ANAC ha approvato le linee guida per il whistleblowing rivolte alle pubbliche amministrazioni e agli altri enti indicati dalla legge tenuti a prevedere misure di tutela per il dipendente che segnala condotte illecite, nonché ai potenziali segnalanti.
L’Europa, a più riprese, si è occupata del problema costituito da coloro che vogliono segnalare comportamenti anomali nella propria azienda, sia essa pubblica o privata, ma non trovano nell’azienda gli appropriati strumenti. Al lettore che possa pensare che il canale più semplice per segnalare una anomalia sia quello di prendere contatto con il proprio superiore, faccio presente che può purtroppo accadere che l’oggetto della anomalia sia proprio il superiore.
Ecco la ragione per la quale in varie parti del mondo, di qua e di là dell’Atlantico, sono state da tempo messe a punto delle procedure per consentire la segnalazione di situazioni illecite, o potenzialmente illecite, offrendo adeguata protezione al segnalatore.
Il fatto che in Italia queste segnalazioni vengano spesso chiamate con il termine “soffiate” da un’idea di come, nella pubblica opinione, un comportamento corretto di un dipendente spesso viene valutato in modo non positivo, almeno nell’immaginario collettivo.
In realtà, l’esperienza dimostra come la messa a disposizione di questi strumenti sia oltremodo preziosa per permettere all’azienda di non dovere, magari a distanza di tempo, trovarsi in situazioni estremamente difficili e fortemente penalizzanti, proprio perché determinate situazioni anomale non sono state segnalate tempestivamente.
Il documento in questione, elaborato dall’autorità nazionale anticorruzione, fa riferimento specifico alle garanzie di tutela del dipendente pubblico, che segnali condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, in ragione del rapporto di lavoro; ovviamente nulla impedisce che un’azienda privata possa utilizzare linee guida similari.
Il documento in questione si articola in una delibera ed un modello di segnalazione.
Ho messo a confronto il modello di segnalazione con quelli utilizzati in altri paesi, anche secondo l’indicazione della unione europea, e devo dire che il nostro modello è forse anche troppo articolato e completo. Essa però il vantaggio che permette, a chi riceve il modulo compilato, di capire al meglio l’argomento della segnalazione.
La situazione è talmente dinamica che la stessa autorità nazionale anticorruzione ha messo in evidenza come queste linee guida potrebbero essere aggiornate anche a breve distanza di tempo.
Queste linee guida sono suddivise in tre parti, rispettivamente:
- le indicazioni sulle caratteristiche e l’oggetto della segnalazione, nonché altre condizioni che potrebbero impedire di beneficiare di tale segnalazione,
- nella seconda parte vengono illustrati i principi generali di gestione delle segnalazioni, dando indicazioni operative al destinatario delle segnalazioni stesse, ed infine,
- l’autorità nazionale anticorruzione illustra le procedure che utilizzerà per la gestione, comprese le modalità di attuazione del potere sanzionatorio.
In particolare, la parte prima dedica ampio spazio all’offerta di ogni possibile garanzia al segnalatore, per evitare che il timore di un’insufficiente garanzia possa dissuadere un segnalatore dall’attivarsi.
Nella seconda parte si danno precise indicazioni all’amministrazione destinataria della segnalazione, circa le modalità con cui la segnalazione deve essere gestita. In particolare si individua un soggetto responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che era stato già identificato in altri documenti normativi, ma che per la prima volta viene chiaramente identificato in questa delibera.
La terza parte è dedicata alle modalità di gestione della segnalazione; in particolare alle modalità con cui è possibile mettere sotto controllo possibili misure ritorsive, che potrebbero essere utilizzate da un ente dei confronti del dipendente che ha effettuato la segnalazione.
Di particolare interesse è l’ultimo articolo, che illustra le modalità con cui può essere soppressa la tutela del segnalatore, se egli opera in malafede. Penso sia inutile nascondersi dietro un dito, negando che talvolta le soffiate vengono utilizzate per mettere in difficoltà un collega o superiore e poter così avere la possibilità di un miglioramento della propria posizione aziendale.
Tuttavia, la soppressione della tutela del segnalatore può avvenire solo dopo che, anche con sentenza di primo grado, sia stata dichiarato il suo comportamento come penalmente rilevante.
Si tratta di un documento che deve essere portato immediatamente a conoscenza di tutti i dipendenti di pubbliche amministrazioni e di tutti coloro che hanno rapporti con tali amministrazioni, perché segnalazioni non presentate e sviluppate secondo lo schema proposto potrebbero portare ad un nulla di fatto.
Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 (pdf)
Modalità di presentazione della segnalazione (pdf)
Fonti: Puntosicuro.it, anac