Una raccolta di FAQ dell’ULSS 9 Treviso raccoglie le risposte a quesiti formulati dagli utenti sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Focus su valutazione dei rischi, POS e PSC
Pubblichiamo alcune risposte ai quesiti formulati dagli utenti sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e inoltrate allo sportello informativo dello SPISAL dell’ Azienda ULSS 9 Treviso, in materia di valutazione dei rischi, POS e PSC.
VALUTAZIONE DEI RISCHI – POS – PSC
D. Un’impresa costituita da due soci (SNC) senza dipendenti che opera in cantiere ha l’obbligo di predisporre il POS o essendo entrambi datori di lavoro possono essere considerati alla stregua dei lavoratori autonomi?
R. I soci sono equiparati ai lavoratori in base all’art. 2 comma a) del DLgs 81/08. Pertanto l’azienda è soggetta a tutti gli obblighi, compresa la redazione del POS.
D. L’impresa familiare ha l’obbligo di redigere il POS quando opera in cantiere ?
R. In base all’art. 96 comma 1 del DLgs 81/08, anche nel caso in cui nel cantiere operi una sola azienda, c’è l’obbligo di predisporre il POS. Se nel cantiere operano più imprese, il POS deve essere trasmesso al coordinatore per la sicurezza.
D. Un’impresa che ha meno di 10 addetti ed è già in possesso dell’autocertificazione della valutazione dei rischi, deve redigere il documento di valutazione dei rischi con le procedure standardizzate di cui all’art. 6 comma 8?
R. Entro il 31 maggio 2013, tutte le aziende con meno di 10 addetti che avevano facoltà di effettuare l’autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi hanno l’obbligo di redigere il documento con le procedure semplificate indicate dal Decreto 16 gennaio 2013.
D. L’impresa con meno di 10 addetti ha l’obbligo di redigere il POS quando opera in cantiere?
R. In base all’art. 96 comma 1 del DLgs 81/08, anche nel caso in cui nel cantiere operi una sola azienda, c’è l’obbligo di predisporre il POS. Se nel cantiere operano più imprese, il POS deve essere trasmesso al coordinatore per la sicurezza.
D. Opero con un’impresa familiare (moglie e due figli); ho l’obbligo di predisporre il documento di valutazione dei rischi?
R. Per i componenti della società familiare, se sussitono i requisiti previsti dall’art. 230-bis del codicie civile, si applica esclusivamente l’art. 21 del DLgs 81/08 (però, per le attività in cantiere edile, è obbligatoria anche la redazione del POS).
In pratica i lavoratori delle imprese familiari devono:
– utilizzare attrezzature conformi ai requisiti previsti dal titolo III del D.Lgs 81/08
– munirsi di dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi al titolo III capo II e utilizzarli correttamente
– munirsi di tesserino di riconoscimento durante i lavori in appalto o subappalto
D. ho una ditta individuale con un associato in partecipazione, devo fare la valutazione rischi?
R. Se l’associato in partecipazione non svolge attività lavorativa e non ci sono altri lavoratori dipendenti, l’unico obbligo è quello previsto dall’art. 21 del T.U in quanto il datore di lavoro è l’unico lavoratore e svolge l’attività in piena autonomia. Se l’associato presta la propria opera all’interno dell’azienda è a tutti gli effetti un lavoratore e quindi per il datore di lavoro (l’altro socio) scattano tutti gli obblighi previsti in caso di presenza di dipendenti, incluso quello della valutazione dei rischi.
D. Le aziende che prima del 31/05/2013 avevano effettuato l’autocertificazione della valutazione dei rischi devono redigere il documento (con le modalità standardizzate)?
R. tutte le aziende, comprese quelle che hanno già effettuato l’autocertificazione, devono elaborare il documento di valutazione dei rischi e non soltanto quelle nuove (aperte dopo il 01/06/2013).
D. In merito al rischio chimico …. come si può fare correttamente la valutazione del rischio di fronte a sostanze nelle cui schede di sicurezza aggiornate sono definiti i DNEL e DMEL secondo i limiti proposti dal regolamento REACH ma non i relativi TLV al fine di tutelare i lavoratori. Inoltre qualora vi fosse sulla sostanza sia il TLV che i DNEL /DMEL e i valori fossero discostanti quale limite dobbiamo tenere in considerazione?
R: I TLV ACGIH sono valori limite di soglia stabiliti per circa 500 sostanze chimiche che possono essere aerodisperse nell’ambiente di lavoro. Il DLgs 81/08 ha individuato come valori di riferimento i VLEP, riportati per un centinaio di sostanze nell’allegato XXXVIII del Decreto, a seguito della pubblicazione degli OELV da parte della UE. I VLEP sono valori di legge, mentre i TLV sono valori di riferimento per la buona pratica di igiene industriale. VLEP e OELV sono limiti stabiliti dalle autorità di regolamentazione dell’Italia e della UE e si avvalgono di un ampio contributo scientifico. I TLV sono stabiliti invece stabiliti dall’ACGIH e rappresentano la concentrazione di una sostanza dispersa in aria, intesa come media ponderata, all’interno della zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un determinato periodo di riferimento (8 ore o 15 min). Igienisti industriali e medici del lavoro concordano nelle seguenti affermazioni:
1. i valori limite non rappresentano un confine netto tra una concentrazione sicura ed una pericolosa;
2. al di sotto dei valori limite una piccola percentuale di esposti può avvertire disagio e/o subire un danno, in relazione alle caratteristiche individuali di reattività e/o predisposizione;
3. i valori limite derivano da esperimenti fatti su soggetti in condizione di salute ottimale, condizioni microclimatiche favorevoli, con un unico inquinante, con inquinante agente solo per via inalatoria, condizioni di lavoro leggero;
4. i valori limite non sono di fatto applicabili per agenti chimici cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione (ad es. formaldeide, ossido di Cr esavalente da saldatura acciaio inox, ecc.).
La Corte di Cassazione ha stabilito che “i valori limite vanno intesi come soglie di allarme, il cui superamento comporta l’avvio di un’ulteriore e complementare attività di prevenzione soggettiva…”. L’art. 2087 del Codice Civile sostiene che i datori di lavoro devono adottare la migliore tecnologia possibile; pertanto, se ci si preoccupa solo di non superare i TLV, si rinuncerebbe ad ogni tentativo di introdurre cambiamenti migliorativi tali da consentire di migliorare ulteriormente le condizioni di lavoro. DNEL e DMEL, stabiliti per i cancerogeni per i quali non è possibile stabilire adeguati livelli senza effetto, sono valori prodotti dai fabbricanti e dagli importatori di una sostanza chimica pericolosa, in ambito del Regolamento REACH, per quantitativi superiori a 10 tonn/anno. Le schede di sicurezza andranno integrate di questi valori di riferimento e degli scenari esposizione (Schede di sicurezza estese: SDSe), che descrivono il modo in cui il fabbricante/importatore raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l’esposizione delle persone (per qualsiasi via di esposizione, per lavoratori, consumatori, popolazione in generale) e dell’ambiente. Le esposizioni stimate per ciascun scenario previsto sono confrontate, anche attraverso l’utilizzo di modelli matematici, con valori di riferimento. sono i DNEL e i DMEL. Se l’utilizzatore a valle adotta le indicazioni di gestione del rischio contenute negli scenari di esposizione pertinenti con la sua attività, opera in presunzione di conformità al DNEL/DMEL. I livelli di esposizione, eventualmente misurati dal datore di lavoro, non sono confrontabili con i DNEL/DMEL, per la differente finalità e metodologia di elaborazione di questi Livelli rispetto a VLPE, OELV e TLV.
D. In merito alle firme sul documento di valutazione dei rischi e alla nomina di un RLS territoriale poniamo i seguenti quesiti:
• Le tre firme di DL, RSPP e MC competente costituiscono data certa del DVR o è necessaria la nomina di un RLS territoriale?
• E’ necessario nominare un RLS territoriale se non ci sono dipendenti impiegati nell’Azienda, condizioni espressamente prevista dall’art. 48 del Testo Unico per la sua individuazione?
R Si premette che lo scopo per cui viene eletto o designato il RLS non è soltanto quello della sottoscrizione ai fini della data certa poiché deve svolgere compiti ben più rilevanti ai fini della prevenzione.
Il documento di valutazione dei rischi deve essere firmato dal Datore di Lavoro e deve avere data certa attestabile, come previsto dall’art.28 c 2 DLgs 81/08, tramite le procedure applicabili ai supporti informatici o tramite la sottoscrizione da parte del datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data, del RSPP, del RSL o RLST e del medico competente, ove nominato. Tuttavia si può ricorrere a qualsiasi altro metodo consentito (timbro postale etc.).
Per quanto attiene l’elezione o la designazione del RLS, il comma 2 dell’art 47 del DLgs 81/08 prevede che avvenga in tutte le aziende o unità produttive; inoltre al comma 8 si precisa che, qualora non si proceda all’elezione o designazione, le funzioni di RLS vengono svolte da un rappresentante dei lavoratori territoriale RLST, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Nel caso specifico, visto che è stato redatto il DVR, si presume che l’azienda abbia dipendenti o quantomeno sia costituita da soci lavoratori (equiparati ai dipendenti) rientrando così negli obblighi previsti dal DLgs 81/08, compresi quelli degli articoli sopramenzionati e, nello specifico, il datore di lavoro sarà tenuto ad attivare la procedura affinché le funzioni di RLS vengano svolte. Se non vi sono dipendenti o equiparati, non è obbligatorio predisporre il documento di valutazione dei rischi (vedi anche art. 21).
D. In caso di lavorazioni comportanti situazioni di “emissione diffusa” (come previsto dal DLgs 152/06 art. 268 c. 1 lett d) e s.m.i.) … con concentrazioni di agenti chimici inferiori ai valori limite ponderati stabiliti dall’ACGIH e dal DLgs 81/08 all. XXXVIII, determinati da specifica analisi ambientale effettuata nel luogo di lavoro … l’analisi ambientali negli ambienti di lavoro che evidenzia concentrazione degli agenti chimici non superiori ai valori limite ponderati stabiliti dall’ACGIH e dal DLgs 81/2008 all. XXXVIII, può giustificare l’assenza del sistema di captazione e convogliamento da indicare nella domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, previste dal DLgs 152/06 e s.m.i., come da disposizioni della Provincia di Treviso, Settore Ecologia – Ambiente? …
R: Per gli ambienti di lavoro vale quanto stabilito dall’art. 64, combinato con l’art. 63, che detta i requisiti dei luoghi di lavoro. Le caratteristiche di questi sono indicate nell’all IV del DLgs 81/08. In particolare, per quanto riguarda la difesa dagli agenti chimici nocivi (punto 2.1) e la difesa contro le polveri (2.2) si richiama l’obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedirne lo sviluppo e la diffusione, realizzando l’aspirazione di gas, odori o fumi, per quanto possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono (2.1.4-bis e 2.1.5). Questo vale anche per le polveri (2.2.3). Questo tipo di aspirazione “localizzata” (Local Exhaust Ventilation) va effettuata sempre, indipendentemente dalla specie chimica e dalla sua concentrazione. Va ribadito che questo deve essere un requisito degli ambienti di lavoro e non deve quindi derivare come conseguenza della valutazione del rischio chimico.
L’art. 223, c 1 lett e) stabilisce che nella valutazione dei rischi il DDL deve prendere in considerazione i VLEP e i valori limite biologici (all XXXVIII e XXIX). Secondo l’art. 225 c 2, il DDL provvede a misurare gli agenti chimici “con particolare riferimento ai VLEP” quando non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e protezione (ad es. attraverso lavorazioni a ciclo con chiuso o con impianti di ventilazione la cui efficacia è continuamente monitorata).
I valori limite costituiscono non dei valori di azione ma livelli da non superare. Il DLgs 81/08 stabilisce che l’eventuale superamento dei limiti fa scattare misure drastiche:
a) se viene superato il VLEP il DDL identifica e rimuove le cause, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione (art. 225 c 3).
b) se viene superato il VLEP il DDL informa i lavoratori del superamento, delle cause dell’evento, delle misure di prevenzione e protezione adottate (art. 225 c 8).
c) se viene superato il VLEP il DDL né dà comunicazione, senza indugio, all’organo di vigilanza (art. 225 c 8).
Per quanto detto sopra, il non superamento dei valori limite (VLEP, OECD, TLV ACGIH) non può, da solo, giustificare l’assenza di sistemi di aspirazione localizzata.
D. Nelle aziende di recente costituzione o comunque in essere da meno di tre anni la valutazione stress lavoro-correlato va fatta ugualmente considerando il periodo di attività?
R: Il documento di valutazione dei rischi deve essere redatto entro 90 giorni dall’apertura della ditta. In assenza del triennio di osservazione degli eventi sentinella, può essere omessa questa parte della valutazione, eventualmente limitandola anche ad un periodo di osservazione inferiore se la ditta era già in attività al momento in cui la valutazione è divenuta obbligatoria. Comunque la valutazione del rischio stress DEVE ESSERE FATTA con le informazioni disponibili (CONTESTO E CONTENUTO).
D. Ai sensi delle norme di prevenzione degli infortuni, non è ammesso lavorare con capelli lunghi liberi o trecce nelle vicinanze di organi in movimento, che presentano pericoli di impigliamento dei capelli … rasandomi a zero ogni settimana i capelli ho l’obbligo della cuffia protettiva per capelli?
R: Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, per il rischio di impigliamento dei capelli, si applicano le disposizioni dell’allegato VIII al DLgs 81/08: “Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari – Protezione dei capelli”.
I lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti, devono essere provvisti di appropriata cuffia di protezione, resistente e lavabile e che racchiuda i capelli in modo completo.
Il link relativo allo sportello informativo dello SPISAL dell’ULSS 9 Treviso
Fonti: USSL 9 Treviso, Puntosicuro.it