La sanzione da applicare per la violazione di una disposizione in materia di salute e sicurezza, anche se ha riguardato più lavoratori, è unica a meno che il legislatore non abbia indicato esplicitamente che vada applicata per ogni singolo lavoratore.
Riguarda questa recentissima sentenza della Corte di Cassazione le sanzioni da adottare nel caso che sia violata una disposizione che il legislatore ha posto a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e la corretta applicazione delle procedure di estinzione dei reati nella materia specifica della salute e sicurezza sul lavoro previste dal D. Lgs. 19/12/1994 n. 758 contenente le “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”.
Nel decidere sul ricorso presentato da un datore di lavoro nei confronti del quale l’organo di vigilanza aveva applicata una doppia sanzione avendo riguardato la violazione dallo stesso commessa due lavoratori che, benché adibiti al lavoro notturno, non erano stati sottoposti ai prescritti accertamenti preventivi volti a constatare l’assenza in capo agli stessi di controindicazioni a tale tipo di lavoro, la suprema Corte ha precisato chiaramente che la sanzione da applicare per la violazione di una disposizione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche se l’inadempienza ha riguardato più lavoratori, è comunque unica a meno che il legislatore non abbia esplicitamente indicato che la sanzione stessa vada applicata per ognuno dei lavoratori. Nel caso in esame, non avendo il contravventore provveduto, convinto che la sanzione fosse unica, a versare l’importo determinato dall’organo di vigilanza a titolo di oblazione, il Tribunale non ha ritenuto operante la causa estintiva ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 758/1994 e, considerando due le violazioni commesse, ha applicato l’aumento della pena a titolo di continuazione. Da qui il ricorso del contravventore alla Corte di Cassazione che ha annullata senza rinvio la sentenza impugnata avendo considerato estinto il reato che era stato contestato, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 758/1994.
Il caso, la condanna del Tribunale e il ricorso per cassazione
Il Tribunale ha condannato il legale rappresentante di un panificio, perché ritenuto responsabile della violazione del D. Lgs. n. 66 del 2003, art. 14 e 18 bis, per avere adibito al lavoro notturno due lavoratori senza avere effettuato i prescritti accertamenti preventivi periodici volti a constatare l’assenza in capo agli stessi di controindicazioni al lavoro notturno, alla pena, con l’aumento per la continuazione, di 4.000 euro di ammenda, assolvendolo dalla violazione contestata di cui al D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, perché il fatto non costituisce reato.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore e ha chiesto l’annullamento della sentenza, deducendo con un unico motivo di ricorso, la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all’erronea applicazione del D. Lgs. n. 758 del 1994, art. 21, e art. 81 c.p., comma 2. Lo stesso, a fronte dell’adempimento delle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza, aveva provveduto a pagare la somma di 1.032 euro, come determinata dall’organo medesimo mentre il Tribunale aveva ritenuto, erroneamente, non operante la causa estintiva, ai sensi dell’art 24 del D. Lgs. n. 758 del 1994 perché la misura dell’importo a titolo di oblazione avrebbe dovuto essere moltiplicato per due, essendo due i lavoratori impiegati senza accertamenti medici, ed essendo due le violazioni della normativa sulla sicurezza e salute del lavoro, da cui anche la previsione di un aumento a titolo di continuazione.
La decisione del Tribunale sarebbe stata fondata, secondo il ricorrente, su un’errata interpretazione della normativa di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 66/2003 ritenuto violato in quanto la violazione di legge nel caso di impiego in lavoro notturno di lavoratori senza accertamenti medici è da considerare unica e unica è la sanzione da comminare per la sua violazione, non essendo prevista che questa sia parametrata al numero di lavoratori impiegati. In ogni caso l’avere corrisposto la somma di denaro a titolo di oblazione nella misura di 1.032 euro, ha ancora sostenuto il ricorrente, avrebbe comunque avuto in ogni caso l’effetto estintivo con riguardo almeno ad una delle due violazioni.
Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione. Dalla sentenza impugnata, ha fatto notare la suprema Corte, è risultato che il ricorrente aveva provveduto ad ottemperare le prescrizioni impartite ai sensi del D. Lgs. n. 758 del 1994 ed aveva provveduto al pagamento della sanzione amministrativa di 1032 euro indicata nella diffida. Il procedimento di estinzione delle contravvenzioni, come disciplinato dal D. Lgs. n. 758 del 1994, ha ricordato la Sez. III prevede una articolata disciplina. in base alla quale nel caso in cui l’organo di vigilanza abbia accertato la commissione di un reato in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, lo stesso impartisce al contravventore, allo scopo di eliminare la contravvenzione, un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prescrizione con la quale l’organo può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
A mente dell’art. 21 dello stesso D. Lgs. n. 758 del 1994, entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione e quando risulta l’adempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione accertata. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza comunica al Pubblico Ministero l’adempimento alla prescrizione nonché l’eventuale pagamento della predetta somma mentre se risulta l’inadempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ne dà comunicazione al Pubblico Ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione. Secondo il disposto di cui all’art. 24, infine, se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine dallo stesso fissato e provvede al pagamento previsto dall’art. 21, comma 2, la contravvenzione si estingue e il Pubblico Ministero richiede l’archiviazione della notitia criminis.
Il Tribunale, ha evidenziato la suprema Corte, aveva escluso l’effetto estintivo sul rilievo che il contravventore non avrebbe corrisposto per intero la somma dovuta a titolo di oblazione, come indicata dalla Direzione del Lavoro, ma soltanto la metà, essendo due i reati da estinguere, perché erano due i lavoratori impiegati in orario notturno senza avere effettuato la visita medica. Il Tribunale stesso dunque non aveva ritenuto congruo il pagamento della somma di 1032 euro pari alla metà di quello indicato in diffida per cui non aveva ritenuto verificato l’effetto estintivo.
La disposizione di legge, ha precisato la Sez. III, nella parte precettiva fa chiaro riferimento all’obbligo di effettuare controlli preventivi e periodici della salute “dei lavoratori” addetti al lavoro notturno. La violazione è perciò unica indipendentemente dal numero di lavoratori impiegati e non sottoposti a visita medica, come evincibile dal tenore della disposizione il cui riferimento ai “lavoratori” non vale a giustificare l’interpretazione offerta dal Tribunale e in violazione al principio di legalità che regola la materia penale. A conferma di siffatta interpretazione sorregge anche la previsione sanzionatoria laddove non ancora al numero di lavoratori la violazione dell’art. 14, comma 1, contestata così come il legislatore ha fatto in altre previsioni di legge.
In definitiva la sanzione per la suprema Corte è unica e non commisurata ai lavoratori impiegati per cui la stessa Corte ha annullata la sentenza impugnata senza rinvio, essendosi verificato l’effetto estintivo previsto dall’art. 24 del D. Lgs. n. 758/1994 per avere il contravventore eliminata la violazione secondo le modalità prescritte dall’organo di vigilanza nel termine assegnatogli e per avere poi provveduto al pagamento della sanzione amministrativa nel termine prescritto.
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Fonti: Puntosicuro.it, Olympus.uniurb.it