I lavoratori devono essere adeguatamente informati sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro e sulle procedure di prevenzione, primo soccorso, antincendio e gestione dell’emergenza.

In riferimento all’ informazione ai lavoratori ricordiamo un estratto del testo del D.lgs. 81/08 che indica quando e come deve essere fatta

D.Lgs. 81/2008 – Articolo 36 – Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;

d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

• Art. 36, co. 1 e 2: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]

DECRETI ATTUATIVI

Decreto interministeriale 27 marzo 2013 – Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo

INTERPELLI

INTERPELLO N. 13/2013 del 24/10/2013 – Lavoro a domicilio

INTERPELLO N. 2/2017 del 13/12/2017 – Necessità che l’informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Fonti:Amblav.it, Puntosicuro.it, Olympus.uniurb.it