Piano di lavoro amianto: esempio pratico su come redigere correttamente il piano, con tutte le informazioni e i contenuti da inserire
Piano di lavoro amianto e testo unico sicurezza
Il capo III del Titolo IX “Sostanze pericolose” del testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) fornisce precise indicazioni sui rischi connessi all’esposizione all’amianto e sugli obblighi connessi.
In particolare, è previsto che il datore di lavoro predisponga un opportuno piano di lavoro che dovrà essere inviato all’organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.
Piano di lavoro amianto: contenuti
Il piano di lavoro deve indicare la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice.
Se le attività che vengono svolte sono attività di manutenzione che non implicano la rimozione (parziale o totale) dei materiali contenenti amianto, ma che possono comportare su di essi una azione meccanica (che potrebbe intaccare l’integrità del manufatto e liberare fibre), il datore di lavoro deve presentare all’organo di vigilanza la notifica.
Esempio Piano di lavoro amianto
Di seguito proponiamo un esempio di Piano di lavoro amianto, da cui sono estati eliminati i dati sensibili e le immagini.
PIANO DI LAVORO AMIANTO, esempio
Il presente piano di lavoro, redatto conformemente alle disposizioni in materia previste dal D.Lgs 81/08 e s.m.i, descrive le modalità di intervento per la bonifica dell’amianto dalle strutture oggetto. Il piano è inviato all’Organo di Vigilanza.
LAVORI DI BONIFICA
Condizioni del materiale e durata dei lavori
Art. 249 D.Lgs 81/08, comma 1 e Art. 256 D.Lgs 81/08, comma 4
Il presente piano di lavoro riguarda attività di bonifica per rimozione dell’amianto. Lo stesso verrà sostituito con cemento e legno.
In generale, si tratta di amianto di tipo ‘friabile’ e in dettaglio i materiali interessati dalla bonifica appartengono alle tipologie seguenti:
lastre;
pannelli.
Più in generale, le condizioni del materiale sono:
materiali frantumato e sparso;
con rotture evidenti e/o crepe.
Per ciascuno di essi è stata fornita, da laboratorio autorizzato, una dettagliata certificazione analitica, allegata al presente documento.
La procedura di bonifica è necessaria per procedere alla demolizione della struttura o di parte di essa.
Sono presenti delle coperture da rimuovere con le seguenti caratteristiche. Le coperture della struttura sono realizzate in amianto e devono essere bonificate con la rimozione delle stesse lastre per l’inserimento di altro materiale specifico.
La struttura presenta serbatoi da rimuovere. Un gruppo di serbatoi destinati alla raccolta delle acque deve essere bonificato. I serbatoi hanno una capacità complessiva di 15 m³.
La tabella seguente riporta l’elenco dei serbatoi che dovranno essere necessariamente rimossi:
Descrizione Ubicazione
Serbatoio A Piano primo
Serbatoio B Piano rialzato
Il vano di apertura è realizzato in maniera tale da consentire facilmente le operazioni di smontaggio e trasporto degli stessi cassoni.
Le attività descritte saranno svolte ad un’altezza non superiore ai 15 m rispetto al piano.
I lavori provvisionali saranno eseguiti dalla stessa ditta esecutrice della rimozione.
Quantità del materiale Materiale Superficie (m²) Peso (kg)
lastre 15 25
pannelli 50 25
Il numero di serbatoi oggetto della bonifica è pari a 1.
La tabella che segue mostra in dettaglio le caratteristiche degli stessi:
Altezza (cm) Lunghezza (cm) Profondità (cm) Peso (kg)
120 180 140 35
La superficie complessiva di amianto da rimuovere è di 50 m².
Il peso complessivo di amianto da rimuovere è di 85 kg.
Durante la fase di bonifica, in ogni caso, il valore limite per la concentrazione di amianto non sarà superiore a 0.1 f/cc.
Durata stimata
Art. 256 D.Lgs 81/08, comma 4, punto g)
I lavori inizieranno 10/06/2015 e termineranno 26/06/2015 per una durata prevista di .
CARATTERISTICHE CANTIERE ED EDIFICIO
Art. 256 D.Lgs 81/08, comma 4
Nel cantiere di lavoro e nella fase di rimozione si dovrà tener conto anche della presenza di sottoservizi quali:
linee elettriche;
condutture di gas;
acqua.
Non saranno presenti linee elettriche “vicine” da richiedere specifiche protezioni.
Non si riscontra la presenza di sostanziali ostacoli alle fasi lavorative.
L’edificio è di tipo civile (grande costruzione).
Durante la fase di bonifica dell’amianto, l’edificio sarà aperto al pubblico. Sarà creata una zona neutra non accessibile a estranei, tra l’area di bonifica e le altre aree.
Relative alle aree limitrofe, l’edificio confina:
area pubblica;
aree ed attrezzature scolastiche.
L’immagine che segue riporta maggiori indicazioni rispetto alla posizione dell’edificio e delle aree limitrofe.
Figura: Disegno delle aree limitrofe
Le immagini che seguono riportano maggiori indicazioni sul materiale e sul suo stato.
Figura: Pannelli
Figura: Serbatoi
Figura: Lastre
Non sono previsti interventi successivi all’intervento di bonifica.
LAVORATORI
Art. 251 D.Lgs 81/08 e Art. 256 D.Lgs 81/08, comma 4
La ditta esecutrice impiegherà solo propri dipendenti.
La tabella che segue riporta i diversi addetti impegnati nella fase di bonifica.
Nominativo Dip./Non Dip. Ultima visita
Tizio dipendente 10/08/2014
Caio dipendente 10/08/2014
Sempronio dipendente 10/08/2014
Per ciascun addetto, è stata seguita la procedura prevista di formazione e di informazione relativamente ai rischi derivanti dalla bonifica dei materiali contenenti amianto.
Ogni lavoratore è stato infatti informato:
sui rischi per la salute dovuti all’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenti amianto;
sulle specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;
sulle modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
sulle misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l’esposizione;
sull’esistenza del valore limite, previsto all’art. 254 del D.Lgs. n.81/08, e la necessità del monitoraggio ambientale.
Si veda la sezione degli allegati al presente piano di lavoro.
Anche relativamente alla verifica delle condizioni di salute, ciascun operatore è stato sottoposto a visita medica nel rispetto di quanto previsto dalla sorveglianza sanitaria in materia.
MISURE DI PROTEZIONE
D.P.I.
Art. 251 D. Lgs. 81/08, comma 1, punto b) e Art. 256 D.Lgs. 81/08, comma 4, punto b)
I lavoratori saranno forniti dei seguenti DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Figura: Calzature
Figura: Guanti
Figura: Respiratore
Figura: Indumenti protettivi
Caduta dall’alto
Art. 256 D.Lgs. 81/08, comma 4, punti b), d) ed e)
A causa della natura dell’opera e dell’intervento di bonifica, è presente il pericolo di cadute dall’alto. Per i ridurre i rischi legati a questo pericolo si utilizzeranno i seguenti mezzi:
ponteggi su lati prospicienti vuoto
ponteggi a settori
parapetti lati prospicienti vuoto
Nessuna indicazione specifica sulle modalità di ancoraggio delle reti.
I parapetti saranno giunti a montanti ancorati a vite.
Per l’installazione dei parapetti verranno utilizzate le seguenti strutture:
piattaforme autocarrate
piattaforme semoventi
In sostituzione all’uso delle piattaforme, si farà uso di opportuna imbracatura e sistema anticaduta.
In aggiunta a quanto elencato, sempre nell’ottica di ridurre il rischio derivante dalla caduta dall’alto, si considerano anche questi elementi:
il cornicione e/o frontalino della copertura è sufficientemente robusto, ed in stato di conservazione tale da garantire il sicuro ancoraggio dei parapetti con montanti fissati a vite
i montanti dei parapetti verranno installati ad una distanza non superiore a 1,5 metri, al fine di garantire una sufficiente resistenza in caso d’urto
L’accesso degli operatori al tetto verrà effettuato con l’utilizzo dei seguenti elementi:
scala interna ponteggio
ponte mobile su ruote
Servizi igienici e di decontaminazione
Art. 256 D.Lgs. 81/08, comma 4, punti b), d) ed e)
L’intervento di rimozione è stato stimato come di “piccola entità” (entro 0,1 f/cc). Sarà predisposta idonea unità di decontaminazione ad uso esclusivo degli addetti, adeguatamente riscaldata nella stagione fredda, dotata di: locali. Le acque di scarico saranno depurate tramite adatto filtro.
Sicurezza dell’impianto elettrico
Art. 256 D.Lgs. 81/08, comma 4, punti b), d) ed e)
L’impianto elettrico a servizio del cantiere (compreso l’impianto elettrico dell’unità di decontaminazione) sarà collegato ad idoneo impianto di messa a terra, omologato ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 462/01, mediante dichiarazione di conformità redatta ai sensi della Legge n. 37/08, rilasciata a cura dell’installatore.
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, verrà inviata la dichiarazione di conformità all’ISPESL ed all’ARPA territorialmente competenti, qualora la durata del cantiere sia superiore a detto termine.
Verifica assenza rischi
Art. 256 D.Lgs. 81/08, comma 4, punto c)
Si certifica che con le misure adottate saranno annullati i rischi provenienti dalla dispersione di fibre di amianto.
PREPARAZIONE DEL CANTIERE
Fase preliminare
Art. 252 D.Lgs. 81/08, comma 1
Prima di intervenire sui materiali contenenti amianto occorre liberare le aree di tutti gli arredi e le attrezzature mobili, disattivare l’impianto elettrico e escludere localmente il sistema di ventilazione sigillando anche le bocchette dell’aria. Il pavimento e le pareti devono essere rivestiti con teli di polietilene: quello del pavimento deve risalire sulle pareti per almeno 50 cm.
In generale, nella fase preliminare saranno completate le seguenti attività:
sigillatura
installazione barriere temporanee
protezione di arredi inamovibili
sigillatura porte e finestre
politenatura
Unità di decontaminazione
Art. 252 D.Lgs. 81/08, comma 1
Le aree di decontaminazione saranno disposte secondo le necessità del cantiere.
Depressione area di lavoro
Art. 252 D.Lgs. 81/08, comma 1
Art. 256 D.Lgs. 81/08, comma 4, punti a) e d)
Collaudi
Le operazioni di collaudo hanno dato l’esito previsto e non si è evidenziata alcuna dispersione di fibre di amianto.
Smaltimento dei rifiuti
Art. 251 D.Lgs. 81/08, comma 1, punto h)
Per il deposito temporaneo dei rifiuti presso il luogo di produzione non occorrono autorizzazioni. Si farà sì che i rifiuti vengano avviati in discarica non appena il quantitativo in deposito raggiunge i 20 m³ e in ogni caso entro i 3 mesi dalla data di produzione.
Il materiale rimosso sarà risposto in un deposito temporaneo previsto all’interno dell’area di cantiere.
Tale deposito sarà opportunamente isolato dal resto delle strutture.
TECNICHE LAVORATIVE
Art. 256 D.Lgs 81/08, comma 4, punto i)
Di seguito saranno descritte le diverse tecniche lavorative impiegate nelle operazioni di bonifica.
Modalità di bagnatura
Come previsto dalla normativa, il materiale prima di essere bonificato sarà soggetto a bagnatura su tutte le facce visibili.
Modalità di smontaggio
Le operazioni di smontaggio saranno effettuate nel rispetto delle indicazioni previste dal materiale in esame.
Modalità di trasporto al piano di campagna
Il materiale sarà trasportato al piano di campagna utilizzando attrezzature specifiche.
CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE
Art. 256 D.Lgs 81/08, comma 4, punto l)
Le attrezzature utilizzate sono corredate dalla documentazione prevista che ne certifica l’utilizzabilità nei processi di bonifica di materiale contenente amianto
Fonti: BibLus-net