Un intervento sull’applicazione del Regolamento CLP e sull’etichettatura delle miscele pericolose si sofferma sull’attività di controllo. Focus sul progetto europeo REF-6 e sull’avvio del coinvolgimento delle dogane.

Molti nostri articoli hanno affrontato, in materia di sostanze e miscele pericolose e in relazione ai Regolamenti europei vigenti, l’importanza che i pericoli individuati da fabbricanti, da importatori o anche dagli utilizzatori a valle e distributori siano comunicati. E la comunicazione del pericolo avviene specialmente attraverso le schede di dati di sicurezza (SDS), che sono destinate agli utilizzatori industriali e professionali, e attraverso l’etichetta destinata al consumatore  ( Regolamento CLP – Regolamento (CE) n. 1272/2008).

Inoltre è necessario che le informazioni apposte sull’etichetta di pericolo siano “coerenti con quelle presenti nella Sezione 2 della SDS (Identificazione dei pericoli) concernenti la stessa sostanza o miscela”. E, in definitiva, la comunicazione del pericolo “è una strada biunivoca che coinvolge gli attori della catena di approvvigionamento a seconda dei loro obblighi in ottemperanza al Regolamento CLP, le autorità competenti, gli utilizzatori finali e i distributori: lavorare sinergicamente può evitare lacune informative ed errori nell’applicazione dei criteri CLP”.

A ricordarlo è un intervento presente nel documento “ CLP-REACH_2020 – Sanificanti dei Luoghi di Vita e di Lavoro: Etichettatura, Scheda di Dati di Sicurezza, Notifica e Tecnologie” che raccoglie gli atti – pubblicati dall’ Azienda USL di Modena e curati da C. Govoni, G. Gargaro e R. Ricci – dell’omonimo convegno che si è tenuto online il 2 dicembre 2020 durante la manifestazione Ambiente Lavoro 2020.

Nell’intervento “L’applicazione del Regolamento CLP e l’etichettatura delle miscele pericolose” – a cura di M. Alessandrelli (Istituto Superiore di Sanità), M.L. Polci (ISS, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ministero della Salute), L. Scimonelli (ISS, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ministero della Salute) – non solo si introduce il tema dell’etichettatura delle miscele pericolose, con particolare riferimento al Regolamento CLP, ma ci si sofferma, riguardo alle possibili sinergie indicate sopra, anche sull’attività di controllo delle miscele pericolose.

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

  • Indicazioni e progetti relativi alle attività di controllo REACH
  • Attività di controllo: i risultati del progetto europeo REF-6
  • Attività di controllo: il coinvolgimento delle dogane

Indicazioni e progetti relativi alle attività di controllo REACH

L’intervento segnala che dal 2009 in Italia, a seguito dell’Accordo Stato Regioni del 29 ottobre 2009, “si è realizzata l’attività di controllo REACH sul territorio presso le imprese produttrici, utilizzatrici e distributrici di sostanze e miscele”. E che “annualmente sono concordati e attuati piani di controllo nazionali, e conseguentemente regionali, in materia REACH e CLP”.

L’intervento, che presenta il trend dei controlli 2011-2019 sul territorio nazionale, indica che le attività di controllo italiane “sono eseguite sulla base di metodologie operative sviluppate dal Forum dell’ECHA per lo scambio di informazioni sull’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP (di seguito Forum dell’ECHA), al fine di armonizzare sul territorio europeo le verifiche di specifiche disposizioni dei citati Regolamenti”. E se il Forum dell’ECHA annualmente elabora e propone tali metodologie operative di controllo, nel 2017 il Forum “ha adottato il progetto REF-6, con il principale scopo di controllare la classificazione e l’etichettatura delle miscele immesse sul mercato europeo”. E la metodologia operativa comprendeva, “oltre al controllo degli obblighi generali di classificazione ed etichettatura delle miscele in accordo con il Regolamento CLP, anche la verifica della conformità delle imprese nell’applicazione di taluni aspetti specifici dello stesso Regolamento CLP, tra cui le esenzioni dai requisiti di classificazione, etichettatura e imballaggio, la classificazione ed etichettatura armonizzate delle sostanze, le regole specifiche applicabili alle capsule monodose di detersivi liquidi per bucato (LLDC, liquid laundry detergent capsules), nonché alcuni aspetti del Regolamento (UE) N.528/2012 concernente i prodotti biocidi. A queste verifiche si affiancava un controllo routinario dell’applicazione degli obblighi di cui al Regolamento REACH in materia di Schede di Dati di Sicurezza”.

Attività di controllo: i risultati del progetto europeo REF-6

Riguardo ai risultati del progetto europeo REF-6 si segnala che “dall’analisi dei dati sui controlli riportati da 28 Paesi partecipanti al progetto si evidenzia che il 17% delle miscele controllate presentava una classificazione non corretta che spesso implicava anche un’etichettatura non conforme”. E il dato italiano “mostra una non conformità per il 10,5% delle miscele controllate”.

Si indica poi che in media a livello europeo il 33% delle schede di dati di sicurezza controllate mostrava carenze e il progetto “ha anche esaminato più approfonditamente la coerenza tra le informazioni sull’etichetta del prodotto e la Sezione 2.2 della SDS di 3139 delle miscele controllate. Si osserva che nell’81% dei casi le informazioni erano coerenti, nel 17% dei casi non c’era corrispondenza, e nel 2% dei casi le informazioni sull’etichetta e la Sezione 2.2 nella SDS non corrispondevano a causa delle esenzioni dai requisiti di etichettatura e imballaggio di cui all’articolo 29 del CLP”. E un altro elemento della metodologia REF-6 è stato “la verifica della conformità all’articolo 17 del CLP, ossia dell’etichetta di pericolo delle miscele” e “nel 63% dei casi gli elementi dell’etichettatura delle miscele controllate erano conformi all’articolo 17 del CLP”. Mentre “nel 33,5% dei casi si sono rilevate carenze di informazioni o errori” e nel 4% delle etichette controllate “mancavano elementi di etichettatura a causa dell’applicazione di esenzioni dai requisiti di etichettatura e imballaggio di cui all’articolo 29 del CLP”.

Dall’intervento riprendiamo un’immagine relativa ai dati italiani:

E nel dettaglio delle non-conformità osservate nelle etichette di pericolo, “le informazioni mancanti sono prevalentemente correlate a indicazioni di pericolo (22%), consigli di prudenza (15%), pittogrammi di pericolo (14%), avvertenze (12%) e identificatore del prodotto (11%)”.

Inoltre “per il 45% delle imprese controllate è stata riscontrata almeno una non-conformità e il 44% delle miscele controllate è risultato non conforme”.

L’intervento riporta altri dettagli sulle non conformità (detergenti liquidi per bucato, biocidi, …) e si indica che a seguito delle non-conformità osservate nell’ambito del progetto REF-6, “le Autorità di controllo degli Stati Membri EU hanno imposto varie misure, a seconda del proprio sistema sanzionatorio nazionale. In totale, sono state segnalate 945 misure imposte a causa di non-conformità agli obblighi di classificazione ed etichettatura delle miscele di cui al CLP e agli obblighi relativi alle SDS di cui al REACH”.

Il documento si sofferma poi sulle principali raccomandazioni derivanti dal progetto REF-6.

Riprendiamo alcune delle osservazioni contenute nell’intervento:

  • “i produttori, gli importatori e gli utilizzatori a valle di sostanze e miscele dovrebbero impegnarsi maggiormente per ricavare correttamente la classificazione di pericolo dei loro prodotti e comunicarla a valle della catena di approvvigionamento attraverso etichette e SDS con essa coerenti”;
  • “gli attori della catena di approvvigionamento devono cooperare più attivamente per migliorare la comunicazione e la cooperazione tra loro. Ciò garantirà che le informazioni raggiungano i distributori e gli utilizzatori a valle e, allo stesso tempo, il feedback fornito da questi ultimi migliorerà la qualità delle informazioni”;
  • “esistono ancora imprese con una scarsa conoscenza interna di REACH e CLP” e i datori di lavoro “devono garantire che il loro personale riceva la formazione necessaria”;
  • “al fine di migliorare la qualità delle SDS e delle informazioni nella catena di approvvigionamento si raccomanda di investire su campagne di informazione e formazione per migliorare la conoscenza dei vari settori produttivi sull’argomento”.

Attività di controllo: il coinvolgimento delle dogane

Infine l’intervento si sofferma anche sull’avvio del coinvolgimento delle dogane in materia di Regolamento CLP.

Infatti, al fine di garantire una maggior attenzione alla fase di importazione dei prodotti chimici e quindi agli obblighi che gli importatori hanno al pari dei produttori europei, “la Commissione europea, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche e gli Stati Membri hanno avviato dal 2017 un’attività di raccordo per facilitare e ottimizzare il coinvolgimento delle dogane”.

Si indica, in particolare, che il progetto 2019 di cooperazione fra dogane e autorità territoriali REACH/CLP ha “permesso di mettere in luce alcuni elementi chiave tra cui:

  1. i prodotti chimici (sostanze, miscele e articoli) devono essere controllati costantemente anche alla frontiera perché il rispetto dei Regolamenti REACH e CLP garantisce la sicurezza d’uso per i consumatori e gli utilizzatori professionali e rassicura gli operatori economici italiani e europei che impegnano risorse per il rispetto dei regolamenti citati;
  2. gli operatori economici che presentano richiesta di importazione devono porre maggiore attenzione alle disposizioni REACH e CLP anche in considerazione delle implicazioni penali che l’inadempienza ai citati regolamenti può avere;
  3. la cooperazione fra i diversi attori istituzionali è possibile a fronte di un chiaro progetto operativo che, per le diverse e complesse disposizioni che devono essere controllate, declina le azioni di ciascun attore coinvolto;
  4. la necessaria cooperazione per le tematiche complesse afferenti ai Regolamenti REACH e CLP che deve ottimizzarsi a livello di frontiera e territorio è il riflesso della necessaria sinergia tra le due amministrazioni centrali coinvolte: Ministero della Salute e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”.

Rimandiamo alla lettura integrale dell’intervento, presente negli atti del convegno, che riporta, in conclusione, anche i margini di miglioramento del progetto 2019 di cooperazione fra Dogane e Autorità territoriali REACH/CLP.

RTM

Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:

Regione Emilia Romagna, Inail, Ausl Modena, “ CLP-REACH_2020 – Sanificanti dei Luoghi di Vita e di Lavoro: Etichettatura, Scheda di Dati di Sicurezza, Notifica e Tecnologie”, pubblicazione, a cura di C.Govoni, G.Gargaro, R.Ricci, che raccoglie gli atti del convegno “CLP-REACH_2020 – Sanificanti dei Luoghi di Vita e di Lavoro: Etichettatura, Scheda di Dati di Sicurezza, Notifica e Tecnologie” che si è tenuto durante Ambiente Lavoro 2020 (formato PDF, 19.41 MB).