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La Cassazione annulla la sentenza della Corte d’Appello che ha assolto un datore di lavoro per l’infortunio di un lavoratore caduto dal trattore non protetto perché esonerato. Ravvisata comunque la violazione dell’art 2087 cc. Di G.Porreca.

Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 36348 del 28 agosto 2014 – Presidente Zecca – Relatore Massafra – Ric. Procuratore Generale.

Commento a cura di Gerardo Porreca.

La sentenza riguarda il caso di un infortunio occorso ad un trattorista deceduto a seguito della caduta da un trattore che stava guidando mentre era intento a dei lavori di preparazione alla semina in un fondo di proprietà del suo datore di lavoro. Sia il Tribunale che la Corte di Appello avevano assolto il datore di lavoro in quanto il trattore, benché privo dei dispositivi di sicurezza costituiti da una cintura di sicurezza e da un sistema antiribaltamento del mezzo, era esonerato al momento dall’adeguarsi alle disposizioni di legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 626/1994 in attesa della emanazione delle previste Linee Guida che sono state emanate successivamente alla data dell’infortunio purché il datore di lavoro adottasse delle misure alternative provvisorie che nel caso in esame sono risultate essere state attuate.

La suprema Corte, su ricorso presentato da parte della pubblica accusa, ha ritenuto di annullare la sentenza di assoluzione emanata dalla Corte di Appello essendo il trattorista caduto non per il ribaltamento del mezzo o per asperità e irregolarità del terreno ma per un malore che lo aveva colto mentre era alla guida del mezzo ma, accettando la richiesta formulata dal ricorrente, ha comunque ravvisato nell’accaduto una violazione alla generale e residuale disposizione di cui all’art. 2087 del codice civile che onera il datore di lavoro di una particolare e qualificata prudenza e che gli impone di predisporre le misure idonee a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.

Il caso e il ricorso in Cassazione
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello ha fatto ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa dalla stessa Corte con la quale è stata confermata una sentenza del Tribunale che ha assolto il rappresentante legale di una Cooperativa agricola a r. l., non costituendo il fatto reato, dal delitto di omicidio colposo, con violazione delle norme antinfortunistiche (art. 589 comma 2 c.p. in relazione agli artt. 4 comma 5 lettera B) e 35 del D. Lgs n. 626/1994) in danno di un trattorista agricolo dipendente dalla Cooperativa stessa. Il lavoratore, mentre effettuava dei lavori di solcatura di un appezzamento di terreno agricolo per la preparazione alla semina tramite un trattore cingolato munito di accessorio agricolo (cosiddetto “Tiller), è caduto dal trattore stesso, rimanendo agganciato al Tiller e, trascinato per circa 20 m, è deceduto per arresto cardiocircolatorio con gravissimo trauma cranico.

La Corte territoriale, benché il trattore non fosse stato modificato (con cinture di sicurezza e cabina o telaio antiribaltamento) secondo le disposizioni del D. Lgs n. 626 del 1994 relative all’adeguamento dei trattori agricoli per evitare ribaltamenti, imposto entro giugno 2001, in quanto con una circolare dei Ministero del Lavoro del 16.3.2005 vi era stato un rinvio dell’adeguamento all’emanazione delle Linee-Guida (elaborate successivamente all’evento solo nel 2007 con la circolare n. 3 del 28.3.2007 del medesimo Dicastero) a condizione che venissero adottate alcune misure alternative quali l’impiego di lavoratori esperti e la ricognizione delle condizioni del terreno, allo specifico fine di prevenire ribaltamenti, e considerato che il datore di lavoro aveva adempiuto alla scelta di un lavoratore esperto corrispondente alle connotazioni dettate e visto che era rimasto vittima di una caduta dal trattore per un malore improvviso, come ipotizzato dal medico legale, aveva ritenuto che l’imputato non potesse essere ritenuto responsabile del decesso del trattorista poiché il nesso causale tra condotta del datore di lavoro e l’evento letale per l’eventuale omessa predisposizione di misure di prevenzione doveva essere valutato, al pari della colpa “per assunzione”, in termini di prevedibilità.

La ricorrente Parte pubblica, allegando al ricorso varia documentazione, ha comunque riscontrato una violazione di legge e ha messo in evidenza che il lavoratore non sarebbe in ogni caso caduto dal trattore, che non si era ribaltato, se lo stesso fosse stato dotato di cinture di sicurezza o di altro mezzo di ritenuta ed ha richiamato, al riguardo, la norma di chiusura di cui all’art. 2087 c.c. che, nello stabilire in via generale e sussidiaria l’obbligo dei datore di lavoro di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, prescinde dall’adozione di specifiche misure dettate da norme antinfortunistiche.

Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso perché ritenuto fondato e ha annullata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di provenienza per nuovo giudizio.

Invero, ha osservato la suprema Corte, non è risultato che fosse stata accertata la reale e primaria causa della morte del trattorista e cioè se in diretta dipendenza della caduta dal trattore e successivo trascinamento ad opera del “Tiller”, ovvero, già prima di tale caduta, a causa dell’improvviso malore i cui segni premonitori (dolori al petto, alle spalle e su tutto il corpo) erano stati già percepiti dai testi-colleghi di lavoro. Solo in tale ultima ipotesi, secondo la Sez. IV, (determinata, come indicato dal consulente da una cd. “aritmia maligna”) avrebbe potuto ritenersi con certezza l’assenza di nesso causale tra condotta dell’imputato e l’evento. Dalle considerazioni del medesimo consulente tecnico era comunque risultato che il lavoratore era sopravvissuto diversi minuti (circa 45) dopo la caduta dal trattore sicché l’ipotesi predetta si doveva necessariamente scartare. Comunque ha sostenuto la Sez. IV la caduta dal trattore è stata indubbiamente determinata dal predetto malore in una all’assenza di cinture di sicurezza ovvero di altro mezzo di trattenuta o cabinato di protezione, come successivamente accertato.

Ora, benché il trattore, ha sostenuto ancora la suprema Corte, non fosse stato modificato in ottemperanza a quanto imposto dal D. Lgs. del 1994 relativo all’adeguamento dei trattori agricoli per evitare ribaltamenti perché con la circolare dei Ministero del Lavoro del 16.3.2005 l’adeguamento stesso era stato rimandato a dopo l’emanazione delle Linee Guida ISPESL, elaborate solo nel 2007 con la circolare n. 3 del 28.3.2007 del medesimo Dicastero, “la condotta del datore di lavoro, che pur si attenne alle misure alternative da adottare nel frattempo (secondo quanto raccomandato dalla circolare del 2005), quali l’impiego di lavoratori esperti (come appunto era la vittima) e la ricognizione delle condizioni del terreno, allo specifico fine di prevenire ribaltamenti, non può ritenersi esente da censure dal momento che le misure di prevenzione antinfortunistica di cui alle circolari del Ministero del Lavoro sono di natura palesemente specifica in quanto finalizzate alla tutela del trattorista da eventuali ribaltamenti del mezzo per asperità o irregolarità del terreno o altra causa, ma non già dalla caduta dal posto di guida dipendente dalle più disparate cause, tra cui quella riconducibile ad un improvviso ed inevitabile malore, benché le misure già previste dal D. Lgs. n. 626 del 1994 (cintura di sicurezza abbinata ad una cabina o telaio protettivo), non tempestivamente adottate, sarebbero state comunque idonee a scongiurare la caduta dal mezzo per qualsiasi causa anche diversa dal ribaltamento del mezzo”.

“Correttamente quindi”, ha così concluso la Corte suprema, “come rappresentato dalla Parte pubblica ricorrente, deve ravvisarsi la violazione della generale e residuale disposizione di cui all’art. 2087 c.c. (e la conseguente carenza motivazionale sul punto) che onera il datore di lavoro di una particolare e qualificata prudenza imponendogli di predisporre le misura idonee a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratore: da individuarsi, nel caso di specie, nel montaggio di cinture di sicurezza o nell’applicazione di altro mezzo di trattenuta”.

 

Fonti: Puntosicuro.it