normative
Le risposte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali agli interpelli su benefici economici e contributivi, personale con tasso di rischio INAIL pari o superiore al 60 per mille e fondo di solidarietà residuale, lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali.

Il 6 marzo 2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato gli ultimi Interpelli in risposta ai quesiti posti e riguardanti:

benefici economici e contributivi
personale con tasso di rischio INAIL pari o superiore al 60 per mille e fondo di solidarietà residuale
lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali

Interpello n. 3/2015 del 6 marzo 2015
L’Unione Nazionale Istituti di Vigilanza ha chiesto il parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 4, comma 12, Legge 92/2012, riguardante la disciplina degli incentivi economici e contributivi all’assunzione.
Il Ministero chiarisce che gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva.

Interpello n. 4/2015 del 6 marzo 2015
L’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha fatto istanza di interpello al fine di conoscere il parere in merito al campo di applicazione dell’art. 5, comma 2, Legge 68/1999.
Viene chiesto se l’ultimo capoverso “fermo restando l’obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per [mille], la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un’autocertificazione del datore di lavoro che attesta l’esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo” è da riferire anche agli enti pubblici.
Il Ministero chiarisce che l’ultima previsione non può intendersi riferita agli enti pubblici.

Interpello n. 5/2015 del 6 marzo 2015
L’Associazione generale Cooperative italiane, la Confcooperative e la Legacoop hanno chiesto il parere circa la corretta interpretazione della disciplina di cui all’art. 3, comma 19, Legge 92/2012 in materia di Fondo di solidarietà residuale con riferimento alle cooperative sociali di tipo b (di cui alla Legge 381/1991).

Ossia se è possibile escludere il versamento del contributo ordinario, pari ad una percentuale delle retribuzioni mensili imponibili ai fini previdenziali, previsto per finanziare il suddetto Fondo, in caso di lavoratori svantaggiati impiegati nell’ambito delle cooperative sociali di tipo b), pur mantenendo il diritto di accesso alla prestazione garantita dal Fondo stesso.

In merito viene ribadito che le cooperative sociali sono esentate per i lavoratori svantaggiati, con l’eccezione delle persone di cui al comma 3 bis (detenuti, internati ecc.), da ogni forma di contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, quale ad es. contribuzione ASPI, contribuzione CIGO/CIGS, pur risultando obbligate ai suddetti versamenti con riferimento ai lavoratori non svantaggiati.

Clicca qui per scaricare l’Interpello del 6 marzo 2015, n. 3
Clicca qui per scaricare l’Interpello del 6 marzo 2015, n. 4
Clicca qui per scaricare l’Interpello del 6 marzo 2015, n. 5

 

Fonti: BibLus-net, Ministero del lavoro e delle politiche sociali