Come utilizzare i modelli attualmente in uso dei registri di carico e scarico dei rifiuti, in attesa del nuovo registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.
In seguito alle modifiche apportate dal Decreto Legislativo n.116/2020 al cosiddetto Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo n.152/2006), viene completamente rivisto il sistema di tracciabilità dei rifiuti (registro di carico scarico, formulari e MUD) che viene integrato nel “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti” istituito dal D.L. 135/2018 e che sarà gestito dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
A tale scopo, con appositi Decreti Ministeriali saranno definite le modalità di compilazione dei registri di carico e scarico e dei formulari d’identificazione dei rifiuti, che saranno pertanto in formato digitale per i soggetti obbligati o che sceglieranno volontariamente di iscriversi al registro. Gli altri soggetti continueranno ad utilizzare questi strumenti in formato cartaceo.
Questi sistemi dovranno essere interoperabili con sistemi gestionali già utilizzati dagli utenti; una volta definite le caratteristiche del registro, sarà comunque previsto un periodo di sperimentazione ed un’iscrizione scaglionata nel tempo in base alle caratteristiche delle imprese.
Fino all’entrata in vigore di questi decreti attuativi continuano ad applicarsi i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto, ex Dm n. 145 e n. 148 del 1998.
Registri di carico e scarico dei rifiuti
Il D.Lgs 116/2020 ha completamento rivisto il sistema di tracciabilità dei rifiuti, integrando nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti l’attuale sistema costituito da registro di carico scarico, formulari e MUD.
Tuttavia, nell’attesa che venga definito il modello digitale, continueranno a utilizzarsi i modelli attualmente in uso, secondo le seguenti regole:
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DEL REGISTRO
Sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico:
– chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti, indipendentemente dalla tipologia di rifiuti
– commercianti ed intermediari senza detenzione di rifiuti, indipendentemente dalla tipologia di rifiuti
– enti e imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, indipendentemente dalla tipologia di rifiuti
– imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi
– imprese ed enti con oltre 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da:
- lavorazioni industriali (diversi dai rifiuti urbani)
- lavorazioni artigianali (diversi dai rifiuti urbani)
- attività di recupero e trattamento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti dall’abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie
– i consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituti per il recupero e il riciclaggio di imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, indipendentemente dalla tipologia di rifiuti
ESONERO DALLA TENUTA DEI REGISTRI
Sono esonerati dall’obbligo di tenuta del registro:
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- produttori iniziali, indipendentemente dal numero di dipendenti, di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da:
- attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 c.c., e della pesca
- attività commerciali
- attività di servizio
- attività sanitarie
- attività di demolizione, costruzione, scavo
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- produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi fino a 10 dipendenti provenienti da:
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- lavorazioni industriali (diversi dai rifiuti urbani)
- lavorazioni artigianali (diversi dai rifiuti urbani)
- attività di recupero e trattamento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti dall’abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie
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- imprese che applicano le procedure semplificate per la gestione dei RAEE di cui al DM 65/2010 che utilizzano lo schedario carico e scarico di cui all’allegato I dello stesso DM in sostituzione del registro rifiuti
- imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da loro stesse (iscritte alla cat. 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali)
- imprenditori agricoli con volume di affari fino 8.000 €/anno per la parte riguardante la produzione di rifiuti speciali pericolosi. Per la parte riguardante la produzione di rifiuti speciali non pericolosi, sono esclusi indipendentemente dal volume d’affari annuo.
In realtà, l’esonero dalla tenuta del registro per gli imprenditori agricoli è da considerare valida a prescindere dal volume d’affari anche per i rifiuti speciali pericolosi, in quanto viene ripresa la semplificazione prevista dalla L.221/2016 per tali soggetti e per le attività di servizio alla persona (si veda paragrafo successivo).
MODALITÀ ALTERNATIVE DI TENUTA DEI REGISTRI
Analogamente a quanto previsto per le esenzioni dal MUD per particolari soggetti, anche per la tenuta del registro di carico e scarico con modalità alternative viene ripresa la semplificazione prevista dalla L.221/2016.
Infatti, ai sensi dell’art.190 co.6 i seguenti soggetti:
– imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (quindi anche con volume d’affari oltre 8.000 €/anno),
– soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti speciali pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati,
– produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa,
possono adempiere all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e di presentazione del MUD con una delle seguenti modalità, tra loro alternative:
a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193;
b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183.
TEMPISTICHE DELLE REGISTRAZIONI
Nessuna modifica in merito alle tempistiche delle registrazioni:
- per i produttori iniziali, entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
- per i commercianti, gli imprenditori e i consorzi, entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
- per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
TENUTA DEI REGISTRI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA O LORO SOCIETÀ DI SERVIZI
Viene confermata la possibilità della tenuta dei registri da parte di Associazioni di categoria o loro società di servizi. Rispetto alle disposizioni precedenti, sono stati raddoppiati i limiti quantitativi annuali (20 t di rifiuti non pericolosi e 4 t di rifiuti pericolosi) entro i quali è possibile questa modalità di tenuta.
La compilazione viene sempre effettuata con cadenza mensile e presso la sede operativa dell’impresa dovrà essere mantenuta copia delle annotazioni o dovrà essere resa tempestivamente disponibile su richiesta degli organi di controllo.
CONSERVAZIONE DEI REGISTRI
I registri, integrati con i formulari, devono essere conservati per 3 anni dalla data dell’ultima registrazione e non più per 5 anni.
I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l’impianto.
Fonti: Puntosicuro.it, Gazzetta ufficiale, Interpreta®