art263aAttualmente le industrie italiane, per poter esercitare la propria attività, devono ottenere l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ossia la licenza per l’emissione di rifiuti inquinanti.
Al riguardo, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2014, il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46, in attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali ed alla riduzione dell’inquinamento di acqua, aria e suolo.

Il provvedimento è entrato in vigore l’11 aprile 2014 scorso, apporta importanti modifiche al D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), aggiornando le regole su autorizzazioni, controlli e sanzioni ambientali per le industrie ad elevato potenziale inquinante.

Il Decreto consta di 34 articoli e, nei primi 28, viene apportata modifica al Codice Ambiente, in particolare agli articoli 5, 6, 7, 8, 10, 20, 29, 30, 33, 35, 133, 196, 208, 209, 263, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, con particolare riferimento alla Parte II del Codice Ambientale, ovvero quella che disciplina VIA-VAS-AIA.

Le novità apportate dal D.Lgs. 46/2014 sono sostanziali e riguardano, ad esempio:

modifica del significato di “installazione”
introduzione dell’obbligo di definire le condizioni dell’AIA
introduzione dell’obbligo di presentare una Relazione di riferimento con informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee
modifica dei tempi di vigenza dell’AIA e della modalità di riesame
modifica all’apparato sanzionatorio

Tuttavia, la modifica principale al Codice dell’Ambiente riguarda le integrazioni all’Allegato VIII alla Parte II, che individua le attività soggette ad AIA, con introduzione di nuove tipologie di attività.

qui è possibile visualizzare una tabella sinottica sulle principali variazioni

Fonte: BibLus-net