Un documento della SIML chiarisce il reale ruolo del medico competente nella gestione del processo vaccinale, in relazione all’obbligo vaccinale anti Sars Cov 2 introdotto dal DL 44 per gli operatori della sanità.

In relazione all’applicazione dell’obbligo vaccinale anti Sars Cov 2 introdotto dal DL 44 per gli operatori della sanità, ed ad alcune iniziative che hanno cercato di coinvolgere impropriamente i medici competenti delle Aziende Sanitarie pubbliche e private nella gestione dei dipendenti di tali aziende che rifiutano la vaccinazione, l’Ufficio di Presidenza della SIML ha ritenuto opportuno produrre un documento atto a chiarire il reale ruolo del medico competente nella gestione del processo vaccinale. Si ringrazia la dr.ssa Teresa Emanuele Coordinatrice Area Sorveglianza Sanitaria Lavoratori Sanità DIRMEI della regione Piemonte per la collaborazione fornita alla stesura del documento.

Ruolo del medico competente nella gestione del dato vaccinale nell’ambito sanitario ove si applica il dl 44/2021

Il D.L. 1° aprile 2021, n. 44 con la legge di conversione 28 maggio 2021 n. 76 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021) ha stabilito che gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.

In particolare L’art. 4 del suddetto DL ha previsto che “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.

La norma nei commi 4-5-6 ha definito nel dettaglio le modalità con cui l’accertamento dell’obbligo vaccinale deve essere espletato e i soggetti deputati a tale verifica. In particolare non è previsto che il medico competente entri nel processo di controllo dello stato vaccinale trattandosi di una attività ai fini di sanità pubblica.

La vaccinazione infatti costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati” (commi 1 e 2) per mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza costituendo di fatto un prerequisito generico alle attività assistenziali, mentre l’ambito di applicazione dell’attività del medico competente è la sorveglianza sanitaria ai sensi del DL 81/08 finalizzata alla tutela dello stato di salute dei lavoratori in relazione ai rischi professionali specifici.

L’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari è in linea con le indicazioni fornite nel documento noto come la “Carta di Pisa” sottoscritto dalla nostra società e da diverse altre società scientifiche.

I contenuti del DL 44 richiedono peraltro alcuni chiarimenti in relazione al ruolo del medico competente che in alcuni casi è stato erroneamente interpretato.

Contesti

Nel settore sanitario la vaccinazione anti SARS COV 2 rappresenta una misura di prevenzione del rischio di infezione all’interno delle complessive misure di tutela degli operatori sanitari ai sensi del DL 81/2008 e deve vedere necessariamente coinvolto nel processo gestionale il medico competente.

Per contro, nel piu’ ampio contesto delle misure emanate per far fronte all’attuale pandemia SARS-CoV-2 , il Piano strategico Vaccinazione anti-SARS-CoV-2 COVID-19, coordinato dal Ministero della Salute, del 12 dicembre 2020, afferma che il modello organizzativo vedrà via via una maggiore articolazione sul territorio, incluso il coinvolgimento degli ambulatori vaccinali territoriali, dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, della Sanità militare, e dei Medici Competenti delle aziende per coinvolgere nella campagna la popolazione lavorativa di tutti i contesti produttivi, con l’obiettivo di accelerare la campagna integrando le attività di Sanità Pubblica.

Nei settori non sanitari, la vaccinazione Anti Sars Cov 2 è pertanto intesa come un’opportunità per mitigare il rischio da infezione da Sars Cov 2 e non come rischio intrinseco al lavoro e l’adesione alla campagna vaccinale da parte delle aziende e dei medici competenti avviene su base volontaria, non essendo un obbligo sancito da norma.

In ambedue i casi il garante per la privacy afferma che “in tale quadro, le principali attività di trattamento dati – dalla raccolta delle adesioni, alla somministrazione, alla registrazione nei sistemi regionali dell’avvenuta vaccinazione- devono essere effettuate dal medico competente o da altro personale sanitario (il citato Protocollo prevede infatti il necessario coinvolgimento dei medici competenti o di altri operatori sanitari convenzionati ovvero il ricorso ai servizi territoriali di INAIL)” (chiarimento del garante della protezione dei dati personali n. 198 del 13 maggio 2021).

Il medico competente può pertanto avere in carico la gestione e l’archiviazione degli elenchi dei dipendenti vaccinati e le relative schede vaccinali, se la vaccinazione si è svolta in azienda o sotto la sua diretta supervisione.

Nello stesso documento il garante chiarisce che Il datore di lavoro non può acquisire neanche con il consenso del dipendente per il tramite del medico competente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali.
Lo stesso garante afferma che in questi contesti il tema del trattamento dei dati relativi alla vaccinazione potrà essere successivamente inquadrato nell’ambito della eventuale verifica dell’idoneità alla mansione specifica, esclusivamente nelle modalità previste per le visite ai sensi dell’Art. 41 dell’81/08 e che consente quindi al medico competente (e solo a lui), nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica della somministrazione dei vaccini, di emettere giudizi di idoneità parziale e/o inidoneità temporanee per i lavoratori non vaccinati (salvo che il rischio non possa essere ridotto con misure di protezione e/o organizzative alternative e di eguale efficacia) e comunque sempre e solo a tutela della salute dei lavoratori e non per attività inerenti la tutela della salute pubblica.

Il datore di lavoro, a propria volta, potendo venire a conoscenza del solo giudizio di idoneità alla mansione specifica e delle eventuali prescrizioni fissate dal medico competente come condizioni di lavoro, dovrebbe, in base al quadro normativo sopra delineato, attuare le misure indicate dal medico competente e, qualora venga espresso un giudizio di inidoneità o di idoneità con limitazioni alla mansione specifica, adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza (art. 42 d.lgs. n. 81/2008).

Eventuali trattamenti di dati personali inerenti alla vaccinazione di dipendenti sono allo stato consentiti esclusivamente nei limiti e alle condizioni delle richiamate disposizioni, che ne costituiscono la base giuridica.

Il D.L 44/2021, convertito nella Legge 76/2021 ha stabilito l’obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori del settore sanitario con l’obiettivo, come già sottolineato in precedenza, di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione di prestazioni di cura e assistenza . La norma non fa alcun riferimento al Dl 81/2008 ed al ruolo del medico competente e definisce un percorso chiaramente delineato e non interpretabile che attribuisce i compiti di gestione dell’obbligo vaccinale alle ASL territorialmente competenti per residenza dell’operatore sanitario, agli ordini professionali quando previsti ed al datore di lavoro.

D’altra parte, l’intervento del medico competente è incompatibile con il suo ruolo di titolare dei dati vaccinali che, come ricordato, non possono essere trasmessi al datore di lavoro. Né si può ipotizzare che il medico competente diventi l’esecutore materiale dell’attivazione delle sanzioni previste dal DL 44, compito che il decreto attribuisce ad altre funzioni (ordini professionali e datore di lavoro). Qualsiasi modalità operativa diversa da quella prevista dalla norma vigente sarebbe oggetto di contenzioso con pochi dubbi sull’esito dello stesso.

Il medico competente non può pertanto essere considerato elemento attivo all’interno del processo previsto dal DL 44 per diversi motivi:
1. Non può trasmettere – come indicato dal garante – informazioni al datore di lavoro relative allo stato vaccinale dei dipendenti delle aziende sanitarie
2. Non può essere considerata figura addetta all’applicazione delle previsioni del DL 44/2021
3. Nell’eventuale formulazione di un giudizio di idoneità può considerare solo gli aspetti relativi alla tutela della salute del lavoratore e non quelli inerenti ad aspetti di sanità pubblica

Inoltre, è da rimarcare che non sarebbe comunque possibile ai sensi del decreto 81/08 chiamare i lavoratori a visita per verifica/aggiornamento dell’idoneità basata solo sul dato vaccinale, che non si configura come una variata o nuova esposizione al rischio.

Pertanto, se la visita non è in scadenza il medico competente non puo’ arbitrariamente rivalutare l’idoneità dei soggetti non vaccinati. Qualora successive disposizioni normative mettessero in carico al medico competente la valutazione dello stato vaccinale dei lavoratori tenuti all’obbligo, mediante l’espressione del giudizio di idoneità, si potrebbe paradossalmente venire a creare una situazione premiale nei confronti di coloro che rifiutano il vaccino al di fuori dei casi previsti dall’art 4 comma 2. DL 44/2021.

In quest’ultimo caso, infatti, la formulazione del giudizio di idoneità nel contesto epidemiologico attuale potrebbe configurarsi come un giudizio di idoneità con esclusione dai contesti piu’ a rischio per la trasmissione da SARS Cov 2 (es. reparti Covid) oppure la prescrizione di dispositivi di protezione individuali aggiuntivi a tutela della salute individuale del lavoratore volontariamente non vaccinatosi. Questo avrebbe il paradossale risultato di consentire l’esclusione del personale volontariamente non vaccinatosi dai reparti maggiormente a rischio andando nella direzione opposta all’obbligo normativo, ovvero disincentivando la vaccinazione in tutti gli operatori (questo sarebbe un serio pericolo per l’assistenza qualora ci si trovasse di fronte a nuove ondate epidemiche, ma anche qualora fosse necessario sottoporsi periodicamente a richiamo vaccinale).

Inoltre, si avrebbe anche l’effetto di far ricadere la valutazione dell’idoneità nell’ambito di applicazione del DL 81/08, con il non desiderato risultato di obbligare il datore di lavoro ad individuare un’attività compatibile con lo stato di volontaria non vaccinazione del lavoratore, garantendogli la retribuzione della mansione di partenza secondo quanto sancito dal DL 81/08 e non le conseguenze previste dal DL 44/2021

Conclusioni
In conclusione, il medico competente non puo’ essere coinvolto nella verifica dello stato vaccinale dei soggetti obbligati perché la Legge non lo ha previsto e devono essere rigorosamente seguiti i passaggi previsti dalla norma che conducono a considerare chi non è vaccinato come non piu’ abilitato ad esercitare la professione sanitaria, in quanto la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e lo svolgimento delle prestazioni lavorative nei soggetti obbligati.

Il medico competente può essere invece proficuamente coinvolto nella rivalutazione dei nuovi profili di rischio in quei casi rari in cui sussistono delle controindicazioni oggettive di carattere sanitario alla vaccinazione certificate dal MMG, oppure nel caso in cui vengano individuate a livello aziendale delle mansioni/attività compatibili con lo stato di non vaccinazione volontaria degli operatori. In questi casi il Datore di Lavoro potrà inviare i lavoratori che saranno riassegnati ad attività non più di carattere sanitario, per rivalutazione presso il medico competente, a seguito del cambio del profilo di rischio.

Fonte: SIML, Puntosicuro.it