raccolta-rifiutiLa disciplina del deposito temporaneo e il trasporto dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione. A cura di Alessandro Bressi.

Abbiamo già trattato il tema della gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione di impianti e macchinari, in particolare l’identificazione del produttore, le manutenzioni interne ed esterne su beni di proprietà del committente e del manutentore. L’articolo prosegue con la disciplina del deposito temporaneo e il trasporto dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione.
3. LA DISCIPLINA DEL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE
La connessione tra deposito temporaneo e luogo in cui i rifiuti sono prodotti ha generato dubbi applicativi fin dalle origini della norma.
La definizione di deposito temporaneo è data dall’art. 183 del Testo Unico Ambientale che alla lettera bb) lo definisce come “il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (…)”.
Sul tema la Direttiva 2008/98/CE non detta uno specifico precetto normativo ma, comunque, “invita” a distinguere nettamente tra: deposito preliminare dei rifiuti “in attesa della raccolta”, raccolta di rifiuti, deposito di rifiuti in attesa del loro trattamento.
In particolare nell’ambito della definizione di raccolta, il deposito preliminare di rifiuti è inteso come attività di deposito in attesa della raccolta in impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero o smaltimento.
Detti riferimenti sono stati senz’altro tenuti presenti dal D.lgs. 205/10, che ha recepito la precitata direttiva europea, e sono ravvisabili nell’ambito delle definizioni di raccolta, trattamento, stoccaggio e, in particolare, per quel che qui interessa, nella definizione di “deposito temporaneo” qualificato come il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti.
Il tema è trattato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella sentenza “Lirussi e Bizzaro” del 5 ottobre 1999 che, tra l’altro, sancisce che: “…un’operazione temporanea di raggruppamento di rifiuti effettuata, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, costituisce un’operazione di deposito temporaneo e non di deposito preliminare” e, ancora, “…l’operazione di deposito temporaneo avviene prima dell’operazione di raccolta che, ai sensi dell’art. 1, lettera d) della direttiva 75/442, è la prima delle operazioni di gestione dei rifiuti” e, ancora, “Di conseguenza, il deposito temporaneo precede un’operazione di gestione e, in particolare, l’operazione di raccolta dei rifiuti e costituisce un’operazione preparatoria ad una delle operazioni di recupero o di smaltimento… omissis …Pertanto il deposito temporaneo dei rifiuti, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, dev’essere definito come un’operazione preliminare ad un’operazione di gestione dei rifiuti(…)”.
L’art. 266, comma 4 del D.gs. 152/06 ha posto non pochi dubbi interpretativi.
La norma sancisce che “I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività”.
Si è ampiamente dibattuto in ordine alla valenza della espressione “si considerano prodotti” che, autorevolmente, viene qualificata “fictio juris” da intendersi quale valvola di apertura introdotta dal legislatore al fine di far rientrare nella disciplina normata le fattispecie concrete astrattamente rimaste esterne alla previsione legislativa.
L’espressione “si considerano prodotti” dunque, determina la possibilità di estendere i precetti normativi dettati in riferimento alla produzione del rifiuto anche alla fattispecie dell’attività di manutenzione posto che la produzione del rifiuto “si considera” realizzata presso il manutentore.
In ordine alla detta estensione dei precetti normativi alla attività di manutenzione la dottrina offre due possibili profili di interpretazione tra loro contrapposti:
· la possibilità che l’espressione “si considerano prodotti” identifichi la ubicazione del deposito temporaneo connesso alle attività di manutenzione, presso la sede del manutentore;
· la possibilità, alternativa alla prima, che la espressione della norma sia invece riferibile alla tenuta centralizzata, dunque presso il manutentore, dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti fuori sede.
In verità la prima ipotesi sarebbe in contrasto proprio con la normativa inerente la localizzazione del deposito temporaneo, mentre interpretazione in termini di centralizzazione della tenuta del registro non produce alcuna deroga dal precetto di gestione di tale documento.
La giurisprudenza interna è intervenuta indirettamente sul tema del deposito temporaneo dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione affermando che la regola generale è quella del “divieto di creazione del deposito temporaneo in luogo diverso da quello di produzione”.
“In tema di rifiuti, costituisce regola generale in tema di deposito temporaneo (art. 183, comma primo, lett. m) D.Lgs. 152/06) quella secondo cui lo stesso deve essere realizzato presso il luogo di produzione dei rifiuti, fatta eccezione per i rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione alle infrastrutture (…).” (Cass. Pen., Sezione III, nr. 33866 del 08 giugno 2007)“.
Alla regola generale, che prevede che il deposito temporaneo debba essere effettuato presso il luogo di produzione dei rifiuti, è stata introdotta un’eccezione dall’art. 230 D.Lgs. 152/06 relativamente ai rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture (…) detta eccezione non trova applicazione nel caso di rifiuti oggettivamente non riutilizzabili.” (Cass. Pen., Sezione III, nr. 9856 del 29 gennaio 2009).
In una più recente sentenza della Cassazione, la 37843 del 20/05/2014, si afferma che “il deposito temporaneo può essere effettuato solo nel luogo di produzione del rifiuto, dovendosi intendere, nella sua accezione più lata, quello che si trova nella disponibilità dell’impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione”.
Per la Suprema Corte, dunque, il deposito temporaneo è sempre quello effettuato sul luogo di produzione.
Nella sentenza n. 5916 del 10 febbraio 2015, tuttavia, la Cassazione ribalta tale indirizzo e, a fronte del detto nuovo orientamento, il Governo con il DL 92/2015, ha modificato la definizione di deposito temporaneo di cui all’art. 183 del D.Lgs. 152/06, specificando che il luogo in cui gli stessi sono prodotti è “da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti”.
Diviene pertanto legittimo anche il deposito temporaneo effettuato dal manutentore nel luogo di produzione del rifiuto (luogo in cui esercita la propria attività) in un’area concessa per lo scopo dal committente.
Nel merito si sono pronunciate, nello stesso senso, la Provincia di Vicenza nel 2008 e la Provincia di Brescia nel 2010 affermando che “L’articolo 266 comma IV del D.Lgs. 152/06 non esonera colui che esegue lavori di manutenzione dall’obbligo di compilare il formulario dei rifiuti prodotti dalla propria attività. I rifiuti da manutenzione al pari dei rifiuti da assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività solo ai fini della tenuta del registro di carico e scarico. Pertanto, i rifiuti derivanti da lavori di manutenzione possono essere tenuti in deposito temporaneo presso la sede dei singoli manutentori senza autorizzazione e nel medesimo luogo potranno essere conservati i registri di carico e scarico. La ratio della fictio juris introdotta dal legislatore è quella di evitare che il manutentore debba portare con sé il registro presso ogni luogo di manutenzione e che presso tale luogo debba essere ogni volta costituito un deposito temporaneo di rifiuti. La finzione legislativa non incide sulla disciplina del trasporto, anche perché il trasporto dei rifiuti da manutenzione non è elencato tra quelli esonerati dall’obbligo del formulario in base all’espressa previsione dell’art. 193 comma IV del D.Lgs. 193/06” dando, con ciò, indicazione d’obbligo dell’uso del formulario nell’accompagnamento dei rifiuti dal luogo di produzione alla sede del manutentore.

4. IL TRASPORTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE
Gli articoli 230 e 266 precitati se, da un lato, definiscono con chiarezza quali sedi possano essere considerate luogo di produzione e, conseguentemente, quale sia il luogo in cui deve essere tenuto il registro carico / scarico, dall’altro lasciano impregiudicato il tema inerente la necessità che il trasporto dal luogo di manutenzione alla sede del manutentore sia accompagnato dal FIR o meno.
Sul punto vi sono due orientamenti opposti:
a) Il FIR è necessario.
Ciò si desume dall’art. 193 comma I, D.L.vo 152 / 2006 secondo cui, tra l’altro: “per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212 comma 8, … i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione”;
Del pari, si desume dal il comma V del medesimo articolo che sancisce che: “le disposizioni di cui al comma I non si applicano al trasporto … di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi i modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di chilogrammi / litri trenta…”
E, ancora, la necessità del FIR, andrebbe dedotta a contrario dal fatto che, tra le esclusioni di cui al V comma precitato non rientrano i rifiuti da manutenzione.
b) Il FIR non è necessario.
L’orientamento sarebbe avallato:
dal fatto che l’art. 230, comma I, del D. Lgs. 152/06 ammetta, come luogo di produzione dei rifiuti di infrastrutture “il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la sua valutazione tecnica …”. Di contro, se fosse imprescindibile la redazione del FIR, il materiale trasportato sarebbe rifiuto sin dalla sua origine e il luogo di concentramento sarebbe equivalente a uno stoccaggio.
La possibilità del trasporto senza redazione di FIR sarebbe inoltre confortata dal fatto che il deposito temporaneo, ammesso presso il luogo di concentramento / sede del manutentore non può essere preceduto da un’operazione di trasporto in senso giuridico.
Da ultimo, la possibilità del trasporto senza FIR, andrebbe dedotta dal DM 145 / 98 che prevede:
· l’indicazione nella casella (2) “destinatario” dei dati relativi all’impresa che effettua il recupero o lo smaltimento.
· l’indicazione nella casella (5) se il rifiuto è destinato ad operazioni di recupero … smaltimento
· l’indicazione, nella casella (11) da parte del destinatario dei rifiuti se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto ….
Secondo questa tesi, le consequenziali fasi della raccolta e del trasporto, rientranti a pieno nella gestione del rifiuto, iniziano giuridicamente dopo il deposito temporaneo, tenuto presso il luogo di produzione, in questo caso coincidente con una sede diversa da quella di effettiva produzione del rifiuto.

5. LE LINEE GUIDA
In conclusione la produzione di un rifiuto non pericoloso prodotto da attività manutentiva può avvenire solo presso la sede legale od operativa dell’impresa, dove il titolare può esercitare il suo diritto / dovere di decidere sul disfarsi o meno dei materiali oggetto d’intervento. Per l’effetto è possibile il trasporto presso la sede, legale od operativa, di materiali od apparecchiature da sottoporre alla decisione del titolare del disfarsi e, in tal caso, non si è in presenza di trasporto di rifiuti.
Diversamente il trasporto presso la sede, legale od operativa, è escluso sia per i rifiuti pericolosi che per i rifiuti non pericolosi comunque non reimpiegabili, che non possono essere oggetto di decisione diversa dal disfarsi; tali rifiuti devono rimanere in deposito temporaneo presso il committente e possono essere trasportati a destinazioni autorizzate di recupero o smaltimento tramite trasportatore autorizzato accompagnati da formulario.
La tenuta e compilazione del registro carico e scarico può essere effettuata in modo centralizzato presso la sede legale od operativa.
Per i rifiuti raccolti presso i luoghi di attività manutentiva, la compilazione del formulario va fatta, a cura del trasportatore incaricato, indicando la ragione sociale dell’impresa manutentrice come produttore ed il luogo esatto di produzione del rifiuto nella riga “unità locale”.
Si ritiene comunque un obbligo di diligenza d’impresa, il trasmettere al titolare dell’azienda presso cui si è eseguita l’opera di manutenzione con cui si è prodotto il rifiuto, una fotocopia della IV copia del formulario a seguito del conferimento del rifiuto alla destinazione autorizzata prevista.
Il formulario è escluso relativamente ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi / litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lett. mm.
Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno, non eccedenti i trenta chilogrammi / litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi / litri complessivi l’anno.

Alessandro Bressi
avvocato

Fonti: Puntosicuro.it