art263aChi paga la multa per non aver allegato l’APE (Attestato di Prestazione Energetica) ai contratti di compravendita o affitto degli immobili non è esentato dall’obbligo di presentarlo.

Il chiarimento arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate (Circolare 31/E 2014 relativa alle novità contenute nel Decreto sulle semplificazioni fiscali).
Inoltre, sulla base di apposite intese con il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia delle Entrate individuerà, tra le informazioni acquisite con la registrazione dei contratti, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio e le trasmetterà al Ministero per l’accertamento e la contestazione della violazione.

Ricordiamo che, in base alla normativa vigente, nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione deve essere inserita una clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto l’APE.

Per conoscere tutti i dettagli, rinviamo i lettori ad un precedente articolo con uno Speciale su obblighi, nullità e sanzioni relative all’APE di BibLus-net (V. art. “APE, obbligo di allegazione, nullità e sanzioni. Lo Speciale di BibLus-net con tavole sinottiche e normative”).

Qui trovate la circolare 31/E 2014


Fonti: BibLus-net