Il decreto del Ministero della Giustizia recante norme per l’applicazione, nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Entra in vigore il 4 febbraio.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 20 gennaio, del Decreto 18 novembre 2014 n. 201 “Regolamento recante norme per l’applicazione, nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro” si aggiunge un altro tassello al lungo e tortuoso percorso di attuazione del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ricordiamo a questo proposito che il Decreto Legislativo 81/2008 riporta all’articolo 3 (Campo di applicazione), comma 2: “nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di Protezione Civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, (…) le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative (…) individuate (…) con decreti emanati (…) dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Dopo il parere positivo sullo schema di decreto ministeriale della Conferenza Stato-Regioni, espresso già nella seduta del 15 maggio 2014, e la firma del decreto a dicembre, finalmente il 20 gennaio il nuovo decreto 201/2014 è stato pubblicato ed entrerà in vigore il 4 febbraio 2015.
Il “Regolamento recante norme per l’applicazione, nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro”
viene adottato in attuazione delle disposizioni correlate agli articoli 3 e 13 del D.Lgs. 81/2008.
Dell’articolo 3 del TU e dei decreti “annunciati” al comma 2 abbiamo già parlato.
L’articolo 13 del TU prevede che, con i medesimi decreti, vengano anche individuate le aree all’interno delle quali la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia demandata ai servizi competenti per la vigilanza nell’ambito delle strutture penitenziarie.
Entriamo più nel dettaglio dell’analisi del decreto 201/2014.
L’articolo 1 definisce il campo di applicazione del regolamento con riferimento alle “particolari esigenze connesse ai servizi istituzionali espletati e alle specifiche peculiarità organizzative e strutturali delle strutture giudiziarie e penitenziarie”.
Peculiari esigenze che sono espresse nell’articolo 2.
In particolare le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro – con riferimento al D.Lgs. 81/2008 – sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti per:
a) la vigilanza e la gestione della convivenza della popolazione detenuta e degli internati sottoposti a misura di sicurezza;
b) garantire l’ordinato esercizio della funzione giurisdizionale;
c) la tutela dell’incolumità del personale e degli utenti contro pericoli di attentati, aggressioni e sabotaggi;
d) evitare il rischio di evasioni ovvero l’acquisizione di posizioni di preminenza dei detenuti;
e) prevenire atti di autolesionismo o suicidio.
E tali esigenze (comma 3) sono ulteriormente precisate:
a) direzione funzionale delle attività;
b) capacità operativa e prontezza d’impiego del personale dipendente;
c) tutela della riservatezza e sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati per la tutela dell’ordine e della sicurezza;
d) particolarità costruttive e d’impiego di equipaggiamenti speciali, armi, materiali di armamento, mezzi operativi, …
Sempre con l’articolo 2:
– sono individuati gli obblighi relativi ai piani di evacuazione;
– viene esclusa l’applicabilità delle disposizioni del testo unico relative alle modalità di designazione e le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza nei confronti dei detenuti e degli internati lavoratori;
– sono specificate le peculiarità organizzative e funzionali nelle sedi degli uffici giudiziari e negli edifici penitenziari e nei luoghi diversi in cui sono ristrette persone che devono scontare una pena detentiva o una misura di sicurezza, nonché negli Istituti per i minorenni e nei Centri di prima accoglienza;
– è individuato il principio fondamentale secondo il quale l’applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro non può mai determinare “la rimozione o riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi al pubblico e dei sistemi di difesa ritenuti necessari”.
Gli articoli 3 e 4 riguardano le specificità di alcuni ruoli basilari in materia di SSL:
– articolo 3 (Servizio di prevenzione e protezione): il servizio di prevenzione e protezione “è espletato da personale dell’Amministrazione in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del Testo Unico n.81 del 2008”. Inoltre “nelle strutture ove insistono più uffici dell’Amministrazione, ferme restando le responsabilità del datore di lavoro per la propria area e del dirigente individuato quale datore di lavoro per le aree, impianti e servizi comuni, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione al quale concorre personale di tutte le strutture incaricato di operare a favore dei singoli datori di lavoro”;
– articolo 4 (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza): viene disciplinato il ruolo dei Rappresentanti per la sicurezza del personale di Polizia penitenziaria e del personale dell’Amministrazione.
L’articolo 5 è invece dedicato al documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).
L’articolo sottolinea che tale documento è elaborato, “contestualmente all’inizio delle attività dell’appalto e previa verifica delle effettive interferenze, dal datore di lavoro committente”.
Inoltre si indica che “nella predisposizione delle gare di appalto di servizi, lavori, opere o forniture nell’ambito dell’ Amministrazione, i dati relativi alla prevenzione rischi da interferenze fra le attività della stessa e quelle delle imprese appaltatrici siano indicati omettendo le specifiche informazioni connesse all’attività istituzionale di cui è vietata o ritenuta inopportuna la divulgazione”; e il documento di valutazione, qualora contenga informazioni di cui è ritenuta vietata la divulgazione, non deve essere allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma custodito con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute presso il luogo del datore di lavoro committente o quello destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture oggetto dell’appalto.
L’articolo 6 è poi dedicato alla sorveglianza sanitaria.
Prevede che tale sorveglianza sia “effettuata dal medico competente in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 del Testo Unico n.81 del 2008” e indica cosa fare quando “siano richiesti dal medico competente accertamenti clinici e strumentali che non è possibile effettuare con personale e mezzi dell’Amministrazione”.
Concludiamo ricordando che l’articolo 7 affronta il tema dei servizi di vigilanza e che l’articolo 9 indica che con questo nuovo decreto è abrogato il Regolamento relativo al decreto n. 338 del 29 agosto 1997.
Fonti: Ministero di Giustizia, Puntosicuro.it