Pubblicata la nuova direttiva europea 2019/983 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Precedenti modifiche e novità attuali.
La direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come ricordato più volte anche nei nostri articoli, si pone l’obiettivo di proteggere i lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Ed è una direttiva che propone un quadro di principi generali e prevede un livello coerente di protezione contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni, anche attraverso diversi valori limite di esposizione professionale.
Valori limite che, come indica la stessa direttiva, “devono essere proporzionati, misurabili e basati sull’evidenza scientifica e dovrebbero essere stabiliti sulla base delle informazioni disponibili, compresi dati scientifici e tecnici aggiornati, la fattibilità economica della loro applicazione e della loro osservanza, una valutazione approfondita dell’impatto socio-economico e la disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell’esposizione sul luogo di lavoro”. Senza dimenticare che gli Stati membri “hanno facoltà di stabilire, in stretta cooperazione con le parti sociali, valori limite di esposizione professionale vincolanti più rigorosi”.
Nell’articolo ci soffermiamo in particolare su:
- Le modifiche alla direttiva 2004/37/CE
- La nuova direttiva europea 2019/983
- Le altre novità della direttiva 2019/98
Le modifiche alla direttiva 2004/37/CE
In relazione al fatto che il cancro è la prima causa di mortalità sul luogo di lavoro nell’Unione europea (secondo alcuni dati nell’Unione europea muoiono ogni ora da sette a dodici persone a causa di un cancro di origine professionale) e in relazione alle nuove informazioni disponibili, in questi anni sono state poi proposte numerose modifiche alla direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.
Ricordiamo a questo proposito alcune normative europee che in questi anni hanno modificato la direttiva del 2004:
- Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014
- Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 Dicembre 2017
- Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 gennaio 2019
Sempre in relazione alle proposte di modifica segnaliamo anche l’approvazione della recente “Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”.
Risoluzione che, con riferimento anche alla direttiva, sottolinea come i lavoratori abbiano “diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato”. E il diritto dei lavoratori a un elevato livello di protezione della loro salute e della sicurezza sul lavoro e a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze professionali, comprende anche la protezione dagli agenti cancerogeni e mutageni sul posto di lavoro, indipendentemente dalla durata dell’occupazione o dell’esposizione”.
La nuova direttiva europea 2019/983
Nel mese scorso, il 20 giugno, è stata poi pubblicata, a pochi mesi di distanza dalla direttiva 2019/130, una nuova direttiva che contiene varie modifiche della direttiva 2004/37/CE.
Si tratta della Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, una direttiva che aggiunge nuovi valori limite in Allegato III. In particolare con riferimento a:
- Cadmio e suoi composti inorganici;
- Berillio e composti inorganici del berillio;
- Acido arsenico e suoi sali e composti inorganici dell’arsenico;
- Formaldeide;
- 4,4’-metilenbis (2-cloroanilina).
Riprendiamo dalla direttiva uno specchietto relativo alle righe aggiunte all’allegato III della direttiva 2004/37/CE:
Alcune note tratte sempre dalla direttiva e con riferimento alla tabella:
- (11) Frazione inalabile
- (12) Frazione inalabile. Frazione respirabile negli Stati membri che applicano, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, un sistema di biomonitoraggio con un valore limite biologico non superiore a 0,002 mg Cd/g di creatinina nelle urine
- (13) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie
- (14) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea.
Le altre novità della direttiva 2019/983
Ricordando, infine, che la direttiva, chiamata anche CMD III, è entrata in vigore il 10 luglio 2019, riportiamo due ulteriori novità per il cadmio e per i farmaci pericolosi:
Articolo 1La direttiva 2004/37/CE è così modificata:1) all’articolo 18 bis, è aggiunto il comma seguente:«Al più tardi l’11 luglio 2022, la Commissione valuta l’eventualità di modificare la presente direttiva per includervi disposizioni relative alla combinazione di un limite di esposizione professionale nell’aria e un valore limite biologico per il cadmio e suoi composti inorganici. Al più tardi entro il 30 giugno 2020 la Commissione, tenuto conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e previa opportuna consultazione con le parti interessate, in particolare gli operatori e i professionisti in campo sanitario, valuta la possibilità di modificare la presente direttiva per includervi i farmaci pericolosi, tra cui i farmaci citotossici, o se proporre uno strumento più adeguato per garantire la sicurezza sul lavoro dei lavoratori dall’esposizione a tali farmaci. Su tale base la Commissione presenta, se del caso e previa consultazione delle parti sociali, una proposta legislativa.»; |
In conclusione, segnaliamo che l’articolo 2 della nuova direttiva indica che “gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l’11 luglio 2021”.
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento:
Fonti: Puntosicuro.it, Eur-lex.europa.eu