shapeimage_1Pubblicato il decreto interministeriale che individua i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento, del fascicolo dell’opera e del piano di sicurezza sostitutivo.

Questi nuovi modelli semplificati permettono di migliorare il rapporto tra coordinatori e imprese, di chiarire finalmente gli elementi sostanziale della comunicazione di sicurezza tra tutti i soggetti”. Questo è un primo commento di Fabrizio Lovato – presidente di Federcoordinatori e tra gli esperti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che hanno partecipato all’elaborazione dei modelli – in relazione alla pubblicazione del nuovo decreto interministeriale del 9 settembre 2014 di cui è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 12 settembre 2014 e il cui schema era già stato approvato nel corso della riunione della Conferenza Stato-Regioni del 12 giugno scorso.
Gli stessi modelli che Giuseppe Piegari (Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) aveva preannunciato ai nostri microfoni, qualche mese dopo la conversione in legge del cosiddetto “ decreto del fare”, come “documenti più snelli, più comprensibili”, dei modelli in grado di guidare l’impresa e il coordinatore.

Rimandando i commenti e gli approfondimenti a futuri articoli e interviste del nostro giornale, ci soffermiamo sul nuovo decreto.

Con decreto interministeriale, ex articolo 104-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed ex articolo 131, comma 2-bis del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono stati dunque finalmente individuati i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento, del fascicolo dell’opera e del piano di sicurezza sostitutivo.

Ricordiamo, a questo proposito che è proprio con il Decreto legge 69/legge n. 98 del 2013 che è stato introdotto il nuovo articolo 104-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e la previsione del decreto di individuazione dei modelli semplificati “fermi restando i relativi obblighi”, cioè ricordando che comunque tali modelli dovranno rappresentare una valutazione di tutti i rischi lavorativi, nessuno escluso, includendo le necessarie misure di prevenzione e protezione:

Art. 104-bis. – Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.

Riportiamo anche per completezza il riferimento al comma 2-bis dell’articolo 131 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, ugualmente introdotto a seguito del “ decreto del fare”:

Art. 131. Piani di sicurezza
(…)
2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.
(…)

Veniamo al testo del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute. Un testo che è costituito da cinque brevi articoli e da 44 pagine di modelli.
Questi gli articoli:

Decreto interministeriale 9 settembre 2014

Articolo 1
1. Ferma restando l’integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici possono predisporre il POS utilizzando il modello semplificato di cui all’allegato I al presente decreto.

Articolo 2
1. Ferma restando l’integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, i coordinatori possono predisporre il PSC utilizzando il modello semplificato di cui all’allegato II al presente decreto.

Articolo 3
1. Ferma restando l’integrale applicazione delle previsioni di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, l’appaltatore o il concessionario possono predisporre il PSS utilizzando il modello semplificato di cui all’allegato III al presente decreto.

Articolo 4
1. Ferma restando l’integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, i coordinatori possono predisporre il fascicolo dell’opera utilizzando il modello semplificato di cui all’allegato IV al presente decreto.

Articolo 5
1. Entro 24 mesi dall’ entrata in vigore del presente decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero della salute, provvede al monitoraggio della applicazione dei modelli di cui al presente decreto rielaborandone eventualmente i contenuti.
2. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

In relazione ai modelli allegati, concludiamo segnalando che:
– l’allegato I – Modello semplificato per la redazione del POS indica che “la redazione del POS dove essere improntata su criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l’idoneità quale strumento di pianificazione degli interventi di prevenzione in cantiere, l’indicazione di misure di prevenzione e protezione e dei dpi, le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e i ruoli che vi devono provvedere”;
– l’allegato II – Modello semplificato per la redazione del PSC indica al punto 2.1.1 che il PSC è “specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità, conforme alle prescrizioni dell’art.15 del d.lgs. n. 81 del 2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’opera in collaborazione con il CSP”;
– l’allegato III – Piano di Sicurezza Sostitutivo integrato dei contenuti del POS – modello semplificato – indica al punto 3.1.1 che il PSS “è redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC con l’esclusione dei costi della sicurezza, ed è integrato con gli elementi del POS”;
– gli allegati del decreto – come presenti sul sito del Ministero del Lavoro alla data del 15 settembre – hanno alcuni errori d’impaginazione nell’allegato del PSC: la pagina 12 del documento in formato digitale (in formato PDF) deve essere spostata dopo la pagina 9 e la pagina 19 va inserita dopo la 16.

Fonti: Puntosicuro.it, Ministero del lavoro, Ministero della salute