni delle pertinenti norme di buona tecnica, costituisce violazione dell’art. 86, comma 1.
  • la mancata esibizione del verbale con l’esito dei controlli manutentivi da parte del datore di lavoro costituisce violazione dell’art. 86, comma 3”.

I pericoli di esplosione e l’ambito di applicazione del DPR 462/01

Si ricorda poi che per le installazioni in luogo con pericolo di esplosione “il D.Lgs. 233/03 ha recepito in Italia la direttiva 1999/92/CE (ATEX) ed ha imposto l’obbligo al datore di lavoro di sottoporre alle verifiche di cui al DPR 462/01 le installazioni elettriche presenti nelle zone 0, 1, 20, 21, così come definite nella stessa direttiva”.

Si segnala poi che questo obbligo e la classificazione delle zone “sono stati ripresi in toto dal D.Lgs. 81/08 all’articolo 296 e all’allegato XLIX. E quindi:

  • la mancata denuncia dell’impianto alla ASL competente per territorio e di conseguenza non aver permesso la prima verifica di omologazione costituisce violazione dell’art. 296, comma 1, per non aver rispettato l’articolo 5, comma 4, del D.P.R. 462/01;
  • la mancata verifica periodica dell’impianto, effettuata dall’Ente pubblico o dai soggetti privati abilitati, costituisce violazione dell’art. 296, comma 1, per non aver rispettato l’art. 6, comma 1, del D.P.R. 462/01”.

Il relatore rileva inoltre che l’ambito di applicazione del DPR 462/01, “genericamente riferito a: ‘tutti gli impianti elettrici … collocati nei luoghi di lavoro’, risulta più esteso del campo di applicazione del D.Lgs. 81/08, che al suo articolo 3 riporta alcune particolari esclusioni”.

Uno schema del documento riporta che tali esclusioni sono nei confronti di:

Si indica che per queste particolari fattispecie di ambienti di lavoro “si può ritenere che anche il D.P.R. 462/01 non trovi applicazione, nonostante non siano ancora stati pubblicati i decreti previsti dall’art. 2, tenuto conto che il D.P.R. 462/01 era stato emanato in sostituzione degli obblighi sanciti dalla precedente normativa di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.

O quanto meno l’organo di vigilanza, ai sensi del D.Lgs. 81/08 – continua il relatore – “per questi particolari ambienti non ha strumenti specifici”.

Infine per quanto attiene ai lavoratori di cui al comma 9 dell’immagine sopra “è necessario precisare che lo stesso prevede che, nell’ipotesi in cui il Datore di Lavoro fornisca attrezzature proprie, o per tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III”. Tale previsione “non riguarda gli impianti elettrici strutturali ed i connessi obblighi di verifica periodica”.

Segnaliamo, infine, che l’intervento, che vi invitiamo a leggere integralmente, si sofferma anche sulla modifica e manutenzione degli “insiemi di macchine”, come definiti dall’art. 2 della Direttiva 2006/42/CE.

Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:

“Le nuove linee di indirizzo delle regioni sulla sorveglianza delle attrezzature”, a cura di Nicola Delussu (Gruppo Macchine e Impianti – Coordinamento tecnico delle Regioni), intervento al seminario Inail “Il 10° Rapporto Inail sulla sorveglianza del mercato per la direttiva macchine”.

Fonti: Puntosicuro.it, Inail