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Prevenzione incendi alberghi, le nuove regole tecniche per le attività ricettive turistico – alberghiere con oltre 25 posti letto

In Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016 è stato pubblicato il dm 9 agosto 2016, contenente le nuove regole tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere superiori a 25 posti letto, ai sensi dell’art. 15 del dlgs 8 marzo 2006, n. 139.
Prevenzione incendi alberghi: classificazione

Le nuove regole tecniche di prevenzione incendi per alberghi si applicano alle seguenti attività ricettive turistico – alberghiere con oltre 25 posti letto:

  1. alberghi
  2. pensioni
  3. motel
  4. villaggi albergo
  5. residenze turistico – alberghiere
  6. studentati
  7. alloggi agrituristici
  8. ostelli per la gioventù
  9. bed & breakfast
  10. dormitori
  11. case per ferie

Ai fini della presente regola tecnica verticale di prevenzione incendi per alberghi, le attività sono classificate come segue:

in relazione al numero di posti letto “p”
in relazione alla massima quota dei piani “h”

Si devono applicare tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli di prestazione in esse definite.

Le nuove regole entreranno in vigore il 22 settembre 2016.

Clicca qui per scaricare il decreto del 9 agosto 2016

 

Fonti:BibLus-net