Una guida si sofferma sugli obblighi del datore di lavoro in relazione alle attività con attrezzature munite di videoterminali. La valutazione dei rischi e le caratteristiche dei videoterminali. Focus su schermo, tastiera e software.
Nel Titolo VII del D.Lgs. 81/2008, dedicato alle “attrezzature munite di videoterminali”, l’articolo 174 richiede al datore di lavoro di organizzare e predisporre i posti di lavoro, in conformità ai requisiti minimi di cui all’allegato XXXIV (Videoterminali) del Testo Unico e di adottare le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
Ricordando che ormai nel mondo del lavoro è sempre più diffuso l’utilizzo dei videoterminali, tanto da diventare spesso protagonista nel lavoro d’ufficio, vediamo di raccogliere utili indicazioni sui compiti del datore di lavoro dalla guida prodotta dall’ Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario (EBINTER), dal titolo “ Datori di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti di sicurezza e all’apparato sanzionatorio”.
Dopo aver ricordato che il lavoro con i videoterminali (VDT) può comportare vari effetti sulla salute – “in relazione alla durata dell’esposizione, alle condizioni dell’hardware, dell’ergonomia del posto di lavoro e delle condizioni ambientali” – la guida segnala i principali obblighi del datore di lavoro:
– “provvedere all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, attraverso il quale vengono previste adeguate misure di prevenzione e protezione, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed in collaborazione con il medico competente;
– procedere all’individuazione dei dipendenti che rientrano nell’applicazione della normativa, accertando l’effettivo raggiungimento o superamento del limite settimanale di adibizione, in collaborazione con i dirigenti preposti alle varie strutture e tenendo conto della specifica attività degli interessati, delle modalità e dei tempi del suo svolgimento in riferimento alle logiche organizzative proprie di ogni amministrazione;
– effettuare l’adeguamento immediato, se non già effettuato, dei posti di lavoro”.
Ricordiamo che il videoterminalista è il lavoratore che (articolo 173) utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175.
In particolare il documento schematizza e riporta anche le fasi che il datore di lavoro dovrà seguire per la valutazione del rischio:
– “esame preliminare dell’attività lavorativa e riunione con le funzioni preposte e responsabili e con i rappresentanti dei lavoratori;
– sopralluoghi degli ambienti di lavoro, delle apparecchiature e degli impianti di ogni unità organizzativa elementare, consultazione dei lavoratori e verifica generale degli adempimenti di legge pregressi;
– descrizione del processo lavorativo;
– individuazione e caratterizzazione delle fonti potenziali di rischio per ogni luogo di lavoro e per mansione;
– individuazione e caratterizzazione dei lavoratori addetti ai videoterminali;
– identificazione del rischio di esposizione residuo, in riferimento alle regole di buona tecnica;
– identificazione delle non conformità alla legislazione e alla norme tecniche vigenti;
– valutazione dei rischi identificati ed elaborazione di un giudizio di gravità per ciascuno dei essi, con riguardo a norme di legge, standard nazionali e internazionali di buona tecnica, linee guida di tutela della salute e igiene del lavoro, prassi amministrative, orientamenti dei fabbricanti di macchine e attrezzature, integrando tali dettami con indicazioni derivanti dal buon senso e dalla pratica ingegneristica;
– individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare in seguito agli esiti della valutazione e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da fornire ai lavoratori;
– preparazione del documento di valutazione del rischio contenente un programma temporale di attuazione degli interventi, secondo le priorità emerse dall’analisi;
– discussione con le funzioni preposte e responsabili, i rappresentanti dei lavoratori del documento preliminare di valutazione e del relativo programma di attuazione degli interventi;
– stesura della relazione finale;
– approvazione da parte del datore di lavoro del documento finale di valutazione”.
La guida riprende poi le indicazioni di maggior rilievo relative alle articolate disposizioni che individuano le caratteristiche che devono possedere i videoterminali e le modalità di predisposizione e organizzazione dei posti di lavoro.
Si segnala ad esempio che riguardo allo schermo:
– i caratteri “devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee;
– l’immagine “deve essere stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme d’instabilità. La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell’utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali”.
Inoltre lo schermo:
– “deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell’utilizzatore. È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile”;
– “non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia all’utilizzatore”.
Riportiamo anche alcune indicazioni relative alla tastiera che “deve essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l’affaticamento delle braccia o delle mani”.
Inoltre lo spazio davanti alla tastiera “deve essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le braccia dell’utilizzatore”.
Altre indicazioni:
– “la tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi;
– la disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l’uso della tastiera stessa;
– i simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro”.
Rimandando ad una lettura integrale della guida, che in merito alle caratteristiche dei videoterminali e posti di lavoro si sofferma su vari elementi (piano di lavoro, sedile di lavoro, spazio, illuminazione, riflessi e abbagliamenti, rumore, calore, radiazioni, umidità, …), concludiamo dando qualche indicazione relativa all’interfaccia elaboratore/uomo.
Infatti “all’atto dell’elaborazione, della scelta, dell’acquisto del software, o allorché questo viene modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l’utilizzazione di unità videoterminali”, il datore di lavoro deve tener conto dei seguenti fattori:
– “il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;
– il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello di conoscenza e di esperienza dell’utilizzatore;
– nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all’insaputa dei lavoratori;
– i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;
– i sistemi devono fornire l’informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;
– i principi dell’ergonomia devono essere applicati in particolare all’elaborazione dell’informazione da parte dell’uomo”.
Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario, “ Datori di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti di sicurezza e all’apparato sanzionatorio”, Supplemento 1 al N. 1/2011 Anno I del semestrale “EBINTER NEWS – BILATERALITÀ NEL TERZIARIO”.
Fonti: Puntosicuro.it, EBINTER NEWS