Il regolamento n. 540/2014 del 16 aprile 2014 relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione entrerà in vigore dal 16 giugno 2014 ma si applicherà a partire dal 1° luglio 2016.
Riportiamo una notizia presentata da ARPAT (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana) relativa al nuovo Regolamento UE 540/2014 sul livello sonoro dei veicoli a motore e dei dispositivi silenziatori di sostituzione.
Entrerà in vigore il 16 giugno 2014 il nuovo Regolamento UE 540/2014 relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e dei dispositivi silenziatori di sostituzione.
Il Regolamento si applicherà a decorrere dal 1 luglio 2016, ma entrerà interamente in vigore a partire dal 1 luglio 2027 quando abrogherà la Direttiva 70/157/CEE che definisce il metodo di prova per le emissioni acustiche e che mira a ridurre le emissioni sonore da tutti i nuovi tipi di autovetture, furgoni, autobus, pullman, autocarri leggeri e pesanti.
Inoltre modifica gli allegati IV, VI e XI della Direttiva 2007/46/CE che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore.
Il Regolamento definisce i requisiti amministrativi e tecnici per l’omologazione UE di tutti i nuovi veicoli delle categorie M1, M2, M3, N1, N2 e N3, per quanto riguarda il loro livello sonoro e dei dispositivi silenziatori di sostituzione, e loro componenti, omologati come entità tecniche progettate e costruite per i veicoli delle categorie M1 e N1, al fine di semplificarne l’immatricolazione, la vendita e la circolazione all’interno dell’UE.
Secondo il Regolamento, dal 1° luglio 2016, gli Stati membri dovranno rifiutare, per quanto riguarda il livello sonoro ammissibile, di concedere l’omologazione UE a tutti quei dispositivi silenziatori di sostituzione, o loro componenti, che non saranno conformi alle prescrizioni del presente regolamento.
I costruttori garantiranno che i veicoli, il loro motore e i loro dispositivi di silenziamento siano progettati, costruiti e assemblati in modo da consentire che tali veicoli, durante il loro normale uso, siano conformi al presente regolamento, nonostante le vibrazioni a cui saranno intrinsecamente sottoposti.
Tra le altre cose il Regolamento stabilisce che:
a) le norme per automobili, furgoni, autobus e camion debbano essere attuate in tre fasi: (I) l’attuazione di nuovi metodi di prova nel 2016; (II) riduzione del rumore di 1-2 dB dal 2021-2023 per alcune categorie di veicoli, con scadenze diverse per le diverse categorie; (III) una ulteriore riduzione si attuerà tra il 2024 e il 2026, fatta eccezione per autobus e autocarri. Nel 2027, tutti i veicoli dovranno rispettare la riduzione di 2,6 dB;
b) tutti i nuovi veicoli elettrici e ibridi dovranno avere l’Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS)
c) i produttori ei distributori devono rendere note le informazioni sui livelli di rumorosità dei veicoli presso i punti vendita e nel materiale promozionale cartaceo ed elettronico, come brochure, volantini e cataloghi; un’etichetta sarà introdotta per informare i consumatori circa le emissioni sonore di un veicolo; le autorità pubbliche dovranno incoraggiare l’utilizzo di veicoli più silenziosi attraverso campagne di informazione, al fine di ridurre il rumore del traffico stradale;
d) la Commissione dovrà elaborare linee guida informative sulle migliori pratiche in materia di sviluppo tecnologico della qualità delle strade e una loro classificazione sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;
e) la Commissione deve presentare uno studio dettagliato sui limiti del livello sonoro entro 1° luglio 2021. Sulla base delle conclusioni dello studio, la Commissione potrà presentare una proposta legislativa.
Fonti: Arpat e Puntosicuro