Una tabella di confronto con evidenziate le modifiche e fornisce alcune indicazioni operative.
L’Unione Europea ha provveduto a rettificare la descrizione di diversi codici d’identificazione dei rifiuti, introdotto con un’apposita Decisione ora modificata.
Ricordiamo che la piena applicabilità dell’elenco definito con tale Decisione, è stata sia ribadita dal Ministero.
Queste modifiche sono già applicabili a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, cioè dal 06/04/2018.Riportiamo una tabella di confronto, in cui abbiamo evidenziato in grassetto le modifiche, ed alcune indicazioni operative.
Codice cer | Descrizione precedente | Descrizione modificata |
01 05 05* | Fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio | Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli |
02 02 | Rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale | Rifiuti della preparazione e della lavorazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale |
02 02 04, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05, 06 05 | Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti | Fanghi da trattamento in loco degli effluenti |
05 01 04* | Fanghi di alchili acidi | Fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione |
06 09 02 | Scorie contenenti fosforo | Scorie fosforose |
07 02 17 | Rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16 | Rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16 |
07 07 07* | Residui di distillazione e residui di reazione, alogenati | Fondi e residui di reazione, alogenati |
07 07 08* | Altri residui di distillazione e residui di reazione | Altri fondi e residui di reazione |
08 03 19* | Oli disperdenti | Oli dispersi |
09 01 05* | Soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore | Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto – fissaggio |
10 01 01 | Ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) | Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) |
10 01 15 | Ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04 | Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14 |
10 03 16 | Scorie diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15 | Schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15 |
11 01 11* | Soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose | Soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose |
11 01 12 | Soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11 | Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11 |
11 02 02* | Rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite) | Fanghi della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite) |
11 02 05* | Rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose | Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose |
11 02 06 | Rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05 | Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05 |
13 03 | Oli isolanti e oli termovettori di scarto | Oli isolanti o oli termoconduttori usati |
13 03 01* | Oli isolanti e oli termovettori, contenenti PCB | Oli isolanti o oli termoconduttori, contenenti PCB |
13 03 06* | Oli isolanti e termovettori minerali clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01 | Oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01 |
13 03 07* | Oli isolanti e termovettori minerali non clorurati | Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati |
13 03 08* | Oli sintetici isolanti e oli termovettori | Oli sintetici isolanti e oli termoconduttori |
13 03 09* | Oli isolanti e oli termovettori, facilmente biodegradabili | Oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente biodegradabili |
13 03 10* | Altri oli isolanti e oli termovettori | Altri oli isolanti e oli termoconduttori |
16 11 02 | Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 | Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurghiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 |
17 | Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) | Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno escavato proveniente da siti contaminati) |
17 05 | Terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio | Terra (compresa quella escavata proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio |
19 05 01 | Parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost | Parte di rifiuti urbani e simili non compostata |
19 05 02 | Parte di rifiuti animali e vegetali non destinata al compost | Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata |
19 10 03* | Frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze pericolose | Fluff – frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose |
19 10 04 | Frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, dierse da quelle di cui alla voce 19 10 03 | Fluff – frazione leggera e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03 |
20 03 06 | Rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico | Rifiuti della pulizia delle fognature |
Tra le varie modifiche, in particolare segnaliamo quelle riguardanti i seguenti codici:
– Capoconto 02 02: i codici si riferiscono ad attività di lavorazione, e non più di trasformazione, di carne e pesce;
– 11 01 12: il riferimento al codice 10 01 11 non è corretto in quanto non esiste. A nostro parere il codice corretto è il 11 01 11*;
– Capoconto 17: identifica ora rifiuti derivanti da operazioni di costruzioni e demolizione, pertanto slegato dalla tipologia d’impresa che li ha generati (es: impiantisti);
– 20 03 06: la nuova descrizione risulta più chiara ed attinente alle operazioni di manutenzione e spurgo delle fognature.
A nostro parere queste modifiche non dovrebbero incidere sull’assegnazione dei codici attualmente utilizzati. Consigliamo comunque di verificare che le nuove descrizioni rispondano alla reale situazione, in caso contrario potrebbe rendersi necessaria una riassegnazione dei codici.
In merito alla gestione dei documenti:
– Dall’entrata in vigore di queste rettifiche, su registri e formulari occorrerà utilizzare le nuove descrizioni. Nel caso dei registri di carico e scarico, per i rifiuti ancora in carico a nostro parere non occorre modificare le descrizioni già riportate sul registro, ma occorrerà utilizzare quelle nuove al momento dello scarico di tali rifiuti, indicando nelle annotazioni la modifica;
Fonti: Interpreta©, Puntosicuro.it