Che cos’è la VIncA – valutazione di incidenza ambientale – e in cosa consiste?
La valutazione di incidenza ambientale (VIncA) è un processo finalizzato all’individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito Natura 2000 o più siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e della determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. Ai sensi dell’art. 10 comma 3 del dlgs 152/06 è integrata nei procedimenti di VIA e di VAS, modelli che trovi nel software relazioni tecniche, redatti ai sensi dell’art. 23 del dlgs 152/2006 e sempre aggiornati.
Cos’è la VIncA
La valutazione di incidenza ambientale è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma, progetto, intervento o attività che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Si applica anche a quegli interventi che, pur sviluppandosi all’esterno della rete Natura 2000, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nei siti.
La normativa Italiana di riferimento
La Valutazione di Incidenza, in ambito Nazionale, è disciplinata dall’art. 5 del dpr 357/1997. Le indicazioni tecnico-amministrativo-procedurali per l’applicazione della valutazione sono indicate nelle Linee Guida Nazionali per la VIncA (Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4).
Cos’è la rete Natura 2000
Natura 2000 è lo strumento principale della politica dell’UE per la conservazione della biodiversità. È una rete ecologica presente su tutto il territorio dell’Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” al fine di garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. È costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo la Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli” concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Valutazione di incidenza ambientale: quando serve
Quando è necessaria la valutazione di incidenza ambientale? La VIncA deve essere applicata per i piani o per i progetti che ricadono nelle aree naturali protette di cui alla Rete Natura 2000 ovvero per quelli che ricadono all’esterno, ma che possano avere ugualmente effetti significativi su di esse. L’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, in quattro paragrafi, presenta un quadro generale di conservazione e gestione dei Siti che costituiscono la rete Natura 2000, fornendo tre tipi di disposizioni: propositive, preventive e procedurali.
Secondo la suddetta Direttiva gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.
Progetto non direttamente connesso o necessario
Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, forma oggetto di opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
Anche per gli interventi rientranti nel PNRR, per i quali deve essere soddisfatto il principio del DNSH, situati in aree sensibili dal punto di vista della biodiversità o in prossimità di esse (tra le quali anche Rete Natura 2000) sarà necessario sottoporre l’intervento a valutazione di incidenza ambientale ai sensi del dpr 357/97.
Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica.
Procedura VIncA
La metodologia per l’espletamento della Valutazione di Incidenza è un percorso di analisi e valutazione progressiva divisa in 3 fasi:
- livello I: indagine preliminare – è il processo di identificazione delle possibili implicazioni di un piano o di un progetto su uno o più Siti Natura 2000. Si concentra sull’individuazione delle eventuali connessioni dirette tra il piano o il progetto e la gestione del sito o dei siti interessati. Inoltre, si valuta la probabilità di un impatto significativo derivante da tali iniziative sul sito o sui siti in questione;
- livello II: valutazione appropriata – comporta una valutazione attenta e mirata insieme alla decisione delle autorità nazionali competenti. Essa si concentra sulla determinazione del livello di impatto del piano o del progetto sull’integrità dei singoli siti o di più siti, considerando la loro struttura, funzione e gli obiettivi di conservazione. Nel caso in cui emergano impatti negativi significativi, vengono definite e implementate misure di mitigazione adeguate per ridurre tali effetti al di sotto di un livello critico;
- livello III: opzione di deroga – questa fase entra in gioco qualora, nonostante una valutazione negativa, si consideri di non respingere completamente un piano o un progetto, ma piuttosto di esaminarlo ulteriormente. La deroga è possibile in circostanze specifiche, quali l’indisponibilità di soluzioni alternative, la presenza di motivazioni imperative di rilevante interesse pubblico (IROPI) che prevalgono per la realizzazione del progetto e l’identificazione di adeguate misure compensative che devono essere attuate.
Motivi imperativi di realizzazione
Se un piano o un progetto deve essere realizzato nonostante il parere negativo della valutazione dell’incidenza per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (inclusi motivi di natura sociale o economica) lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.
Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte solo considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente oppure, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
La valenza naturalistico-ambientale
Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore predispongono, secondo i contenuti di cui all’allegato G del dpr 357/1997, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.
I contenuti della VIncA
L’Allegato G del DPR n. 357/1997 (modificato ed integrato dal DPR n. 120/03) caratterizza i contenuti dei piani e dei progetti sottoposti a procedura di Valutazione d’Incidenza. L’allegato non è una norma tecnica a se stante, ma una indicazione con valore giuridico ed amministrativo-procedurale. Le caratteristiche dei piani e dei progetti da sottoporre ad analisi si riferiscono:
- alle tipologie delle azioni e/o opere;
- alle dimensioni e/o ambito di riferimento;
- alla complementarietà con altri piani e/o progetti;
- all’uso delle risorse naturali;
- alla produzione di rifiuti;
- all’inquinamento e disturbi ambientali;
- al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate.
Le interferenze di piani e progetti devono essere descritte con riferimento al sistema ambientale considerando le componenti:
- abiotiche;
- biotiche;
- ecologiche.
Relazione di valutazione di incidenza ambientale
La relazione di valutazione di incidenza ambientale contiene lo studio dettagliato e preciso che si trova alla base della valutazione. Lo studio è redatto secondo l’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, l’art. 5 del DPR 357/97 (con allegato G). Viene valutata la compatibilità dell’intervento con i principi di conservazione dei Siti della Rete Natura 2000 adiacenti alle aree di progetto in oggetto, direttamente o non direttamente interessati dalle opere; in particolar modo vengono stimati gli eventuali riflessi delle fasi di realizzazione e di esercizio nei confronti della componente faunistica e degli habitat di interesse comunitario. Nella relazione viene esplicitata l’intera metodologia utilizzata per la valutazione, soffermandosi su 4 fasi (screening, valutazione appropriata, valutazione di soluzioni alternative, valutazione di misure di compensazione).
Fonti: BibLus