Le modifiche all’analisi e alla valutazione dei rischi con riferimento alla fine del periodo di transizione del Regolamento CLP e alle novità dei regolamenti comunitari. Cosa è cambiato e cosa deve ancora cambiare.
Gli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nel comparto chimico sono soggetti a continui mutamenti dovuti per lo più alle novità normative di origine comunitaria. Ricordiamo, ad esempio, che il Regolamento CLP – entrato in vigore nell’Unione Europea il 20 gennaio 2009 – dal 1 giugno 2015 ha abrogato le direttive 67/548/CEE (DSP: direttiva sulle sostanze pericolose) e 1999/45/CE (DPP: direttiva sui preparati pericolosi) al termine di un periodo di transizione.
In relazione ai continui mutamenti normativi, in questi anni si sono moltiplicati gli incontri, seminari, corsi per mettere in rilievo le azioni da intraprendere nelle aziende del comparto chimico e le buone pratiche da adottare, anche con riferimento ai “nuovi pericoli chimici” che emergono dal primo giugno 2015.
In particolare la società NECSI ha realizzato quattro incontri nel 2015 (Trento, 7 maggio; Pordenone, 14 maggio; Vicenza, 21 maggio; Brescia, 28 maggio) sulle importanti novità introdotte dai regolamenti europei REACH e CLP che cambiano sensibilmente le modalità di valutazione e gestione del rischio da agenti chimici. Incontri che hanno avuto anche PuntoSicuro come media partner e che hanno trattato diversi temi:
– “come devono essere gestite le informazioni delle schede sicurezza in azienda in seguito all’entrata in vigore del regolamento CLP;
– le novità introdotte dal regolamento CLP e il ruolo dell’Autorità di Controllo per gli utilizzatori finali;
– come cambia la valutazione dei rischi da agenti chimici pericolosi nei luoghi di lavoro?
– REACH-CLP: un’occasione per migliorare la prevenzione dei rischi da agenti chimici;
– la scelta, l’uso e la gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale in azienda. I criteri di valutazione dei DPI negli ambienti di lavoro, indicazioni per attuare le linee guida del Decreto 81/2008 in merito alla validazione dei DPI”;
– dopo aver fatto la valutazione dei rischi, “come gestire la realizzazione degli interventi di adeguamento”.
Con riferimento agli atti degli incontri, messi a disposizione da NECSI, ci possiamo soffermare oggi brevemente sull’intervento dell’Ing. Stefania Turrisi (Necsi srl) dal titolo “Come cambia la valutazione dei rischi da agenti chimici pericolosi nei luoghi di lavoro?”.
L’intervento ricorda innanzitutto i vari regolamenti che possono influenzare la valutazione con riferimento al contenuto dell’art. 223 (Valutazione dei rischi) del Titolo IX, Capo I, del D.Lgs. 81/2008:
– Regolamento (CE) n. 1907/2006 [REACH];
– Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP];
– Regolamento (UE) n. 453/2010 [SDS].
La relazione inizia presentando “cosa non è cambiato” e con riferimento al comma 4 dell’articolo 232 del D.Lgs. 81/2008:
Articolo 232 – Adeguamenti normativi
(…)
4. Nelle more dell’adozione dei Decreti di cui al comma 2, con uno o più Decreti del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l’individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all’articolo 224, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo, la valutazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori è comunque effettuata dal datore di lavoro.
Ancora oggi, malgrado il fatto che il Regolamento CLP individui “in modo puntuale le classi di pericolo per gli agenti chimici pericolosi”, manca la definizione di rischio chimico basso per la sicurezza e rischio chimico irrilevante per la salute.
Ci sono stati in realtà alcuni tentativi di definizione.
I tentativi “più autorevoli (2012) si riferiscono solo a cosa distingue il rischio per la sicurezza rispetto il rischio per la salute”.
Ad esempio in “ Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico …” (Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, 2012):
– sicurezza: “il rischio chimico per la sicurezza si collega principalmente alle proprietà chimico-fisiche oltre che alla proprietà tossicologica acuta e alle proprietà chimiche in generale”;
– salute: “il rischio chimico per la salute è collegato a tutte le proprietà tossicologiche degli agenti chimici”.
Mentre in “ Agenti chimici pericolosi: istruzioni ad uso dei lavoratori” (INAIL, 2012):
– sicurezza: “rischio basso per la sicurezza è associato alla salvaguardia dell’integrità fisica del lavoratore da effetti acuti e immediati, quali un infortunio o le conseguenze di una breve esposizione”;
– salute: “rischio irrilevante per la salute è associato a condizioni di lavoro nelle quali il livello di esposizione medio è dello stesso ordine di grandezza di quello medio della popolazione generale”.
Inoltre manca anche un metodo ufficiale (normato) per la valutazione del rischio chimico ( MoVaRisCh è l’unico metodo italiano citato nel sito INAIL).
Serve un metodo in cui la valutazione sia oggettiva, motivata, ripetibile e che definisca:
– “un livello di priorità in base al livello di rischio”;
– “un criterio per individuare le soluzioni”.
La relazione si sofferma in particolare sulla “valutazione del Rischio Chimico” con riferimento all’utilizzo del software “Risolvo”, e riprende anche le proposte di definizione di Necsi sulla valutazione del rischio chimico basso o irrilevante:
– basso per la sicurezza: “condizioni di lavoro che offrono scarse possibilità di sviluppo di eventi incidentali; in caso di tali eventi, la probabilità di propagazione degli effetti dell’incidente è da ritenersi limitata ed è salvaguardata l’integrità fisica del lavoratore da gravi effetti acuti e immediati (quali un infortunio o le conseguenze di una breve esposizione)”;
– irrilevante per la salute: “condizioni di lavoro nelle quali l’esposizione agli agenti chimici pericolosi è ampiamente al di sotto dei valori limite di esposizione individuati dalla normativa”.
Arriviamo brevemente a “cosa è cambiato” con i regolamenti comunitari.
In realtà “le modalità ed i criteri per effettuare la valutazione dei rischi non hanno subito alcuna variazione a seguito dell’emanazione dei Regolamenti REACH e CLP” e il Regolamento REACH “non pregiudica l’applicazione della normativa di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)”.
Tuttavia bisogna ricordare che l’art. 223 al comma 1 indica che nella valutazione ‘il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: a) le loro proprietà pericolose; b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche (…).
E con i regolamenti e la loro entrata in vigore si hanno “nuovi criteri per le sostanze, parametri generali”.
Alcuni esempi di cambiamenti:
– riguardo alla tossicità acuta “cambiano i criteri di attribuzione nelle 4 categorie”;
– “nuovi criteri per le sostanze, esempio Acido Acetico”;
– “nuovi criteri per le miscele: Esempio: corrosivi/irritanti. Sono state abbassate le concentrazioni soglia delle sostanze corrosive o irritanti in virtù delle quali vengono classificate le miscele. Ad esempio quando la concentrazione della sostanza irritante per la pelle è ≥ 10%, la miscela è classificata come irritante per la pelle (prima era 20%)”;
– “gli algoritmi hanno modificato i punteggi di pericolo (esempio, MoVaRisCh)”. E ci sono modifiche “anche per i preparati non pericolosi ma con componenti pericolosi, es. miscele non classificabili come pericolose ma contenenti almeno una sostanza pericolosa appartenente ad una qualsiasi classe di pericolo con score ≥ 8”;
– “la classificazione dei rifiuti si è adeguata ai nuovi criteri definiti per le miscele. I Rifiuti Pericolosi dovranno essere riclassificati secondo i criteri del Regolamento 1357/2014” (che sostituisce l’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE, dal 01/06/2015, “per allineare i criteri di classificazione dei rifiuti a quelli contenuti nel Regolamento CLP). Alcuni rifiuti non pericolosi potrebbero essere classificati pericolosi. Anche l’etichettatura dei rifiuti pericolosi soggetti a deposito temporaneo dovrà essere adeguata a quella prevista dal CLP”;
– “probabilmente aumenteranno i casi in cui il rischio è non basso/non irrilevante”.
Nel documento si ricordano anche i vari aggiornamenti, i vari ATP del Regolamento CLP. Ad oggi si hanno “4.522 sostanze con classificazione armonizzata”.
Si ricorda in conclusione, con riferimento all’art. 225 (Misure specifiche di protezione e di prevenzione) del D.Lgs. 81/2008, la priorità degli interventi in caso di rischio non basso o non irrilevante:
– “sostituzione agenti / processi;
– progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;
– appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
– misure di protezione individuali, compresi i DPI, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione;
– sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230”.
Necsi, “ Atti degli incontri sul rischio chimico”, interventi del Dott. chim. Fabrizio Demattè, del’Ing. Stefania Turrisi e dell’ing. Matteo Pettenuzzo, convegni organizzati da Necsi
Fonti: Necsi, Puntosicuro.it