Una tabella di confronto con evidenziate le modifiche e fornisce alcune indicazioni operative.

L’Unione Europea ha provveduto a rettificare la descrizione di diversi codici d’identificazione dei rifiuti, introdotto con un’apposita Decisione ora modificata.

Ricordiamo che la piena applicabilità dell’elenco definito con tale Decisione, è stata sia ribadita dal Ministero.

Queste modifiche sono già applicabili a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, cioè dal 06/04/2018.Riportiamo una tabella di confronto, in cui abbiamo evidenziato in grassetto le modifiche, ed alcune indicazioni operative.

 

Codice cer  Descrizione precedente  Descrizione modificata
 01 05 05*  Fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio  Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
02 02  Rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale  Rifiuti della preparazione e della lavorazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
02 02 04, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05, 06 05 Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti  Fanghi da trattamento in loco degli effluenti
05 01 04*  Fanghi di alchili acidi  Fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
 06 09 02  Scorie contenenti fosforo  Scorie fosforose
 07 02 17  Rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16  Rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
 07 07 07*  Residui di distillazione e residui di reazione, alogenati  Fondi e residui di reazione, alogenati
 07 07 08*  Altri residui di distillazione e residui di reazione  Altri fondi e residui di reazione
 08 03 19*  Oli disperdenti  Oli dispersi
 09 01 05*  Soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore  Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto – fissaggio
 10 01 01  Ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)  Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
 10 01 15  Ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04  Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14
 10 03 16  Scorie diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15  Schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
 11 01 11*  Soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose  Soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
 11 01 12  Soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11  Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11
 11 02 02*  Rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)  Fanghi della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
 11 02 05*  Rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose  Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
 11 02 06  Rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05  Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
 13 03  Oli isolanti e oli termovettori di scarto  Oli isolanti o oli termoconduttori usati
 13 03 01*  Oli isolanti e oli termovettori, contenenti PCB  Oli isolanti o oli termoconduttori, contenenti PCB
 13 03 06*  Oli isolanti e termovettori minerali clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01  Oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
 13 03 07*  Oli isolanti e termovettori minerali non clorurati  Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
 13 03 08*  Oli sintetici isolanti e oli termovettori  Oli sintetici isolanti e oli termoconduttori
 13 03 09*  Oli isolanti e oli termovettori, facilmente biodegradabili  Oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente biodegradabili
 13 03 10*  Altri oli isolanti e oli termovettori  Altri oli isolanti e oli termoconduttori
 16 11 02  Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01  Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurghiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
 17  Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)  Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno escavato proveniente da siti contaminati)
 17 05  Terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio  Terra (compresa quella escavata proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio
 19 05 01  Parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost  Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
 19 05 02  Parte di rifiuti animali e vegetali non destinata al compost  Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
 19 10 03*  Frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze pericolose  Fluff – frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
 19 10 04  Frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, dierse da quelle di cui alla voce 19 10 03  Fluff – frazione leggera e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03
 20 03 06  Rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico  Rifiuti della pulizia delle fognature

Tra le varie modifiche, in particolare segnaliamo quelle riguardanti i seguenti codici:

– Capoconto 02 02: i codici si riferiscono ad attività di lavorazione, e non più di trasformazione, di carne e pesce;

– 11 01 12: il riferimento al codice 10 01 11 non è corretto in quanto non esiste. A nostro parere il codice corretto è il 11 01 11*;

– Capoconto 17: identifica ora rifiuti derivanti da operazioni di costruzioni e demolizione, pertanto slegato dalla tipologia d’impresa che li ha generati (es: impiantisti);

– 20 03 06: la nuova descrizione risulta più chiara ed attinente alle operazioni di manutenzione e spurgo delle fognature.

A nostro parere queste modifiche non dovrebbero incidere sull’assegnazione dei codici attualmente utilizzati. Consigliamo comunque di verificare che le nuove descrizioni rispondano alla reale situazione, in caso contrario potrebbe rendersi necessaria una riassegnazione dei codici.

In merito alla gestione dei documenti:

– Dall’entrata in vigore di queste rettifiche, su registri e formulari occorrerà utilizzare le nuove descrizioni. Nel caso dei registri di carico e scarico, per i rifiuti ancora in carico a nostro parere non occorre modificare le descrizioni già riportate sul registro, ma occorrerà utilizzare quelle nuove al momento dello scarico di tali rifiuti, indicando nelle annotazioni la modifica;

Fonti: Interpreta©, Puntosicuro.it