
Quali sono le possibili novità in materia di tutela dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici? Ci sono strumenti per aiutare le aziende a garantire la sicurezza dei lavoratori?
Ogni anno, secondo alcune stime, circa 80.000 persone nell’Unione europea muoiono a causa dell’esposizione ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro. Per tutelare i lavoratori da questi rischi l’Unione europea ha introdotto la Direttiva 2004/37/CE, relativa alle sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMRD), uno strumento legislativo fondamentale per la protezione della salute sul lavoro.
Questa Direttiva CMRD è stata oggetto nel tempo di diverse modifiche ed aggiornamenti per tenere conto delle nuove conoscenze scientifiche e delle nuove sostanze pericolose scoperte, ad esempio ampliando, nel 2022, il campo di applicazione della direttiva 2004/37/CE anche alle sostanze tossiche per la riproduzione umana (reprotossiche).
Nel contesto delle misure dell’Unione europea per la tutela della salute dei lavoratori, lo scorso 18 luglio la Commissione europea ha pubblicato una sesta proposta di revisione della Direttiva CMRD. Questa iniziativa rappresenta un ulteriore e decisivo passo avanti per innalzare gli standard di sicurezza, specialmente per coloro che sono esposti ad agenti chimici pericolosi.
osa prevede la direttiva CMRD? Quali sono le possibili novità della sesta revisione delle Direttiva? Ci sono possono strumenti che possono aiutare le aziende a valutare e proteggere i lavoratori dall’esposizione a sostanze pericolose?
I rischi chimici e le indicazioni della direttiva CMRD
I rischi chimici e le novità della sesta revisione della direttiva CMRD
I rischi chimici e le indicazioni della direttiva CMRD
La Direttiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro permette una puntuale definizione degli agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici. La direttiva stabilisce, infatti, criteri chiari per la classificazione di queste sostanze, basandosi su evidenze scientifiche.
La norma europea riporta anche gli obblighi per i datori di lavoro. I datori di lavoro devono valutare i rischi, adottare misure per ridurre l’esposizione dei lavoratori, fornire formazione e informazione, e, se necessario, sostituire le sostanze/miscele pericolose con alternative meno dannose.
Un altro aspetto importante riguarda i limiti di esposizione. La direttiva prevede limiti di esposizione professionale per alcune sostanze, che devono essere rispettati per proteggere la salute dei lavoratori.
Il testo si sofferma anche sulla sorveglianza sanitaria: i lavoratori esposti a queste sostanze/miscele devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria per monitorare gli effetti sulla propria salute.
I rischi chimici e le novità della sesta revisione della direttiva CMRD
Il 18 luglio 2025 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di direttiva — “Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2004/37/EC as regards the addition of substances and setting limit values in its Annexes I, III and IIIa” — che si propone di modificare in maniera sostanziale gli allegati I, III e IIIa della direttiva CDRM.
Allegato I: inclusione dei fumi di saldatura
Il testo propone di aggiungere all’allegato I, che elenca le sostanze, miscele e procedimenti a rischio, la seguente voce: “Lavori che comportano esposizione a fumi provenienti da processi di saldatura contenenti sostanze che soddisfano i criteri per una sostanza o miscela che soddisfa i criteri di classificazione come cancerogena, mutagena o reprotossica di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del Regolamento (CE) n. 1272/2008”.
L’inclusione dei fumi di saldatura è un punto di particolare rilevanza. L’Agenzia IARC ha, infatti, classificato questi fumi come “cancerogeni per l’uomo”. I “Considerando” della proposta sottolineano come i fumi di saldatura siano un complesso eterogeneo di sostanze che possono includere composti di cromo (VI), composti di nichel, cadmio e altri elementi nocivi. La mancanza di una classificazione armonizzata, ad oggi, ha contribuito ad una scarsa chiarezza sui rischi per i lavoratori, rendendo necessaria questa misura per garantire una gestione adeguata dei rischi sul luogo di lavoro.
Allegato III: nuovi valori limite per sostanze specifiche
Si propone di modificare l’allegato III che definisce i valori limite di esposizione professionale e le principali novità riguardano:
- Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA): l’allegato III è stato aggiornato con l’inserimento di un valore limite per le miscele di IPA, in particolare quelle che contengono benzo[a]pirene, già classificate come cancerogene.
- Cobalto e suoi composti inorganici: viene aggiunta questa nuova voce poiché i diversi composti del cobalto soddisfano i criteri per essere classificati come cancerogeni e tossici per la riproduzione (categoria 1B) a norma del Regolamento (CE) n. 1272/2008. La proposta specifica che i valori limite dovranno essere applicati a tutti i composti inorganici del cobalto, data l’esposizione dei lavoratori a miscele di tali composti, questa sostanza viene aggiunta all’elenco dei valori limite.
- Mercurio e composti organici divalenti: la denominazione dell’agente è stata modificata.
Allegato IIIa: valori limite biologici
In questo allegato, che riguarda i valori limite biologici e le misure di sorveglianza sanitaria, si propone l’aggiunta di un nuovo punto per il 1,4-diossano, stabilendo un valore limite biologico vincolante di 45 mg HEAA in urine/g creatinina.
La nuova proposta di revisione (CMRD 6) risponde, dunque, in modo concreto alle richieste di proporre limiti di esposizione professionale nuovi o aggiornati per varie sostanze, con particolare attenzione a quelle come il cobalto, gli idrocarburi policiclici aromatici e il 1,4-diossano.
Questa proposta di revisione non è ancora stata approvata in via definitiva. Il testo dovrà essere discusso e votato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea prima di poter entrare in vigore e richiedere il recepimento negli ordinamenti nazionali.
Fonti: Puntosicuro.it