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Dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarimenti sulla verifica periodica delle attrezzature (AII. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

In risposta alle numerose richieste di chiarimento, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la Circolare del 3 marzo 2015, contenente i chiarimenti circa il D.I. 11 aprile 2011, relative alla verifica periodica delle attrezzature (AII. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

La circolare fornisce indicazioni in merito a:

modalità di esecuzione delle verifiche periodiche su bombole e generatori di calore
aggiornamento delle tariffe riguardanti le verifiche periodiche
abilitazione ed eventuale segnalazione di comportamenti anomali dei soggetti abilitati ad effettuarle

In riferimento alle attrezzature da lavoro costituite da più bombole (collegate in parallelo ad un unico collettore in uscita per la fruizione del prodotto, che condividono gli stessi dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo) viene chiarito che per determinare la tariffa per le verifiche di tali attrezzature, si deve tener conto della somma dei volumi delle singole bombole.

Per quanto riguarda i generatori di calore (alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 KW e serbatoi di GPL), viene ribadito che gli obblighi di verifica periodica a carico del datore di lavoro sono riferiti alle attrezzature necessarie all’attuazione di un processo produttivo destinate a essere usate durante il lavoro.

Le tariffe previste per le attività di verifica periodica delle suddette tipologie di attrezzature sono state aggiornate sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevati al mese di ottobre 2014 (pari a +0,9%).
In ultimo, viene riportato il modello standard con cui Inail, Asl e Arpa possono inviare possibili segnalazioni di comportamenti anomali al Ministero e anche una tabella contenenti gli eventuali comportamenti anomali ed i relativi provvedimenti disciplinari.

Clicca qui per scaricare la Circolare 3 marzo 2015

 

Fonti: BibLus-net, Ministero del lavoro e delle politiche sociali