ma.saldatura_201008045430La tutela della salute e sicurezza dell’addetto alla piegatura nell’industria meccanica. I principali fattori di rischio, le attrezzature utilizzate e le misure di prevenzione. Gli aspetti di sicurezza minima relativi a presse piegatrici e calandre.

L’addetto alla piegatura nell’industria meccanica è un lavoratore specializzato nella lavorazione a freddo dei metalli (deformazione plastica), attività che viene chiamata “piegatura”. Questo processo consiste nella curvatura di coil (lamiera in rotoli) o di lastre piane di materiale metallico laminato per creare profili geometrici. Molti dei rischi d’infortunio per questi lavoratori dipendono dall’utilizzo di alcune attrezzature di lavoro, come presse idrauliche, o meccaniche piegatrici, e calandre.

Per avere indicazioni sulla prevenzione degli incidenti e sulla tutela della sicurezza e salute degli addetti alla piegatura, presentiamo una scheda correlata alla ricerca Inail “ Profili di rischio nei comparti produttivi dell’artigianato, delle piccole e medie imprese e pubblici esercizi: Industrie Meccaniche”.

Come per le altre schede, anche nella scheda “S.P.R.13_Addetto alla piegatura”, si indicano preliminarmente i fattori di rischio connessi alla professione.

L’addetto alla piegatura può essere soggetto a:
– “traumi, lacerazioni, contusioni, ferite provocati dalla manipolazione dei metalli, contatto con organi della macchina in movimento, cadute, scivolamenti;
– elettrocuzione o ustioni causate dal contatto con parti in tensione delle macchine;
– lesioni agli occhi e al corpo causate dalla proiezione di frammenti e dalla caduta di oggetti durante la lavorazione;
– lesioni a carico dell’apparato uditivo (ipoacusia, perdita dell’udito) causate dall’elevato rumore;
– lombalgie e traumi al rachide dovuti alle vibrazioni trasmesse al corpo intero (vibrazioni trasmesse dalle macchine/impianti a terra);
– malattie respiratorie, dermatologiche e a carico dell’apparato digerente dovuto rispettivamente ad inalazione, contatto o ingestione di prodotti chimici;
– lesioni a carico dell’apparato muscolo-scheletrico causate da lavoro ripetitivo e dalla movimentazione manuale dei carichi”.

Ricordando che il documento si sofferma su molte tipologie di rischio – rischi infortunistici, rumore, vibrazioni sistema mano-braccio, vibrazioni corpo intero, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, microclima, rischi chimici e biologici, movimentazione manuale dei carichi, lavoro ripetitivo – ci soffermiamo oggi su alcune delle misure di prevenzione correlate ai rischi infortunistici con particolare riferimento al rischio macchina, alle emergenze e ai rischi elettrici:

– “prevedere idonee procedure ed istruzioni operative per l’attrezzaggio di impianti e macchine;
– in caso di inceppamento della macchina, vietare la rimozione delle protezioni per intervenire e attendere l’intervento di personale specializzato;
– verificare che le macchine e attrezzature siano dotate dei RES di cui alla Direttiva Macchine o alla specifica Direttiva di Prodotto;
– verificare che le macchine/impianti immesse sul mercato dopo il 21/09/1996 siano corredate da: marcatura CE; manuale d’istruzione; dichiarazione di conformità;
– verificare che le attrezzature di lavoro di cui all’Art. 70 co.2 del D.Lgs. 81/2008 siano conformi ai requisiti di sicurezza di cui all’Allegato V del medesimo decreto;
– verificare che nel corso della valutazione dei rischi siano stati individuati i rischi palesi;
– eseguire manutenzione periodica e programmata delle macchine e delle attrezzature di lavoro al fine di mantenere l’efficienza dei RES”;
– “prevedere procedure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
– verificare la sicurezza di apparecchiature elettriche prima del loro utilizzo. Sottoporre attrezzature elettriche difettose o che presentano anomalie sospette ad ispezione ed eventuale riparazione da parte di un tecnico elettricista qualificato e mantenere i cavi elettrici in ordine”.

Segnaliamo che in chiusura della scheda sono presenti brevi check-list relative agli aspetti di sicurezza minimi richiesti dall’organo di controllo con riferimento all’uso di presse piegatrici, di calandre e di apparecchi di sollevamento (tratte dalla “ Guida al sopralluogo in aziende del comparto metalmeccanico” – DGR 7629 Regione Lombardia 10 agosto 2011).

In queste check-list si indica che le presse piegatrici devono essere dotate, tra le altre cose, di:
– “cellule fotoelettriche a più fasci;
– ripari laterali;
– comando con arresto di emergenza”.
Inoltre la parte posteriore della macchina deve essere munita di:
– “barra distanziatrice;
– arresto di emergenza;
– cartello di divieto di accesso”.
Esiste poi la “possibilità di scelta della velocità lenta (a 10 mm/sec) con interruttore modale e comando ad azione mantenuta”?
Ed è presente il libretto d’uso e manutenzione?
È poi inserita in un “ programma di manutenzione programmata dei dispositivi di sicurezza”?
E gli operatori sono stati addestrati all’uso di questa attrezzatura ed informati degli eventuali ‘rischi residui’”?

Concludiamo questa breve presentazione riprendendo dalla scheda qualche indicazione relativa alle calandre, macchine utensili costituite da due o più cilindri rotanti tra i quali viene fatto passare il materiale in lavorazione.

Le calandre devono essere provviste di dispositivo di arresto rapido dei cilindri con inversione del moto azionabile da qualsiasi posizione con facile manovra.
Esiste poi un comando con arresto di emergenza?
E anche in questo caso:
– è presente il libretto d’uso e manutenzione?
– L’attrezzatura è inserita in un programma di manutenzione programmata dei dispositivi di sicurezza?
– Gli operatori sono stati addestrati all’uso di questa attrezzatura ed informati degli eventuali “rischi residui”?

Profili di rischio nei comparti produttivi, “ S.P.R.13_Addetto alla piegatura”, Inail/exIspesl

 

Fonti: Puntosicuro.it, Inail