Il garante nazionale ha valutato il caso di un interessato che riteneva violati i suoi dati personali emettendo alcuni provvedimenti correttivi che non hanno soddisfatto l’interessato, che pertanto ha fatto ricorso alla corte di giustizia europea.

Fortunatamente molte sentenze della corte di giustizia europea vengono tradotte in tutte le lingue dell’unione ed è quindi possibile, in allegato, mettere a disposizione dei lettori la sentenza in questione.

Ecco una breve sintesi dei fatti.

Un dipendente di un’istituzione finanziaria era venuto al corrente del fatto che una sua collega aveva potuto avere accesso ai suoi dati personali. Egli allora si è rivolto al garante nazionale, facendo presente l’accaduto e chiedendo che il garante intervenisse presso l’istituzione finanziaria, per imporre misure correttive, sia di natura tecnica, sia di natura economica. Al proposito, ricordiamo che il regolamento generale europeo prevede, tra i vari poteri dell’autorità nazionale garante, anche quello di applicare una sanzione amministrativa pecuniaria. Il regolamento inoltre offre alcune indicazioni in merito alle modalità con cui l’autorità garante deve stabilire l’importo della sanzione.

L’autorità garante nazionale ha avviato una indagine, per accertare tutti i fatti afferenti alla violazione dei dati personali dell’interessato, ed è giunta alla conclusione che si dovessero effettuare alcuni interventi correttivi, ma che non fosse necessario applicare una sanzione pecuniaria.

Questa valutazione non è stata accolta dall’interessato, che si è rivolto quindi alla corte di giustizia europea, per fare chiarezza su questo tema.

La valutazione della corte di giustizia europea è oltremodo interessante, perché mette in evidenza come l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria sia una delle varie attività correttive, o per meglio dire punitive, che possono essere messe in atto nei confronti di un titolare, responsabile di una violazione del trattamento.

In nessuna parte del regolamento si accenna all’obbligo di applicare questa sanzione, tanto è vero che non viene nemmeno indicato un importo minimo della sanzione stessa, mentre viene indicato un importo massimo.

In sintesi, la corte europea ha ritenuto che i garanti nazionali abbiano a disposizione numerosi strumenti per mettere sotto controllo le possibili conseguenze di una violazione e per sensibilizzare il titolare ad assumere comportamenti più costruttivi. Tra questi strumenti vi è indubbiamente anche la sanzione amministrativa pecuniaria, ma non v’è alcun obbligo di applicarla sempre.

Noi eravamo rimasti al concetto di “chi sbaglia, paga”, ma evidentemente non sempre è così!

Scarica la sentenza:

Raccolta della giurisprudenza – Sentenza della Corte (Prima Sezione) – 26 settembre 2024 – «Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 57, paragrafo 1, lettere a) e f) – Compiti dell’autorità di controllo – Articolo 58, paragrafo 2 – Misure correttive – Sanzione amministrativa pecuniaria – Margine di discrezionalità dell’autorità di controllo – Limiti»

Fonti: Puntosicuro.it, Adalberto Biasiotti, eius.it