Dalla Rete delle Professioni Tecniche (RPT) giungono le proposte per snellire le procedure antincendio

Con la nota prot. 138/2020 del 25/5/2020 inviata al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Rete delle Professioni Tecniche (RPT) rende note le sue proposte di semplificazione delle procedure antincendio.

Il documento della RPT richiama il dpr 151/2011. Questo se da un lato ha costituito una svolta determinante ed innovativa nelle procedure di prevenzioni incendi (SCIA, nuovo elenco attività soggette, ecc.), definendo ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nella filiera, dall’altro ha rivelato alcuni limiti connessi anche ad altri procedimenti (come la valutazione dei progetti e i rinnovi periodici).

Secondo RPT, proprio questi procedimenti sarebbero migliorabili al fine di favorire un’ulteriore semplificazione/accelerazione dei percorsi di realizzazione e modifica delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco.

Tali suggerimenti si pongono anche nell’ottica della ripresa post emergenza COVID-19 e delle indubbie difficoltà che dovranno affrontare le attività produttive e professionali.

La nota della Rete Professioni Tecniche

Il documento propone una revisione del dpr 151/2011 focalizzando l’attenzione su:

  • problemi e limiti degli attuali procedimenti;
  • sussidiarietà e depenalizzazione dei procedimenti.

Le proposte di semplificazione

In particolare le proposte della Rete delle Professioni Tecniche, riguardano:

  1. Modifica del dpr 151/2011, con nuova definizione dei limiti delle categorie A, B e C, spostando in avanti la soglia tra le categorie A e B, oppure riducendo la classificazione a due sole categorie; la modifica produrrebbe l’incremento delle attività per le quali sarà sufficiente il deposito della SCIA-VVF prima dell’inizio dell’attività, senza l’obbligo di acquisizione del parere preventivo dei VVF.
    La riforma potrà avvenire a “saldi invariati” per gli oneri di istruttoria VVF, introducendo la rimodulazione delle tariffe, per non penalizzare le entrate economiche del Corpo.
    Nel caso di impiego di soluzioni alternative ai sensi del dm 3 agosto 2015, dovrà sempre essere previsto il ricorso alla valutazione del progetto, a prescindere dalla categoria di appartenenza delle attività.
  2. Per tutti i progetti dell’attuale categoria B, che passerebbero in categoria A: conservare la facoltà di richiesta di valutazione volontaria del progetto da parte dei VVF.

Le istanze di valutazione del progetto e di deroga

Per tutte le istanze di valutazione progetto e di deroga, dopo i 60 giorni previsti dal dpr 151/2011, dovrebbe intervenire il silenzio-assenso, per garantire la certezza dei tempi dell’istruttoria.

Rinnovo periodico di conformità antincendio

I rinnovi periodici, secondo la RPT, non hanno favorito il promesso “mantenimento delle condizioni di sicurezza previste nel progetto approvato e attestate in fase di SCIA”; emergono infatti criticità di vario genere,come:

  • carenze o assenze manutentive;
  • carenze gestionali e della documentazione di supporto;
  • modifiche dello stato dell’attività rispetto al progetto;
  • difficoltà/impossibilità di garantire il mantenimento dei requisiti di efficienza e funzionalità di prodotti e sistemi per la protezione passiva.

Queste inottemperanze, si legge nella nota, da parte del responsabile dell’attività e del manutentore non devono tradursi nell’appesantimento del carico di responsabilità dell’asseveratore.

Il documento evidenzia inoltre come bisognerebbe individuare un nuovo meccanismo di ripartizione equa delle responsabilità tra titolare, manutentore ed asseveratore.

Clicca qui per scaricare il documento completo dell’ RPT

Fonti: BibLusnet,