L’esclusione della punibilità quando l’offesa, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, è di particolare tenuità ex art. 131 bis c.p. non si applica quando le norme violate incidono sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
Chiara e brevissima questa ordinanza della Corte di Cassazione che si è occupata dell’applicazione dell’art. 131 bis del codice penale secondo il quale, nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena, è esclusa la punibilità quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. La suprema Corte era stata chiamata ad esprimersi in merito a seguito del ricorso presentato da un imprenditore edile, condannato dal Tribunale di Bari con una ammenda per avere violato nel proprio cantiere delle norme in materia di sicurezza sul lavoro previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e riguardanti in particolare la sicurezza nell’utilizzo dei ponteggi e delle attrezzature di lavoro, e che, in applicazione del citato art. 133 bis c.p., aveva chiesto l’annullamento della sentenza.
La Corte di Cassazione, nel considerare inammissibile il ricorso perché con lo stesso veniva richiesta una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, ha precisato che quando le violazioni incidono sulla sicurezza dei luoghi di lavoro non possono ritenersi di particolare tenuità.
Il fatto, la condanna, il ricorso e le decisioni della Corte di Cassazione
Il Tribunale ha condannato un imprenditore edile alla pena di € 700,00 di ammenda relativamente ai reati, unificati dalla continuazione, di cui agli art. 81, 138 e 146 del D. Lgs. n. 81/2008. L’imputato ha proposto appello, trasmesso alla Corte di Cassazione, tramite il difensore, con distinti motivi di ricorso chiedendo l’assoluzione perché il fatto non sussiste, in relazione all’assenza in cantiere di operai al lavoro e per essere il fatto di particolare tenuità ex art. 131 bis del codice penale.
Con una propria memoria l’imputato ha insistito nell’ammissibilità del ricorso, rilevando anche l’errore risultato negli atti della propria data di nascita con la conseguenza che l’età più giovane avrebbe potuto incidere sulla particolare tenuità del fatto.
La suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, essendo i motivi dello stesso manifestamente infondati e generici. La stessa ha giudicata altresì la sentenza impugnata immune da contraddizioni o da manifeste illogicità e adeguata nelle motivazioni mettendo in evidenza che nel cantiere erano presenti operai, anche se non sul ponteggio. Relativamente poi all’applicazione dell’art. 131 bis del codice penale la Sez. VII ha evidenziato che nel caso in esame “le norme violate incidono sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e quindi non possono ritenersi di particolare tenuità”. L’errore della data di nascita,ì ha aggiunto ancora la suprema Corte, non ha comunque inciso sul giudizio del Tribunale che non ha riguardato l’età del ricorrente ma altri presupposti oggettivi.
In conseguenza della inammissibilità del ricorso la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e delle spese del procedimento,
Fonti: Gerardo Porreca, Puntosicuro.it, Olympus.uniurb.it