Le ordinanze della Regione Veneto e della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Le attività, gli spettacoli aperti al pubblico, la scuola e gli eventi sportivi.

In questa fase di risalita dei contagi del virus SARS-CoV-2 non è solo il Governo ad aumentare, a livello nazionale, la frequenza dei provvedimenti per la gestione dell’emergenza COVID-19, ad esempio con riferimento ai due DPCM del 13 ottobre 2020 e del 18 ottobre 2020. Anche le Regioni, come era accaduto nei primi mesi dell’emergenza, hanno ripreso ad emanare decreti, ordinanze e provvedimenti vari per cercare di migliorare le strategie di contenimento della pandemia ed evitare di tornare nella situazione di crisi sanitaria di questa primavera.

Per cercare di fornire qualche aggiornamento sui provvedimenti regionali recenti ci soffermiamo su alcune ordinanze, come vedremo spesso mirate a singole criticità di contagio, nella Regione Veneto e nella Regione Friuli Venezia Giulia.

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

Friuli Venezia Giulia: l’ordinanza per gli eventi e le competizioni sportive

L’Ordinanza della Regione Veneto del 17 ottobre 2020

Rilevato, sulla base dei dati accertati in data 17 ottobre 2020, che la situazione del contagio da Covid-19 registra nel territorio regionale veneto 8326 soggetti attualmente positivi, 328 ricoverati positivi in ospedali per acuti in area non critica e 43 ricoverati positivi in terapia intensiva e con riferimento ai documenti relativi alla rimodulazione delle misure di contenimento/mitigazione a livello regionale in relazione agli ipotetici scenari di trasmissione del virus SARS-CoV-2 sul territorio nazionale nel periodo autunno-invernale, è stata emanata l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 141 del 17 ottobre 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”.

L’Ordinanza delle Regione Veneto, che è attiva dal 17 ottobre 2020 al 13 novembre 2020, indica che è autorizzato lo svolgimento delle attività di seguito indicate nel rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato 9 ( Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020) del DPCM 13 ottobre 2020 (“fatto salvo quanto di seguito precisato”):

  1. ristorazione;
  2. attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge);
  3. attività ricettive;
  4. servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori);
  5. commercio al dettaglio;
  6. commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti);
  7. uffici aperti al pubblico;
  8. piscine;
  9. palestre;
  10. manutenzione del verde;
  11. musei, archivi e biblioteche;
  12. attività fisica all’aperto;
  13. noleggio veicoli e altre attrezzature;
  14. informatori scientifici del farmaco;
  15. aree giochi per bambini;
  16. circoli culturali e ricreativi;
  17. formazione professionale;
  18. cinema e spettacoli dal vivo;
  19. parchi tematici e di divertimento;
  20. sagre e fiere locali;
  21. strutture termali e centri benessere;
  22. professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche;
  23. congressi e grandi eventi fieristici;
  24. sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse.

In particolare gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi al chiuso “si svolgono, nel rispetto della scheda ‘Cinema e spettacoli dal vivo’ delle suddette linee guida di cui all’allegato 9 del DPCM 13.10.2020, alla presenza di spettatori nel limite massimo consentito dalla dimensione dello spazio stesso, in modo tale che sia assicurato il distanziamento interpersonale degli spettatori di almeno un metro in ogni direzione e purchè sia possibile la collocazione degli stessi su posti a sedere preassegnati e tracciabili, con esclusione della presenza in piedi, e comunque non oltre il tetto massimo di 700 spettatori. Resta confermato il limite di 1000 spettatori e le relative condizioni di svolgimento stabilito dal DPCM 13.10.2020 per gli spettacoli all’aperto”.

Inoltre “gli eventi e le competizioni di qualsiasi livello riguardanti gli sport individuali e di squadra, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), escluse le gare e attività degli sport di contatto vietate in base all’art. 1, comma 6, lett. g), DPCM 13.10.2020 e del decreto del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, si svolgono alla presenza di pubblico con una percentuale massima di riempimento dell’impianto sportivo del 15% rispetto alla capienza totale autorizzata e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto, e, per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, nei limiti del 15% della capienza dell’impianto autorizzata e in ogni caso non oltre il numero massimo di 700 spettatori distanziati per almeno un metro in ogni direzione, fatta salva l’osservanza delle linee guida di cui all’allegato 1) della presente ordinanza. La presenza di spettatori è subordinata alla possibilità di collocare gli stessi su posti a sedere preassegnati e tracciabili, con esclusione della presenza in piedi. Le sopra riportate disposizioni relative agli spettacoli e agli eventi sportivi hanno efficacia fino al 2 novembre 2020”.

L’allegato 1 contiene le “Linee guida per la partecipazione del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive”.

L’Ordinanza, a cui rimandiamo per una lettura integrale, riporta poi:

  • le misure per il rientro a scuola a seguito di malattia (che deve avvenire “nel rispetto della circolare ministeriale del Ministero della Salute n. 30847 del 24.9.2020 nonché delle eventuali disposizioni specificative della Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare, Veterinaria che siano pubblicate sul sito della Regione del Veneto e che prevalgono su disposizioni diverse statali)”;
  • le misure riguardanti i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta (ad esempio con riferimento ai test antigenici).
  • l’accesso alle residenze socio-sanitarie assistenziali.

Friuli Venezia Giulia: l’ordinanza sulla scuola e i servizi per l’infanzia

Una ordinanza che invece si sofferma su alcune specifiche criticità del contenimento del contagio e dell’emergenza COVID-19 è l’Ordinanza contingibile e urgente n. 34/PC del 14 ottobre 2020 – recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia” – della Regione Friuli Venezia Giulia.

L’Ordinanza, che si sofferma sulle problematicità dell’attività scolastica e delle connesse esigenze di prevenzione dei contagi, richiede:

  • che “siano rispettate dagli operatori della scuola, dei servizi per l’infanzia, dagli alunni e dai titolari della potestà genitoriale le Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia predisposte dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità di cui all’allegato 1)”. 
  • che “il rientro a scuola e ai servizi per l’infanzia, di alunni o operatori a seguito di assenza per malattia avvenga nel rispetto della circolare ministeriale del Ministero della Salute n. 0032850 del 12 ottobre 2020 Ministero della Salute – Direzione Generale per la Prevenzione sanitaria: COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena e del Rapporto ISS-COVID-19 n. 58/2020, nonché delle eventuali disposizioni specificative della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità”;
  • che “le Aziende Sanitarie mettano a disposizione delle sedi delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) i test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo per l’utilizzo in ambito scolastico e in coordinamento con il Dipartimento di Prevenzione competente”;
  • che “in caso di esito positivo del test rapido, questo vada confermato con il test di biologia molecolare. In caso di conferma, il Medico intervenuto comunica l’esito al paziente o alla famiglia ed informa gli interessati della necessità di rispettare la misura dell’isolamento domiciliare fiduciario. Il Medico dà comunicazione della positività al Dipartimento di Prevenzione competente per il tampone di conferma e per i provvedimenti conseguenti”;
  • che “in caso di approvazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di Linee guida aggiornate o di nuove Linee Guida, le stesse siano vincolanti a partire dalla data di pubblicazione sul sito della Regione, con specifica indicazione della data di decorrenza”. 

L’Ordinanza, che ha validità dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020, riporta poi l’allegato dal titolo “Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia” del 13 Ottobre 2020, che ha la finalità “di uniformare in tutto il territorio regionale le procedure di limitazione della diffusione del contagio, assicurando per quanto possibile la continuità delle attività educative”.

Friuli Venezia Giulia: l’ordinanza per gli eventi e le competizioni sportive

Riportiamo, infine, le indicazioni dell’ancora più recente Ordinanza contingibile e urgente n. 36/PC del 16 ottobre 2020, sempre della Regione Friuli Venezia Giulia, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”. Provvedimento che ha validità dal 16 ottobre 2020 al 25 ottobre 2020.

Si ordina che a decorrere dal 16 ottobre 2020, “per gli eventi e le competizioni sportive individuali e di squadra delle società professionistiche e – a livello sia agonistico che di base – delle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, è consentita la presenza del pubblico con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 800 spettatori, purché nei limiti del 15% della capienza totale della struttura, per le manifestazioni sportive al chiuso”. 

Inoltre la presenza del pubblico all’interno di impianti sia all’aperto che al chiuso “è consentita solo qualora sia possibile assicurare la prenotazione e l’assegnazione preventiva dei posti a sedere da assegnare ai singoli spettatori per l’intera durata dell’evento, nel rispetto delle misure previste dai protocolli di sicurezza delle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori; ribadendo che gli spettatori saranno tenuti a indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento, inclusi i momenti di accesso e di deflusso”.    

Scarica i documenti da cui è tratto l’articolo:

Regione Veneto, “ Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 141 del 17 ottobre 2020 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni” (Formato PDF, 228 kB), Allegato 1 (Formato PDF, 218 kB).

Regione Friuli Venezia Giulia, “ Ordinanza contingibile e urgente n. 34/PC del 14 ottobre 2020 –Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia” (formato PDF, 807 kB). 

Regione Friuli Venezia Giulia, “ Ordinanza contingibile e urgente n. 36/PC del 16 ottobre 2020 – Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” 

Scarica la normativa nazionale di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19».

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19».

Fonti: Puntosicuro.it, Gazzetta ufficiale