La Cassazione si è pronunciata sulla richiesta di risarcimento per danno alla salute (infarto) di un lavoratore “sottoposto per molti anni a un superlavoro”: i principi che regolano l’onere della prova e i precedenti giurisprudenziali. Con Cassazione Civile, Sez. Lav., 28 febbraio 2023 n. 6008, la Suprema Corte si è pronunciata sul danno da superlavoro.
Le carenze e le mancanze a livello di valutazione dei rischi, formazione specifica, Dispositivi di Protezione Individuale, visite mediche, sistemi di sicurezza, informazioni sui rischi specifici e coordinamento: casi giurisprudenziali.
Per la configurabilità di un illecito amministrativo imputabile a un ente ex d. Lgs. 231/2001 occorre provare che ci sia stata da parte di esso una “colpa di organizzazione” che ha avuto un’incidenza causale sulla verificazione del reato presupposto.
La Commissione Interpelli risponde al seguente quesito: un datore di lavoro può nominare più di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione? Le premesse, la normativa e le risposte della Commissione.
La mancata garanzia della presenza fisica degli addetti alle emergenze nei vari turni diurni e notturni, l’omessa comunicazione degli incarichi e la mancata formazione pur a fronte di designazione formale: sentenze di Cassazione Penale.
Il RSPP può essere considerato responsabile del verificarsi di un infortunio, anche in concorso col datore di lavoro, ogni volta che esso sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare.
Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione risponde dell’infortunio di un lavoratore dipeso da una condotta imprudente, trattandosi di una conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi.
Il preposto è deputato alla vigilanza dell’osservanza delle misure di prevenzione, atteso che lo stesso obbligo datoriale di vigilanza può ritenersi assolto solo in caso di attuazione di un sistema di controllo effettivo e adeguato al caso concreto.
Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell’ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un’oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d’ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell’assuntore dei lavori, rinunciando all’incarico ricevuto (così, Sez. 4, n. 46428 del 14/09/2018, A., Rv. 273991-01, con riguardo ad una fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del direttore dei lavori per aver consentito che questi iniziassero senza la nomina di un responsabile e senza la formazione di un documento di valutazione dei rischi, in zona soggetta a rischio di pericolo per la pubblica incolumità, dedotto in una ordinanza comunale interdittiva; cfr. altresì, in termini conformi, Sez. 4, n. 18445 del 21/02/2008, Strazzanti, Rv. 240157-01).
Il ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione del committente nella valutazione dei rischi da interferenze e quello dell’RSPP dell’appaltatore e del subappaltatore anche rispetto al POS: sentenze di Cassazione Penale.
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