Un intervento si sofferma sulla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza con riferimento al ruolo e alle criticità di RLS aziendali, territoriali e di sito produttivo. Le responsabilità giuridiche e la valutazione dei rischi.
Sappiamo che per un’efficace gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro è importante, e riconosciuto dal D.Lgs. 81/2008, il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Infatti l’RLS non solo rappresenta e si fa portatore delle esigenze dei lavoratori, ma partecipa direttamente a molti aspetti essenziali della tutela della sicurezza e salute.
Per questo motivo ci soffermiamo sul recente convegno “Modelli di rappresentanza e forme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”, che si è tenuto a Pesaro il 30 settembre 2016. Un convegno organizzato da OPRAM (Organismo Paritetico Regionale Artigianato Marche) e coordinato del prof. Paolo Pascucci ( Università di Urbino Carlo Bo), che ha offerto diversi spunti di riflessioni sugli RLS e sul tema della rappresentanza in materia di salute e sicurezza.
Presentiamo oggi brevemente la relazione di Luciano Angelini (Prof. Aggregato di Diritto del lavoro, Università di Urbino Carlo Bo) relativa alle “Questioni aperte in materia di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza”.
La parte introduttiva si sofferma sull’articolo 9 dello Statuto dei lavoratori (I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica) indicando che, a parere del relatore, dopo l’emanazione del D.Lgs. 81/2008, “nel rapporto fra disciplina preesistente e il d.lgs. n. 81/2008, occorre innanzitutto preservare quest’ultimo; ogni normativa preesistente che si dovesse porre in contraddizione o fosse tale da comprometterne la piena esplicazione, andrebbe per ciò soltanto considerata superata”.
Le nuove norme sui RLS costituiscono in realtà una “disciplina in sé esaustiva e compiuta, che non concede alcuno spazio alla disciplina statutaria. Una compiutezza ed esaustività cui concorre in modo determinante la forte legittimazione attribuita alla figura dei RLST, a cui è stato affidato il decisivo compito di assicurare la presenza di una rappresentanza che possa esercitare i diritti collettivi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in tutti i casi in cui i lavoratori non avessero provveduto ad eleggere e designare i rappresentanti aziendali”.
Riguardo agli RLS territoriali si indica che non sorprende “che sia stata proprio la contrattazione del settore edile e dell’artigianato a valorizzare al massimo le potenzialità offerte dalla rappresentanza territoriale, spingendosi fino al limite massimo consentito dalla normativa a giudizio di alcuni, oltrepassando quel limite per altri”.
A questo proposito si indica che “ai sensi dell’art. 2 dell’ Accordo applicativo del decreto legislativo 81/2008 e smi nel settore dell’Artigianato del 2011, il RLS territoriale, operante nell’ambito del sistema della bilateralità artigiana, individua la forma di rappresentanza degli interessi collettivi in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori più adeguata per le aziende del settore. Le parti stipulanti sono impegnate a far sì che tale modello si affermi in modo generalizzato nelle imprese che occupano fino a 15 lavoratori: qualora dovessero risultare costituiti RLS aziendali, gli stessi continueranno ad operare sino alla fine del loro mandato e potranno essere rieletti soltanto se adeguatamente formati e se le parti sociali di riferimento riterranno di proseguire con tale tipologia di rappresentanza”.
Rimandando ad una lettura integrale della relazione, che si sofferma anche su vari altri aspetti correlati agli accordi interconfederali, riprendiamo alcune considerazioni sull’RLS di Sito produttivo.
Il relatore ricorda innanzitutto che la contrattazione collettiva dell’edilizia propone di “favorire un effettivo sostegno ai RLS da parte dei RLST attraverso forme di più o meno stringenti di coordinamento”. Ed infatti il buon coordinamento anche “della funzione rappresentativa costituisce uno degli strumenti strategici che il legislatore (e la stessa contrattazione collettiva), hanno indicato per dare maggiore efficacia ed effettività alla rappresentanza collettiva, soprattutto quando questa deve svolgersi in contesti difficili, perché caratterizzati da realtà molto complesse e articolate”.
E a questo proposito si ricorda che una delle più novità del d.lgs. 81/2008 in tema di rappresentanza collettiva è l’istituzione della figura del RLS di Sito produttivo, “chiamata ad operare in grandi contesti produttivi a elevata complessità organizzativa e gestionale, connotati dalla compresenza di più aziende o cantieri, nei quali possono svilupparsi diverse problematiche legate ai processi d’interferenza delle lavorazioni e al rilevante numero di addetti mediamente operanti, tra cui rientrano sicuramente i porti, i centri intermodali di trasporto, gli impianti siderurgici, i grandi cantieri”. E il relatore esprime il suo convincimento in merito alle grandi potenzialità che la figura del RLS di sito produttivo potrebbe realizzare nel caso si riuscisse a prevedere, da un lato, l’obbligatorietà della sua elezione/individuazione, oggi lasciata alla mera iniziativa dei soli RLS designati o eletti nelle aziende operanti nel Sito e, dall’altro lato, di formalizzare l’allargamento dell’ambito di competenza di questa rappresentanza, ora delimitato attorno alla nozione tassativa di ‘Sito produttivo’, così da ricomprendervi anche altre (ora) comuni forme di ‘interconnessione organizzativa’ fra imprese, con particolare attenzione alla realtà dei gruppi e delle reti, dove è particolarmente importante presidiare le attività ‘integrative’ di cooperazione e di coordinamento della rappresentanza aziendale, specie quando si tratta di controllare e promuovere misure relativamente a appalti o somministrazioni”. (vedi art. 26 del d.lgs. n. 81/2008).
Dopo aver affrontato il tema dell’informazione sul modello di rappresentanza adottato nell’impresa, la relazione si sofferma anche sulle modalità di consultazione del RLST in tema di valutazione dei rischi.
Anche perché pur essendo identiche le prerogative di cui godono, “RLS aziendali e RLS territoriali eserciteranno in modi inevitabilmente diversi il loro ruolo di rappresentanza. Di ciò ben consapevole, il legislatore ha giustamente chiamato in causa la contrattazione collettiva, affidandole il compito di stabilire modi e forme che potessero rendere più efficaci ed effettive le prerogative indistintamente indicate dall’art. 50 del d.lgs. n. 81/2008, quando esercitate dal RLS aziendale, ma soprattutto quando ad agire sia il RLST”.
La relazione, che si sofferma anche sul concetto di “consultazione” (“forma di partecipazione ‘debole’, che si traduce nel diritto del consultato di esprimere un parere preventivo, di cui il consultante potrebbe eventualmente non tenere conto”) indica che le disposizioni legislative e contrattuali “prefigurano un processo dinamico che, in linea con l’obiettivo del continuo miglioramento delle condizioni di sicurezza perseguito dal d.lgs. n. 81/2008, deve realizzare un costante dialogo e un proficuo confronto tra i vari attori del sistema di prevenzione, in perfetta coerenza con la prospettiva partecipata imposta dalle direttive comunitarie”. E in questo senso “l’obbligo di consultazione potrà dirsi assolto dal datore di lavoro quando, una volta che egli abbia inviato all’OP (Organismo Paritetico, ndr) la documentazione necessaria (punti 2.1.13 e 2.1.16 dell’Accordo applicativo), il RLST, presane visione, sia stato messo effettivamente nelle condizioni di eseguire tutte le verifiche del caso – compresi eventuali accessi in azienda – così da poter esprimere il proprio parere sulle varie attività previste dallo stesso art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 81/2008”.
La relazione affronta poi il ruolo dei RLS nell’implementazione ed efficace attuazione dei modelli organizzativi e si sofferma infine anche sul tema delle responsabilità giuridiche di tipo penale, amministrativo, civile, non dimenticando di considerare quelle di natura professionale/disciplinare.
Si constata che nell’ambito della normativa prevenzionale di legge, “ RLS e RLST non risultano essere quasi mai destinatari di norme imperative che impongano loro determinati obblighi di comportamento, fatta eccezione per il rispetto delle disposizioni sulla privacy e sul c.d. ‘segreto industriale’, in relazione alle informazioni contenute nel DVR, DUVRI e in ordine ai processi lavoratori di cui siano venuti a conoscenza durante la funzione rappresentativa (art. 50, comma 6). Circa la violazione di tali precetti, in mancanza di sanzioni penali e amministrative, in capo ai RLS è astrattamente configurabile una responsabile civile per il risarcimento del danno ingiusto effettivamente cagionato al datore di lavoro per la condotta imprudente eventualmente tenuta”.
E “fatto dunque salvo tutto ciò che implica l’esercizio diretto della funzione rappresentativa, sembrano sussistere fondati profili di responsabilità giuridicamente rilevanti riguardanti i Rappresentanti dei lavoratori relativamente a quella che potremmo definire la loro dimensione ‘professionale/disciplinare’”.
A questo proposito e in conclusione viene operata una distinzione:
– RLST: “analizzando i tanti protocolli o accordi collettivi” si segnala come spesso si preveda “non soltanto la possibilità che il loro mandato possa essere revocato prima della scadenza, ma anche che essi decadano dall’incarico a fronte di violazioni previste dalla legge o negli stessi accordi, tra cui rientrano, per fare qualche esempio, obblighi informativi o di partecipazione a incontri periodici previsti nell’ambito degli OP, nonché il rispetto della programmazione concordata relativa ad accessi, visite e consultazioni. In alcuni accordi si precisa che la decadenza dall’incarico si applicherà in tutti i casi in cui i RLST facciano un uso non strettamente connesso alla loro funzione o in violazione del segreto industriale delle notizie di cui siano venute a conoscenza, oppure svolgano attività di carattere sindacale o abusino della loro posizione per ottenere vantaggi per sé o per altri”;
– RLS aziendale: pur mancando una specifica casistica giurisprudenziale, è possibile sostenere che, “rispetto a qualunque altro lavoratore, le responsabilità incombenti sul lavoratore che riveste anche la funzione di RLS aziendale assumano profili inevitabilmente più ampi e richiedano livelli di diligenza più elevati”. E ciò – conclude il relatore – sia ai sensi del citato art. 20, comma 1, “dove, tra i criteri di valutazione della colpa professionale, si richiama esplicitamente la formazione ricevuta (dal lavoratore), ma anche con riferimento all’art. 20, comma 2, lett. e), secondo cui (qualunque lavoratore) deve segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, segnalare qualsiasi eventuale condizione di pericolo grave e incombente di cui sia venuto direttamente a conoscenza o di cui abbia ricevuto notizie dai colleghi in quanto RLS, dovendosi adoperare anche direttamente, in caso di urgenza, sempre nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, alla sua eliminazione o riduzione”.
“ Questioni aperte in materia di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza”, a cura di Luciano Angelini (Prof. Aggregato di Diritto del lavoro, Università di Urbino Carlo Bo, Condirettore Osservatorio Olympus), intervento al convegno “Modelli di rappresentanza e forme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”
Fonti: Puntosicuro.it, Olympus