Un intervento si sofferma sulla sostituzione delle sostanze altamente preoccupanti con riferimento al Regolamento Reach e a quanto indicato nel D.Lgs. 81/2008 riguardo alle misure di gestione del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

La sostituzione rappresenta “la misura di prevenzione prioritaria per l’eliminazione o la riduzione del rischio da sostanze chimiche prevista dalla normativa sociale”. E tuttavia questa misura “consiste in un processo non immediato, che può essere difficoltoso dal punto di vista delle soluzioni tecniche ed organizzative e talora costoso”.

A ricordare, in questi termini, l’importanza della sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) e a offrire diverse informazioni per supportare questa misura in materia di rischio chimico è un intervento al workshop “La nuova Direttiva cancerogeni 2019/13” chec, organizzato dalla Associazione Ambiente e Lavoro e dalla Consulta CIIP, si è tenuto a Milano il 6 giugno 2019.

Nell’articolo ci soffermiamo sui seguenti argomenti:

L’ordine di priorità delle misure di gestione del rischio

Nell’intervento “La sostituzione delle sostanze altamente preoccupanti (SVHC)”, a cura di Elisabetta Barbassa ( Inail, Direzione Regionale Lombardia – Contarp), si ricorda innanzitutto l’ordine di priorità delle misure di gestione del rischio per i cancerogeni contenuto nell’art. 235 (Sostituzione e riduzione), Titolo IX, Capo II (Protezione da agenti cancerogeni e mutageni) del D.Lgs. 81/2008:

  1. “Sostituzione di un cancerogeno o mutageno, se tecnicamente possibile, con una sostanza o una miscela o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute dei lavoratori
  2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l’ agente cancerogeno o mutageno, la produzione o l’utilizzazione del cancerogeno o mutageno deve avvenire in un sistema chiuso, purché tecnicamente possibile
  3. Se anche il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile, il livello di esposizione dei lavoratori deve essere ridotto al più basso valore tecnicamente possibile”.

Riprendiamo dalle slide una tabella per ricordare, con riferimento all’art. 57 del Regolamento REACH ( Regolamento 1907/2006), cosa siano le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC):

Viene poi ricordata nell’intervento la “roadmap SVHC 2020”:

  • “La Commissione europea ha sviluppato la: “Tabella di marcia per l’identificazione delle SVHC e l’implementazione delle misure di gestione del rischio in ambito REACH da ora al 2020” che prevede che entro il 2020 tutte le sostanze estremamente preoccupanti conosciute dovranno essere inserite nella Lista delle sostanze candidate all’autorizzazione (Candidate List)
  • Il piano di attuazione della Roadmap SVHC 2020 ha cambiato il modo di affrontare la gestione del rischio delle sostanze SVHC mediante: un’analisi preliminare delle migliori misure di gestione del rischio: Risk Management Options Analysis o RMOA che si concretizza in un documento di valutazione delle diverse opzioni per la sostanza in esame, preliminare a qualunque azione volta a regolamentare la sostanza”. 

La regolamentazione dell’uso delle sostanze SVHC e il Regolamento Reach

L’intervento si sofferma poi sulla procedura di autorizzazione con riferimento al Regolamento REACH.

Lo scopo dell’autorizzazione è “regolamentare l’uso delle sostanze SVHC incluse in Allegato XIV per ottenere un adeguato controllo dei rischi e la loro progressiva sostituzione con sostanze o tecnologie alternative più sicure, laddove queste siano economicamente e tecnicamente fattibili”. E il processo di autorizzazione “si articola in più fasi:

  • identificazione della sostanza come SVHC su proposta di uno Stato membro o dell’ECHA;
  • inserimento della sostanza in Candidate List;
  • definizione dell’ordine di priorità per l’inclusione in Allegato XIV;
  • decisione della Commissione europea in merito all’inserimento in Allegato XIV;
  • per le sostanze in Allegato XIV, obbligo di presentare domanda di autorizzazione all’uso;
  • concessione o rifiuto dell’autorizzazione da parte della Commissione europea;
  • revisione periodica dell’autorizzazione concessa”.

Si indica poi che nell’allegato XIV (Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione) del Regolamento REACH per ogni sostanza inclusa sono fornite informazioni su:

  • “l’identità della sostanza
  • la/le proprietà intrinseche riferite all’art. 57
  • le disposizioni transitorie
  • la data di scadenza (sunset date) a partire dalla quale l’immissione sul mercato e l’uso della sostanza sono vietati
  • la data, che precede di almeno 18 mesi la data di scadenza, entro cui far pervenire la richiesta di autorizzazione (application date)
  • eventualmente i periodi di revisione per certi usi
  • gli eventuali usi o categorie di usi esentati dall’obbligo di autorizzazione e le eventuali condizioni di tali esenzioni”. 

Rimandiamo alla lettura integrale delle slide dell’intervento che si soffermano anche sulla concessione delle autorizzazioni e sulla lista delle decisioni di autorizzazione.

Informazioni per la sostituzione delle sostanze SVHC

Riguardo poi alla sostituzione delle sostanze SVHC si indica che “nell’ambito della valutazione delle alternative è necessario considerare:

  • i pericoli e l’esposizione alla sostanza
  • i diversi processi tecnici e le progettazioni dei prodotti
  • le prestazioni tecniche
  • gli aspetti economici”.

E bisogna “prestare attenzione anche a ripercussioni più ampie quali:

  • l’impiego di risorse ed energie
  • la produzione di rifiuti, il riciclaggio o l’impatto sociale”.

Inoltre l’alternativa “deve essere in grado di sostituire la funzione svolta dalla sostanza inclusa in Allegato XIV e può essere costituita da un’altra sostanza o da un processo tecnico o da una combinazione di processo tecnico e sostanza. La sostituzione non è sempre facilmente praticabile: nella fase iniziale si deve effettuare un’accurata valutazione delle alternative per verificare che queste non presentino pericoli differenti o addirittura maggiori rispetto al prodotto di partenza”. 

Il documento riporta poi un elenco, non esaustivo, delle principali fonti informative sulla sostituzione:

Anche in questo caso rimandiamo alla lettura dell’intervento che riporta ulteriori informazioni sulle varie fonti citate e sui dati utili per una sostituzione corretta.

Ci soffermiamo, invece, su alcune conclusioni della relatrice.

In chiusura di relazione si accenna all’importanza della sostituzione come misura di prevenzione e si segnala che:

  • “il processo di autorizzazione in ambito REACH riveste efficacia nella limitazione d’uso e nella progressiva sostituzione delle sostanze SVHC in quanto si applica a livello delle filiere produttive
  • le ricerche nei Portali Web e nelle Banche Dati consentono di reperire informazioni aggiornate sulla sostituzione
  • i dati raccolti attraverso l’attuazione dei regolamenti REACH, CLP e sui biocidi possono essere di aiuto nella valutazione dei pericoli e dei rischi delle alternative
  • può essere utile anche l’analisi delle alternative presentata dalle aziende nell’ambito delle domande di autorizzazione”.

Infine si sottolinea che la sostituzione delle sostanze SVHC “consente di risparmiare tempo e sforzi nella gestione dei rischi relativi al loro utilizzo e può anche procurare alle aziende un vantaggio competitivo sul mercato: rivedere i materiali e il processo produttivo può comportare una maggiore efficienza, un minor utilizzo di risorse o la produzione di una quantità inferiore di rifiuti durante il ciclo di vita dei prodotti”.     

Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:

 La sostituzione delle sostanze altamente preoccupanti (SVHC)”, a cura di Elisabetta Barbassa (Inail, Direzione Regionale Lombardia – Contarp), intervento al convegno La nuova Direttiva cancerogeni 2019/13 (formato PDF, 1.66 MB).

Fonti: Inail, Regione Lombardia, Contrap, Puntosicuro.it