Nelle esercitazioni militari e nelle simulazioni belliche, pur in presenza delle situazioni di rischio legate alle particolari operazioni, vanno comunque rispettate le regole democratiche e l’esigenza di non mettere a repentaglio delle vite umane.
Non sono molte le sentenze della Corte di Cassazione che hanno riguardato la sicurezza sul lavoro nell’ambito delle Forze Armate e in questa occasione, in particolare, la stessa è stata interessata per un incidente avvenuto in un aeroporto dell’aviazione militare durante una esercitazione nel corso della quale è rimasto vittima un caporalmaggiore, incidente provocato da un Maggiore pilota che alla conduzione di un elicottero ha colpito, per un errore di manovra, con l’estremità delle pale del mezzo un altro militare a bordo di una camionetta che l’elicottero stesso avrebbe dovuto costringere a fermarsi per effettuare un controllo. Il maggiore era stato ritenuto colpevole di omicidio colposo per avere provocato l’evento pur essendo dotato di una lunga esperienza di volo e pur essendo a conoscenza delle limitate dimensioni dell’aeroporto che aveva resa più difficoltosa la manovra. Il pilota ha sostenuto, a propria difesa, che durante le esercitazioni e durante una simulazione di una operazione di guerra sono naturalmente prevedibili delle situazioni di particolare pericolo. La Corte suprema non ha però condivisa l’osservazione avanzata dal militare per cui ha confermata la sentenza di primo e secondo grado emessa nei suoi confronti. La stessa ha precisato in merito che nelle esercitazioni militari e nelle simulazioni belliche, pur se si è in presenza di situazioni di rischio legate alle particolari operazioni che vengono effettuate, vanno sempre rispettate comunque le regole democratiche e l’esigenza di non mettere a rischio delle vite umane.
Il fatto, l’iter giudiziario e il ricorso in cassazione
La Corte di appello ha integralmente confermata la sentenza con la quale il Tribunale aveva riconosciuto un Maggiore dell’aviazione militare responsabile del reato di omicidio colposo, condannandolo alla pena di quattro mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, e, in solido con il Ministero della Difesa di cui l’imputato era dipendente al momento del fatto, al risarcimento dei danni, in forma generica nei confronti della parte civile con assegnazione di una provvisionale nonché alla rifusione delle spese processuali.
Secondo la ricostruzione del fatto accertata dai Giudici di merito in un aeroporto era in corso un’esercitazione dell’aviazione militare, nel corso della quale alcuni elicotteri avrebbero dovuto far fermare una colonna di cinque veicoli militari per simulare un controllo allorquando ad un certo punto un elicottero, pilotato dall’imputato, avrebbe dovuto planare sui veicoli ed atterrare davanti al mezzo di testa, per arrestarne la marcia della colonna. Nell’effettuare tale manovra l’ elicottero, eseguendo anticipatamente e a quota troppo bassa una virata verso destra con inclinazione molto accentuata, urtava con l’estremità delle pale una camionetta con a bordo, seduto accanto al conducente, un caporalmaggiore che, colpito alla testa, era deceduto.
Il Maggiore era stato ritenuto colpevole di omicidio colposo, per colpa generica, per avere, in buone condizioni ambientali e di visibilità, effettuato una manovra errata, anticipando la virata a destra spazialmente (di 10-15 metri) e temporalmente (di 2-3 decimi di secondo), così effettuando un angolo più stretto e, in conseguenza, scendendo a un metro e mezza da terra anziché, come previsto, a cinque metri, urtando con le pale il veicolo e provocando così la morte del militare.
Avverso la sentenza del Tribunale hanno ricorso per cassazione della sentenza l’imputato e il Ministero della difesa, quale responsabile civile, i quali si sono affidati ad una pluralità di motivi. A sua difesa l’imputato ha sostenuto in particolare che l’esercitazione militare che era in corso era tesa a riprodurre il più fedelmente possibile le condizioni reali esistenti in caso di conflitto armato e altresì che la commissione amministrativa di inchiesta istituita dopo l’incidente aveva escluso la sua responsabilità affermando la correttezza della manovra posta da lui in essere. Ha sottolineato altresì che gli spazi dell’area aeroportuale in cui avvenivano le manovre erano limitati e inadeguati per lo svolgimento della simulazione e che la luminosità non era ottimale al momento dell’incidente.
Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, dopo aver constatato che il reato era ormai prescritto, ha osservato che i Giudici di appello avevano riesaminato lo stesso identico materiale probatorio già sottoposto al Tribunale, senza operare richiami a dati probatori non esaminati dal primo giudice e non ne avevano introdotti di nuovi e, dopo aver preso atto delle censure degli appellanti, erano giunti alla medesima conclusione della sussistenza di penale responsabilità dell’imputato. Ha ritenuto altresì la suprema Corte che la sentenza impugnata non contenesse alcun travisamento della prova o dei fatti e che la decisione impugnata avesse retto al vaglio di legittimità, non palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione.
Secondo la suprema Corte, peraltro, i Giudici di merito avevano adeguatamente illustrato, con profusione di argomenti, che il vizio di fondo della tesi difensiva, peraltro in larga parte impostata sul valutazioni soggettive di testimoni militari e sull’esito di un’indagine amministrativa interna ordinata dallo stesso ente chiamato a rispondere come responsabile civile, era stata concentrata nell’analisi minuziosa degli ultimi attimi della complessa e pericolosa manovra, quando ormai, in effetti, non c’era più nulla da fare per correggere la rotta, trascurando tuttavia l’errore commesso “a monte”, cioè al momento di inizio della manovra discensionale, sicuramente riconducibile a colpa (imperizia) del pilota, che aveva agìto in maniera tale da non rispettare la distanza di cinque metri dal suolo e era sceso con l’elicottero a 150 centimetri da terra, cioè all’altezza del tetto dei veicoli, al cui interno erano gli altri soldati. La suprema Corte ha quindi ritenuto che il ragionamento fatto dalla Corte territoriale fosse stato logico, coerente ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità.
La Corte di Cassazione ha quindi concluso mettendo in evidenza che, da quanto risultato, l’imputato era un pilota assai esperto e che era a conoscenza delle limitate dimensioni dell’aeroporto nel quale i militari svolgevano l’esercitazione e ha puntualizzato che, attesa la scala di valori tutelati dalla Costituzione, “una simulazione bellica, per quanto volta a riprodurre il più fedelmente possibile le condizioni di un effettivo conflitto armato, non deve mettere a repentaglio la vita o l’incolumità dei partecipanti, con la conseguenza che sarebbe stato legittimo il rifiuto, seppure proveniente da un militare, che ‘per statuto’ è tenuto all’obbedienza ma nell’ambito di un ordinamento che pur sempre deve improntarsi alle regole democratiche, di proseguire nell’attività di volo, ove giustificato dalla comprovata esigenza di non mettere a rischio vite umane”.
Alla luce di quanto sopra detto la suprema Corte ha annullata senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione, ha rigettato il ricorso dell’imputato agli effetti civili e ha annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili nei confronti del Ministero della difesa responsabile civile.
Fonti: olympus.uniurb.it, Puntosicuro.it