
Un intervento riporta informazioni sulla valutazione del rischio legionella alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 18/2023 sulle acque destinate al consumo umano. La Direttiva UE 2020/2184, il decreto 18/2023 e le linee guida nazionali.
Diverse notizie di cronaca, riguardanti infezioni e anche decessi connessi alla legionella, mostrano come sia importante mantenere alta l’attenzione verso questo agente biologico, in grado di causare gravi malattie delle vie respiratorie.
In particolare, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), tra tutti i patogeni presenti nell’acqua, “ Legionella è quello che causa il maggiore onere sanitario nell’Unione Europea”. E dunque si rende necessario “svolgere una attenta analisi dei rischi associati all’acqua distribuita in edifici pubblici e privati di grandi dimensioni e con numerose utenze, che sono riconosciuti come ‘prioritari’ nella Direttiva (UE) 2020/2184”.
A ricordarlo è un intervento che si è tenuto alla XXI edizione del convegno ” OspedaleSicuroDuemila24” (Napoli, 3-4 ottobre 2024). Un convegno che è uno dei principali momenti di confronto e dibattito sulle strategie di prevenzione, sulle metodologie specifiche d’indagine e sulle misure correttive adottabili per la valutazione, la prevenzione e la gestione dei rischi nel comparto sanitario.
In particolare a soffermarsi sul tema del rischio legionella è l’intervento “La valutazione del rischio legionella alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 18/2023 sulle acque destinate al consumo umano”, a cura di Antonella Mansi (INAIL – Dipartimento Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale). Un intervento che ci permette di parlare della Direttiva (EU) 2020/2184 e del più recente decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18.
Questi gli argomenti trattati nell’articolo:
- Legionella e acqua: i principi della direttiva 2020/2184
- Legionella e acqua: le novità del decreto legislativo 18/2023
- Legionella e acqua: le finalità delle linee guida nazionali
Legionella e acqua: i principi della direttiva 2020/2184
L’intervento ricorda che “a distanza di vent’anni dalla prima direttiva europea (98/83/CE) sull’acqua potabile recepita in Italia dal D.Lgs 31/2001, la Direttiva (EU) 2020/2184” introduce “una serie di modifiche, tra cui la ricerca di Legionella tra i patogeni che devono essere monitorati nell’acqua destinata al consumo umano”.
Stiamo parlando dunque della Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano che ha portato a nuovi standard europei per l’acqua ad uso umano.
In particolare la relazione si sofferma sull’articolo 7 della direttiva, relativo all’Approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio.
Si indica che gli Stati membri “provvedono affinché la fornitura, il trattamento e la distribuzione di acque destinate al consumo umano siano improntati a un approccio basato sul rischio, che copra l’intera catena di approvvigionamento, dal bacino idrografico all’estrazione, al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione dell’acqua, fino al punto in cui i valori devono essere rispettati, come specificato all’articolo 6”.
E l’approccio basato sul rischio comporta i seguenti elementi:
- una valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano, in conformità dell’articolo 8;
- una valutazione e gestione del rischio di ciascun sistema di fornitura che includa l’estrazione, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al punto di erogazione, effettuata dai fornitori di acqua in conformità dell’articolo 9;
- una valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici, in conformità dell’articolo 10.
Legionella e acqua: le novità del decreto legislativo 18/2023
La relazione si sofferma poi su molte parti del Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano” (entrato in vigore il 21 marzo 2023) ricordando che la qualità dell’acqua destinata al consumo umano “deve essere conforme ai requisiti igienico-sanitari stabiliti dalla vigente normativa”.
Si fa riferimento (Art. 2) a diverse importanti definizioni, ai punti (Art. 5) in cui i valori dei parametri devono essere rispettati, e ad alcuni obblighi generali (Art. 4).
L’articolo 4 indica che le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite:
- Non devono contenere microrganismi, virus, parassiti né altre sostanze pericolose per la salute
- Devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti nell’allegato I, Parti A, B e D;
- Devono essere conformi ai valori per parametri supplementari non riportati nell’allegato I fissati ai sensi dell’articolo 12, comma 13;
- Devono essere adottate le misure necessarie previste dagli articoli da 5 a 15.
Veniamo all’articolo 6 (Obblighi generali per l’approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio).
Si indica che l’approccio basato sul rischio è finalizzato a garantire la sicurezza delle acque destinate al consumo umano e comporta una valutazione e gestione del rischio.
Tale approccio comporta i seguenti elementi:
- “una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, in conformità all’art. 7. Le Autorità ambientali delle regioni e province autonome sulla base delle informazioni rese disponibili da ISPRA attraverso il SINTAI provvedono ad effettuare una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano;
- una valutazione e gestione del rischio di ciascun sistema di fornitura idro-potabile che includa il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al punto di consegna, effettuata dai gestori idro-potabili in conformità all’articolo 8. Deve essere effettuata dai gestori idro-potabili per la prima volta entro il 12 gennaio 2029, riesaminata a intervalli non superiori a 6 anni e, se necessario, aggiornata. I dati devono essere resi disponibili alle autorità sanitarie territorialmente competenti, mediante condivisione con il sistema «Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)». Elaborazione di Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA) per ogni sistema di fornitura idropotabile, da sottoporre all’approvazione del CeNSiA
- una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari, in conformità all’articolo 9. Deve essere effettuata dai gestori idrici della distribuzione interna per la prima volta entro il 12 gennaio 2029, inserita nel sistema AnTeA e riesaminata ogni sei anni e, se necessario, aggiornata. Le attività di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio sono eseguite dal CeNSiA. Il GIDI dimostra su richiesta dell’autorità sanitaria il rispetto dei requisiti di cui all’art.9”.
La relatrice indica che la valutazione e gestione del rischio richiamata ai commi 1 e 2, “si basa sui principi generali della valutazione e gestione del rischio stabiliti dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, trasposti nelle Linee guida nazionali per l’implementazione dei PSA (Piani di Sicurezza dell’Acqua) elaborate dall’Istituto superiore di sanità (ISS), contenute in Rapporti ISTISAN 22/33 e ss.mm.ii”.
Legionella e acqua: le finalità delle linee guida nazionali
Con riferimento alla normativa e al documento Rapporti ISTISAN 22/23 (Linee guida nazionali per l’implementazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua), la relazione segnala che nel decreto D.Lgs. 18/2023 è stata “definita, nell’Allegato VIII, una classificazione delle strutture prioritarie per le quali si richiedono azioni di prevenzione e controllo, in misura cogente o di raccomandazione”.
E in tale ambito, “è stato istituito il ruolo di ‘Gestore Idrico della Distribuzione Interna’, in prosieguo denominato GIDI, termine con cui si intende il proprietario, il titolare, l’amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile (con poteri decisionali autonomi e delega di spesa) del sistema idropotabile di distribuzione interna ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d’uso dell’acqua (rubinetto)”.
Si accenna poi ai criteri di valutazione e di gestione dei rischi correlati ai sistemi di distribuzione dell’acqua negli edifici.
Si parla di “analisi di rischio complessiva basata su:
- analisi dell’acqua di rete,
- tipologia ed estensione delle strutture,
- volumi di acqua erogata,
- tipo e vulnerabilità dei soggetti esposti nell’edificio,
- stagionalità della frequentazione,
- frequenza e occorrenza di fenomeni di fermo impianto e stagnazione,
- dimensioni e complessità impiantistica,
- vita media stimata di edifici e reti idriche interne,
- sostenibilità delle misure di controllo e gestione dei rischi applicabili alle diverse strutture”
Si ricorda poi il campo di applicazione delle linee guida che riguarda “tutti gli edifici pubblici e privati, in cui l’acqua, distribuita mediante un impianto idrico, giunge alle utenze che la utilizzano per scopi alimentari e igienici.
i) «edifici prioritari» o «locali prioritari»: “gli immobili di grandi dimensioni, ad uso diverso dal domestico, o parti di detti edifici, in particolare per uso pubblico, con numerosi utenti potenzialmente esposti a rischi connessi all’acqua, come individuati in allegato VIII;
ii) Le indicazioni riportate nelle LG Rapporti ISTISAN 22/32 possono essere di indirizzo alla valutazione e alla gestione dei rischi dei sistemi di distribuzione interni delle navi che desalinizzano l’acqua da destinare al consumo umano e che, contestualmente, trasportano passeggeri e quindi è richiesta l’elaborazione di Safety Management System (SMS) in conformità alle prescrizioni dell’International Safety Management Code.
Mentre sono escluse dal campo di applicazione delle Linee Guida Rapporti ISTISAN 22/32:
- acque reflue (acque di scarico e grigie);
- acque di impianti diversi da quelli idropotabili;
- acque non destinate al consumo umano (es. acque di irrigazione, sistemi antincendio, fontane ornamentali, climatizzatori)
- acque di impianti idrici di altre strutture galleggianti diverse dalle navi sopra identificate.
In definitiva, conclude la relazione, la finalità delle linee guida è quella di “assicurare nel tempo, all’interno di edifici, la conformità dell’acqua ai requisiti igienico-sanitari stabiliti dalla normativa in vigore per le acque destinate al consumo umano. E di “fornire a proprietari, responsabili o amministratori (o loro delegati) di edifici pubblici e privati, uno strumento di conoscenza e operatività per svolgere, attraverso l’applicazione di Piani di Sicurezza dell’Acqua e di autocontrollo, tutte quelle attività che riguardano la valutazione e gestione del rischio nei sistemi di distribuzione interni agli edifici”.
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Fonti: Puntosicuro.it, Gazzetta ufficiale, OspedaleSicuroDuemila24